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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1720/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1720/2025 V.G. promossa da:
) e ) entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. SARA CUALBU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) la minore figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza principale presso l'abitazione della madre in Sassari nella Viale Sicilia 1/c;
2) la minore avrà collocazione settimanale paritaria presso entrambi i genitori, i quali concorderanno settimanalmente giorni ed orari in relazione ai rispettivi turni lavorativi. In particolare, la minore trascorrerà in ogni caso tre giorni con la madre presso l'abitazione sita in Sassari in Viale Sicilia 1, e tre giorni presso la residenza del padre sita Sassari nella Via Antonio Pigliaru 18, oltre al fine settimana che sarà regolato sempre in relazione ai turni lavorativi e fatto salvo il principio dell'alternanza; 3) in caso di mancato accordo sulle modalità di collocazione paritaria la minore trascorrerà con i rispettivi genitori metà della settimana presso ciascuno, ed alternativamente i fine settimana dal sabato mattino al lunedì al mattino quanto la minore verrà accompagnata alla scuola materna. Nel periodo estivo (inteso dal 21 giugno al 21 settembre) il protocollo di incontri sarà regolamentato con le stesse modalità sopra esposte. Per le festività Natalizie e Pasquali la bambina starà con i rispettivi genitori secondo il protocollo sopra indicato, alternandosi di anno in anno la vigilia ed il giorno di Natale, nonché la notte di San Silvestro ed il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore due periodi frazionati di 7 gg, ricompresi tra il mese di giugno ed il mese di settembre (ivi compreso il pernottamento notturno), tenuto conto del calendario delle ferie che verrà comunicato dai rispettivi datori di lavoro;
4) In considerazione del collocamento paritario presso entrambi i genitori il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 200,00 mensili. Le parti danno atto che tale accordo è stato raggiunto dal 02/07/2024 e che pertanto da tale data il SInor Carta ha versato la somma di € 200,00 mensili quale mantenimento per la minore figlia Per
. La SInora dichiara pertanto che alla data di sottoscrizione del presente atto nulla Parte_2
è dovuto dal SInor Carta a titolo di mantenimento della minore figlia. I genitori parimenti concordano che l'intero assegno unico verrà erogato e trattenuto nell'interesse della minore dalla
SI.ra . Si dà atto che dette condizioni economiche concordate tengono conto dell'attuale Parte_2 condizione lavorativa part-time della SI.ra Parte_2
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno inoltre, sempre in misura del 50% per ciascuno di essi, al pagamento di tutte le spese straordinarie che riguardino la salute, lo svago e l'istruzione delle figlie applicando il seguente schema in ordine alla necessità, e previo accordo: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasposto pubblico;
mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
tempo prolungato, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, viaggi e vacanze. Rimborso al genitore antecipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (SMS, e-mail, fax o pec) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per_ Con domanda congiunta depositata il 21 maggio 2025 i ricorrenti, premesso di essere genitori di
, nata in [...] il [...], minore di età, hanno chiesto pronunciarsi la modifica delle
[...] condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabilite dal Tribunale di
Sassari con sentenza n. 619/2023 pubblicata in data 17 giugno 2023.
Hanno domandato, in particolare, la modifica delle condizioni di visita e di mantenimento della minore, allegando che l'istanza era motivata dal mutamento dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Hanno rappresentato, infatti, che la madre , in precedenza occupata part time con turni Parte_2 lavorativi diurni, attualmente è assunta part time con orari che prevedono talvolta turni pomeridiani e serali sino alle 23:30.
In considerazione di ciò, i ricorrenti hanno concordato la permanenza in maniera paritaria della minore presso l'uno e l'altro genitore, con contestuale riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della madre che tiene conto della maggiore permanenza con il padre e dell'attività lavorativa svolta dalla medesima. Hanno, inoltre, specificato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla . Pt_2
All'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno confermato le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta, prende atto e conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 16 settembre 2025, cui è allegato l'accordo sottoscritto dai ricorrenti, apparendo la nuova regolamentazione conforme all'interesse della minore.
Non si provvede sulle spese, in ragione dell'accordo delle parti e della natura della causa.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e Parte_1
, dispone la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali di cui alla sentenza Parte_2
n. 619/2023 in conformità alle condizioni riportate in epigrafe.
Nulla per le spese.
Sassari, 22 settembre 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1720/2025 V.G. promossa da:
) e ) entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. SARA CUALBU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) la minore figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza principale presso l'abitazione della madre in Sassari nella Viale Sicilia 1/c;
2) la minore avrà collocazione settimanale paritaria presso entrambi i genitori, i quali concorderanno settimanalmente giorni ed orari in relazione ai rispettivi turni lavorativi. In particolare, la minore trascorrerà in ogni caso tre giorni con la madre presso l'abitazione sita in Sassari in Viale Sicilia 1, e tre giorni presso la residenza del padre sita Sassari nella Via Antonio Pigliaru 18, oltre al fine settimana che sarà regolato sempre in relazione ai turni lavorativi e fatto salvo il principio dell'alternanza; 3) in caso di mancato accordo sulle modalità di collocazione paritaria la minore trascorrerà con i rispettivi genitori metà della settimana presso ciascuno, ed alternativamente i fine settimana dal sabato mattino al lunedì al mattino quanto la minore verrà accompagnata alla scuola materna. Nel periodo estivo (inteso dal 21 giugno al 21 settembre) il protocollo di incontri sarà regolamentato con le stesse modalità sopra esposte. Per le festività Natalizie e Pasquali la bambina starà con i rispettivi genitori secondo il protocollo sopra indicato, alternandosi di anno in anno la vigilia ed il giorno di Natale, nonché la notte di San Silvestro ed il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore due periodi frazionati di 7 gg, ricompresi tra il mese di giugno ed il mese di settembre (ivi compreso il pernottamento notturno), tenuto conto del calendario delle ferie che verrà comunicato dai rispettivi datori di lavoro;
4) In considerazione del collocamento paritario presso entrambi i genitori il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 200,00 mensili. Le parti danno atto che tale accordo è stato raggiunto dal 02/07/2024 e che pertanto da tale data il SInor Carta ha versato la somma di € 200,00 mensili quale mantenimento per la minore figlia Per
. La SInora dichiara pertanto che alla data di sottoscrizione del presente atto nulla Parte_2
è dovuto dal SInor Carta a titolo di mantenimento della minore figlia. I genitori parimenti concordano che l'intero assegno unico verrà erogato e trattenuto nell'interesse della minore dalla
SI.ra . Si dà atto che dette condizioni economiche concordate tengono conto dell'attuale Parte_2 condizione lavorativa part-time della SI.ra Parte_2
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno inoltre, sempre in misura del 50% per ciascuno di essi, al pagamento di tutte le spese straordinarie che riguardino la salute, lo svago e l'istruzione delle figlie applicando il seguente schema in ordine alla necessità, e previo accordo: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasposto pubblico;
mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
tempo prolungato, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, viaggi e vacanze. Rimborso al genitore antecipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (SMS, e-mail, fax o pec) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per_ Con domanda congiunta depositata il 21 maggio 2025 i ricorrenti, premesso di essere genitori di
, nata in [...] il [...], minore di età, hanno chiesto pronunciarsi la modifica delle
[...] condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabilite dal Tribunale di
Sassari con sentenza n. 619/2023 pubblicata in data 17 giugno 2023.
Hanno domandato, in particolare, la modifica delle condizioni di visita e di mantenimento della minore, allegando che l'istanza era motivata dal mutamento dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Hanno rappresentato, infatti, che la madre , in precedenza occupata part time con turni Parte_2 lavorativi diurni, attualmente è assunta part time con orari che prevedono talvolta turni pomeridiani e serali sino alle 23:30.
In considerazione di ciò, i ricorrenti hanno concordato la permanenza in maniera paritaria della minore presso l'uno e l'altro genitore, con contestuale riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della madre che tiene conto della maggiore permanenza con il padre e dell'attività lavorativa svolta dalla medesima. Hanno, inoltre, specificato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla . Pt_2
All'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno confermato le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta, prende atto e conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 16 settembre 2025, cui è allegato l'accordo sottoscritto dai ricorrenti, apparendo la nuova regolamentazione conforme all'interesse della minore.
Non si provvede sulle spese, in ragione dell'accordo delle parti e della natura della causa.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e Parte_1
, dispone la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali di cui alla sentenza Parte_2
n. 619/2023 in conformità alle condizioni riportate in epigrafe.
Nulla per le spese.
Sassari, 22 settembre 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana