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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
Idamaria Chieffo Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 10869/2025, promossa da
(PT515874620), con sede in Rua dos Murcas, Parte_1
n. 15, 9000-058 Funchal, Portogallo, con l'avv. Taiane Alcides de Almeida parte attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano (MI), Via Fatebenefratelli n. 9, con l'Avv. Simone Riva parte convenuta
*
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento Europeo n. 861/2007
***
MOTIVAZIONE
1. La società ha promosso il presente Parte_1 procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, con atto iscritto a ruolo in data 20 marzo 2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito Controparte_1 sfruttamento economico dell'opera fotografica da essa realizzata, allegando che:
pagina 1 di 7 - in data 30/6/2020, il fotografo ha stipulato un accordo di licenza esclusiva CP_2 con la società attrice , concedendo alla stessa i diritti Parte_1 esclusivi a livello mondiale per commercializzare e sublicenziare il diritto di copiare, riprodurre, modificare, creare opere derivate e pubblicare tutte le sue opere (Allegato C1); la società attrice effettua le vendite delle fotografie tramite www.sumfinity.com, come
Stampe d'Arte in edizione limitata e concede le medesime in licenza a società a condizioni esclusive (allegato C4);
- la convenuta veva esposto, senza autorizzazione, sul proprio sito Controparte_1 web https://www.domomedia.net/, utilizzato per la propria attività, la fotografia intitolata
“Bosco Verticale | Milano, Italia”; tale foto è una creazione di scattata il CP_2
27/7/2018 e pubblicata il 10/9/2018 su https://sumfinity.com/photos/italy/milan/bosco- verticale/ (allegato C2), dove è indicato che la foto è protetta da copyright;
- in data 5/3/2020, l'autore della fotografia contestava la violazione del copyright alla convenuta e intimava la cessazione della violazione, senza ottenere Controparte_1 alcun riscontro dalla convenuta;
- la violazione si verificava dal 12.11.2019 (allegato C3) al 15.1.2025 (allegato C5).
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagine” tramite Google avrebbe potuto indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
Alla luce di quanto allegato, la società attrice ha chiesto il ristoro dei danni per € 5.000,00, tenuto conto dei canoni di licenza fino a 6 anni” e della durata della violazione da parte della convenuta dal 12.11.2019 al 15.1.2025.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta (allegato C), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n.
861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 7.4.2025 presso la sede della Controparte_1
3. La convenuta si è costituita tempestivamente in data 7.5.2025, allegando quanto segue:
- gestisce gruppi immobiliari di servizi avanzati, tra i quali vi rientra il Controparte_1 grattacielo di Milano “Bosco Verticale”;
- in occasione del lancio del nuovo sito internet, avvenuto fra novembre e dicembre del
2019, la convenuta ha pubblicato alcune foto del “Bosco Verticale” reperite su internet tramite Google, prive di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto, tra le quali quella oggetto della presente causa.
pagina 2 di 7 - la foto è stata visibile sul sito della società solamente fino a marzo 2020, ossia la data della contestazione della violazione;
dopo la ricezione della diffida, aveva contattato la società che gestisce il suo sito, chiedendo di eliminare la fotografia in questione (All. 3); la medesima aveva confermato la rimozione della foto dal sito internet in data 26.3.2020 (All.
4);
- la convenuta aveva appreso dal web che le condotte dell'Avv. Fechner erano state censurate dall'AGCM come pratiche commerciali scorrette e per tale ragione l'avvocato e la società che deteneva i diritti fotografici erano stati condannati al pagamento di una sanzione amministrativa (All. 5, pag. 43 e ss.).
- dopo più di 5 anni dalla prima comunicazione, in data 7.4.2025, la convenuta aveva ricevuto la notifica dell'instaurazione del presente procedimento (All. 6);
- la foto in questione era stata cancellata dal sito della convenuta in data 26.3.2020 e da allora non era più stata visibile sul sito internet di Controparte_1
La convenuta ha affermato che la foto da ultimo reperita da controparte risulta visibile soltanto attraverso l'inserimento dell'URL originariamente contestato: elemento, questo, che emerge anche dalle produzioni avversarie.
Ciò dedotto, la convenuta ha affermato la mancata violazione del Controparte_1 diritto d'autore, considerate, per un verso, l'assenza delle condizioni di tutela della foto in questione come opera fotografica, essendo le fotografie semplici riproducibili anche in assenza del consenso dell'autore e, per altro verso, l'assenza nella fotografia in questione reperita su internet di alcuna indicazione dell'autore e della data di realizzazione;
- ha eccepito la prescrizione del diritto, poiché – anche a voler considerare l'e-mail del
12.3.2020 come ultimo atto interruttivo della prescrizione - l'iscrizione a ruolo del procedimento del 20.3.2025 era avvenuta oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2957 c.c.
4. In data 16.6.2025 la società attrice ha depositato memoria di replica alla comparsa della convenuta, affermando la persistente violazione del diritto d'autore, poiché la fotografia risulta accessibile tramite URL collegato al sito web del convenuto e contestando l'eccezione di prescrizione, atteso che la domanda giudiziale è stata ricevuta dal Tribunale in data 22.1.2025.
5. In data 22/7/2025, la convenuta ha depositato memoria di replica, ribadendo CP_1 le contestazioni svolte in sede di comparsa.
6. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo, è emessa sentenza.
pagina 3 di 7 ***
Valutazione del Tribunale
7. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Reg. (UE) n. 2421/2015, è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge.
Esso può trovare applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attore ha, invero, la propria residenza in Portogallo mentre la convenuta ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
8. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.
90 e ss. l. a., che gode della tutela dei diritti connessi
La disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contempla sia l'ipotesi delle opere d'ingegno sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 2 n 7 L.D.A., che godono della tutela d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss, 171 e ss., che le fotografie semplici che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss
L.D.A., quali “immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale” prive del carattere creativo.
Ai fini della distinzione tra le due categorie di fotografie meritevoli di tutela, è necessario verificare se sussista un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale così che le modalità di riproduzione del dato fotografico rendano una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe (si vedano, inter alia, Cass. 33599/2024; Cass n 7077/1990; Cass.
8186/1992; Cass. 8425/2000) A differenza delle opere fotografiche tutelate dal diritto d'autore, le fotografie semplici si limitano a riprodurre la realtà esterna senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione da parte dell'autore.
La convenuta contesta la tutela dell'opera fotografica per mancanza di creatività senza considerare che non è sufficiente escludere l'atto creativo, espressione dell'attività intellettuale preponderante, per eliminare ogni forma di tutela alla fotografia semplice, ed in particolare quella limitata dei diritti connessi, giacché essa sussiste proprio nei casi di riproduzione della realtà esterna senza alcuna personale rielaborazione da parte dell'autore.
pagina 4 di 7 L'attore, sul quale grava l'onere della prova, ha documentato che la fotografia in questione è stata scattata il 27.7.2018 (allegato C2) ed è stata pubblicata sul sito della licenziataria, odierna attrice, (https://sumfinity.com) il 10.9.2018, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore, del regime giuridico di circolazione da applicare, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo (Creative Commons).
Nel caso di specie, inoltre, è indicato che le immagini contenute nel sito web dell'attrice sono protette da copyright di e e non CP_2 Parte_1 possono essere distribuite, modificate o riprodotte, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'autore, anche per stampe o licenze.
La convenuta non ha invece provato di avere rinvenuto l'immagine oggetto di contestazione, da essa pubblicata sul suo sito, priva di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto.
E'dunque integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine pubblicandola sul suo sito.
9. La società convenuta ha eccepito la prescrizione, essendo l'atto Controparte_1 interruttivo della prescrizione, costituito dall'e-mail di diffida, risalente al 12.3.2020.
L'eccezione non è fondata, considerando che alla data della domanda giudiziale l'illecito non era cessato, poiché la convenuta non ha provveduto alla cancellazione dell'URL di
Google, così rimuovendo l'immagine fotografica dai risultati di ricerca.
10. Accertata l'illiceità e venendo alla quantificazione dei danni, si osserva quanto segue.
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni fino alla data del 15 gennaio 2025 affermando nell'atto introduttivo che la fotografia è rimasta sul sito web della convenuta anche successivamente alla diffida ed almeno fino al 15.1.2025 (allegato C5).
La parte convenuta ha dedotto e provato, da un lato, che la foto è stata cancellata dal proprio sito web in data 26.3.2020 e, dall'altro, che la fotografia reperita dalla parte attrice era visibile soltanto attraverso l'inserimento dell'URL originariamente contestato (allegato C5).
Tale circostanza non è stata smentita dall'attrice nella sua memoria di replica del 16 giugno
2025 e può ritenersi pacifica.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove fornite, risulta dunque che:
- la fotografia oggetto di causa è stata visibile sul sito della convenuta dal 12.11.2019 al
26.3.2020;
- la fotografia è stata rimossa dal sito della convenuta in data 26.3.2020;
- la fotografia risulta visibile esclusivamente inserendo l'URL originario.
pagina 5 di 7 Alla luce di tali circostanze, ritiene il Tribunale che il danno cagionato dall'illecita riproduzione della fotografia vada riconosciuto esclusivamente con riguardo al periodo dal
12.11.2019 (allegato C3) al 26.3.2020 (come confermato dalla stessa parte convenuta: pag.
2 della memoria di costituzione).
Avendo la convenuta provveduto alla rimozione della fotografia dal proprio sito web, il danno non è accertato per il periodo successivo e non può ritenersi equa e proporzionata una liquidazione che faccia riferimento alla royalty virtuale per l'utilizzazione della fotografia anche successivamente alla rimozione dell'immagine dal sito. Tale metodo di liquidazione postula, infatti, la sussistenza di un danno che, nel caso di specie, non è provato che sussista dopo la rimozione dell'immagine dal sito web della convenuta.
Come affermato dalla parte convenuta, la ricerca di un'immagine tramite URL è possibile per l'utente di internet soltanto se in possesso di codici e informazioni tecniche legate all'immagine stessa, acquisibili nel periodo in cui la fotografia era visibile sul sito web della convenuta.
Pertanto, nessun danno è provato dopo che la convenuta ha provveduto alla rimozione della fotografia dal proprio sito web.
11. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati e della durata delle violazioni (circa 4 mesi), nonché della condotta tenuta dalla convenuta ( che ha proceduto poco dopo la ricezione della diffida all'eliminazione dell'immagine dal proprio sito web) e della condotta tenuta dall'attrice (che ha instaurato il procedimento dopo anni dalla rimozione della foto dal sito della convenuta), ritenuto alla luce delle peculiarità emerse di non applicare alcun aumento su detti importi liquidati sulla base dei parametri indicati nel menzionato Compendio, il danno è quantificato in € 1.500,00 (di cui € 500 per il primo mese, € 375 per il secondo mese, € 375 per il terzo mese e € 250,00 per il quarto mese), oltre interessi legali dal 1/4/2020 al saldo.
12. Considerata la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte convenuta, nella misura dei ¾, essendo compensate per la quota residua.
Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto. Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico.
pagina 6 di 7 Esse sono liquidate come da dispositivo, già applicata la riduzione di un quarto, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit.).
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, in favore dell'attore, l'importo già ridotto di € 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 230,00, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- Condanna la convenuta l versamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dall'1 aprile 2020 al saldo.
- Compensate per un quarto le spese, condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate, per la quota di ¾, in € 900,00 per compensi, oltre spese non imponibili per € 223,00, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Giani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
Idamaria Chieffo Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 10869/2025, promossa da
(PT515874620), con sede in Rua dos Murcas, Parte_1
n. 15, 9000-058 Funchal, Portogallo, con l'avv. Taiane Alcides de Almeida parte attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano (MI), Via Fatebenefratelli n. 9, con l'Avv. Simone Riva parte convenuta
*
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento Europeo n. 861/2007
***
MOTIVAZIONE
1. La società ha promosso il presente Parte_1 procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, con atto iscritto a ruolo in data 20 marzo 2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito Controparte_1 sfruttamento economico dell'opera fotografica da essa realizzata, allegando che:
pagina 1 di 7 - in data 30/6/2020, il fotografo ha stipulato un accordo di licenza esclusiva CP_2 con la società attrice , concedendo alla stessa i diritti Parte_1 esclusivi a livello mondiale per commercializzare e sublicenziare il diritto di copiare, riprodurre, modificare, creare opere derivate e pubblicare tutte le sue opere (Allegato C1); la società attrice effettua le vendite delle fotografie tramite www.sumfinity.com, come
Stampe d'Arte in edizione limitata e concede le medesime in licenza a società a condizioni esclusive (allegato C4);
- la convenuta veva esposto, senza autorizzazione, sul proprio sito Controparte_1 web https://www.domomedia.net/, utilizzato per la propria attività, la fotografia intitolata
“Bosco Verticale | Milano, Italia”; tale foto è una creazione di scattata il CP_2
27/7/2018 e pubblicata il 10/9/2018 su https://sumfinity.com/photos/italy/milan/bosco- verticale/ (allegato C2), dove è indicato che la foto è protetta da copyright;
- in data 5/3/2020, l'autore della fotografia contestava la violazione del copyright alla convenuta e intimava la cessazione della violazione, senza ottenere Controparte_1 alcun riscontro dalla convenuta;
- la violazione si verificava dal 12.11.2019 (allegato C3) al 15.1.2025 (allegato C5).
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagine” tramite Google avrebbe potuto indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
Alla luce di quanto allegato, la società attrice ha chiesto il ristoro dei danni per € 5.000,00, tenuto conto dei canoni di licenza fino a 6 anni” e della durata della violazione da parte della convenuta dal 12.11.2019 al 15.1.2025.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta (allegato C), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n.
861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 7.4.2025 presso la sede della Controparte_1
3. La convenuta si è costituita tempestivamente in data 7.5.2025, allegando quanto segue:
- gestisce gruppi immobiliari di servizi avanzati, tra i quali vi rientra il Controparte_1 grattacielo di Milano “Bosco Verticale”;
- in occasione del lancio del nuovo sito internet, avvenuto fra novembre e dicembre del
2019, la convenuta ha pubblicato alcune foto del “Bosco Verticale” reperite su internet tramite Google, prive di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto, tra le quali quella oggetto della presente causa.
pagina 2 di 7 - la foto è stata visibile sul sito della società solamente fino a marzo 2020, ossia la data della contestazione della violazione;
dopo la ricezione della diffida, aveva contattato la società che gestisce il suo sito, chiedendo di eliminare la fotografia in questione (All. 3); la medesima aveva confermato la rimozione della foto dal sito internet in data 26.3.2020 (All.
4);
- la convenuta aveva appreso dal web che le condotte dell'Avv. Fechner erano state censurate dall'AGCM come pratiche commerciali scorrette e per tale ragione l'avvocato e la società che deteneva i diritti fotografici erano stati condannati al pagamento di una sanzione amministrativa (All. 5, pag. 43 e ss.).
- dopo più di 5 anni dalla prima comunicazione, in data 7.4.2025, la convenuta aveva ricevuto la notifica dell'instaurazione del presente procedimento (All. 6);
- la foto in questione era stata cancellata dal sito della convenuta in data 26.3.2020 e da allora non era più stata visibile sul sito internet di Controparte_1
La convenuta ha affermato che la foto da ultimo reperita da controparte risulta visibile soltanto attraverso l'inserimento dell'URL originariamente contestato: elemento, questo, che emerge anche dalle produzioni avversarie.
Ciò dedotto, la convenuta ha affermato la mancata violazione del Controparte_1 diritto d'autore, considerate, per un verso, l'assenza delle condizioni di tutela della foto in questione come opera fotografica, essendo le fotografie semplici riproducibili anche in assenza del consenso dell'autore e, per altro verso, l'assenza nella fotografia in questione reperita su internet di alcuna indicazione dell'autore e della data di realizzazione;
- ha eccepito la prescrizione del diritto, poiché – anche a voler considerare l'e-mail del
12.3.2020 come ultimo atto interruttivo della prescrizione - l'iscrizione a ruolo del procedimento del 20.3.2025 era avvenuta oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2957 c.c.
4. In data 16.6.2025 la società attrice ha depositato memoria di replica alla comparsa della convenuta, affermando la persistente violazione del diritto d'autore, poiché la fotografia risulta accessibile tramite URL collegato al sito web del convenuto e contestando l'eccezione di prescrizione, atteso che la domanda giudiziale è stata ricevuta dal Tribunale in data 22.1.2025.
5. In data 22/7/2025, la convenuta ha depositato memoria di replica, ribadendo CP_1 le contestazioni svolte in sede di comparsa.
6. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo, è emessa sentenza.
pagina 3 di 7 ***
Valutazione del Tribunale
7. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Reg. (UE) n. 2421/2015, è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge.
Esso può trovare applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attore ha, invero, la propria residenza in Portogallo mentre la convenuta ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
8. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.
90 e ss. l. a., che gode della tutela dei diritti connessi
La disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contempla sia l'ipotesi delle opere d'ingegno sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 2 n 7 L.D.A., che godono della tutela d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss, 171 e ss., che le fotografie semplici che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss
L.D.A., quali “immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale” prive del carattere creativo.
Ai fini della distinzione tra le due categorie di fotografie meritevoli di tutela, è necessario verificare se sussista un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale così che le modalità di riproduzione del dato fotografico rendano una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe (si vedano, inter alia, Cass. 33599/2024; Cass n 7077/1990; Cass.
8186/1992; Cass. 8425/2000) A differenza delle opere fotografiche tutelate dal diritto d'autore, le fotografie semplici si limitano a riprodurre la realtà esterna senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione da parte dell'autore.
La convenuta contesta la tutela dell'opera fotografica per mancanza di creatività senza considerare che non è sufficiente escludere l'atto creativo, espressione dell'attività intellettuale preponderante, per eliminare ogni forma di tutela alla fotografia semplice, ed in particolare quella limitata dei diritti connessi, giacché essa sussiste proprio nei casi di riproduzione della realtà esterna senza alcuna personale rielaborazione da parte dell'autore.
pagina 4 di 7 L'attore, sul quale grava l'onere della prova, ha documentato che la fotografia in questione è stata scattata il 27.7.2018 (allegato C2) ed è stata pubblicata sul sito della licenziataria, odierna attrice, (https://sumfinity.com) il 10.9.2018, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore, del regime giuridico di circolazione da applicare, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo (Creative Commons).
Nel caso di specie, inoltre, è indicato che le immagini contenute nel sito web dell'attrice sono protette da copyright di e e non CP_2 Parte_1 possono essere distribuite, modificate o riprodotte, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'autore, anche per stampe o licenze.
La convenuta non ha invece provato di avere rinvenuto l'immagine oggetto di contestazione, da essa pubblicata sul suo sito, priva di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto.
E'dunque integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine pubblicandola sul suo sito.
9. La società convenuta ha eccepito la prescrizione, essendo l'atto Controparte_1 interruttivo della prescrizione, costituito dall'e-mail di diffida, risalente al 12.3.2020.
L'eccezione non è fondata, considerando che alla data della domanda giudiziale l'illecito non era cessato, poiché la convenuta non ha provveduto alla cancellazione dell'URL di
Google, così rimuovendo l'immagine fotografica dai risultati di ricerca.
10. Accertata l'illiceità e venendo alla quantificazione dei danni, si osserva quanto segue.
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni fino alla data del 15 gennaio 2025 affermando nell'atto introduttivo che la fotografia è rimasta sul sito web della convenuta anche successivamente alla diffida ed almeno fino al 15.1.2025 (allegato C5).
La parte convenuta ha dedotto e provato, da un lato, che la foto è stata cancellata dal proprio sito web in data 26.3.2020 e, dall'altro, che la fotografia reperita dalla parte attrice era visibile soltanto attraverso l'inserimento dell'URL originariamente contestato (allegato C5).
Tale circostanza non è stata smentita dall'attrice nella sua memoria di replica del 16 giugno
2025 e può ritenersi pacifica.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove fornite, risulta dunque che:
- la fotografia oggetto di causa è stata visibile sul sito della convenuta dal 12.11.2019 al
26.3.2020;
- la fotografia è stata rimossa dal sito della convenuta in data 26.3.2020;
- la fotografia risulta visibile esclusivamente inserendo l'URL originario.
pagina 5 di 7 Alla luce di tali circostanze, ritiene il Tribunale che il danno cagionato dall'illecita riproduzione della fotografia vada riconosciuto esclusivamente con riguardo al periodo dal
12.11.2019 (allegato C3) al 26.3.2020 (come confermato dalla stessa parte convenuta: pag.
2 della memoria di costituzione).
Avendo la convenuta provveduto alla rimozione della fotografia dal proprio sito web, il danno non è accertato per il periodo successivo e non può ritenersi equa e proporzionata una liquidazione che faccia riferimento alla royalty virtuale per l'utilizzazione della fotografia anche successivamente alla rimozione dell'immagine dal sito. Tale metodo di liquidazione postula, infatti, la sussistenza di un danno che, nel caso di specie, non è provato che sussista dopo la rimozione dell'immagine dal sito web della convenuta.
Come affermato dalla parte convenuta, la ricerca di un'immagine tramite URL è possibile per l'utente di internet soltanto se in possesso di codici e informazioni tecniche legate all'immagine stessa, acquisibili nel periodo in cui la fotografia era visibile sul sito web della convenuta.
Pertanto, nessun danno è provato dopo che la convenuta ha provveduto alla rimozione della fotografia dal proprio sito web.
11. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati e della durata delle violazioni (circa 4 mesi), nonché della condotta tenuta dalla convenuta ( che ha proceduto poco dopo la ricezione della diffida all'eliminazione dell'immagine dal proprio sito web) e della condotta tenuta dall'attrice (che ha instaurato il procedimento dopo anni dalla rimozione della foto dal sito della convenuta), ritenuto alla luce delle peculiarità emerse di non applicare alcun aumento su detti importi liquidati sulla base dei parametri indicati nel menzionato Compendio, il danno è quantificato in € 1.500,00 (di cui € 500 per il primo mese, € 375 per il secondo mese, € 375 per il terzo mese e € 250,00 per il quarto mese), oltre interessi legali dal 1/4/2020 al saldo.
12. Considerata la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte convenuta, nella misura dei ¾, essendo compensate per la quota residua.
Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto. Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico.
pagina 6 di 7 Esse sono liquidate come da dispositivo, già applicata la riduzione di un quarto, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit.).
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, in favore dell'attore, l'importo già ridotto di € 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 230,00, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- Condanna la convenuta l versamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dall'1 aprile 2020 al saldo.
- Compensate per un quarto le spese, condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate, per la quota di ¾, in € 900,00 per compensi, oltre spese non imponibili per € 223,00, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Giani
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