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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6347 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, , rappr.to e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
ST AL, , elett.te dom.to in CORSO UMBERTO C.F._2
I, 564 SA DI AP appellante
e
, l.r.p.t., , rappr.to e difeso dall'Avv Minopoli Controparte_1 P.IVA_1
AN come da procura in atti appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza nn. Parte_1
953/2019 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, all'esito del giudizio R.G.
953/2019, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno a persona subito a seguito del sinistro occorsogli il 28.6.2101, alle ore 7,45
1 circa, allorquando, nel mentre procedeva a piedi all'interno del centro agroalimentare, a causa di frutta schiacciata e riversa sul pavimento, celata da carte e detriti, rovinava al suolo, riportando lesioni per cui è causa.
L'appellante, con un unico motivo di appello, contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di primo grado, nella parte in cui questi non ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituente la c.d. “insidia- trabocchetto”.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'appellato , il quale ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell' atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Acquisito al processo telematico- tramite digitalizzazione - il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c , quindi la procedibilità del gravame, nonché l'ammissibilità dello stesso, sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass.
7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla erronea applicazione degli art. 2043 e 2051 c.c., oltre che all' errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice di pace, è infondato e deve essere rigettato.
All'uopo va in primis rilevato che parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutazione diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il
"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ( per il principio, Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre
2020).
2 D'altra parte, l'errore di ponderazione del compendio istruttorio da parte del giudice di merito può essere decisivo non già quando riguardi la valutazione della prova
("demonstrandum"), ma quando incida sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre il proprio convincimento (per il principio, Cass. Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
Tanto premesso, e tornando al caso di specie, sostanzialmente l'appellante deduce che la domanda sia stata erroneamente ritenuta non provata, indipendentemente dall'applicabilità al caso concreto dell'art. 2043 o 2051 c.c.; all'uopo il Tribunale osserva in primis che in realtà l'applicabilità dell'una o dell'altra norma è questione dirimente ai fini della decisione, implicando, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolgendo distinti temi di indagine;
infatti deve essere appurato, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi;
l'indagine a compiersi prescinde, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nel cui ambito il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Pertanto, a voler ritenere applicabile la regola del neminem laedere, è onere dell'attore dimostrare: 1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Grava invece sul convenuto, una volta che ciò sia stato dimostrato, fornire prova del caso fortuito o della condotta concorrente del danneggiato, attenuandosi il giudizio di severità allorquando si sia in presenza di fattori estranei al normale dinamismo del bene da cui era derivato il pregiudizio, idonei ad incidere sulla eziologia del danno (ex pluiribus Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n. 156 del 1999).
Ove invece venga in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c.,- che presuppone la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la stessa- il danneggiato non deve provare i profili di colpa del custode. Invero, dal fatto che la norma contempla una presunzione di responsabilità (e non di colpa), deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale;
pertanto è presunta la sussistenza di
3 responsabilità indipendentemente dalla violazione di alcuna norma, ma il custode può superarla fornendo la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del
2005), ovvero di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, che deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20359), e che ben può consistere (anche) nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Tanto premesso, e stanti i poteri di qualificazione e riqualificazione del giudice del gravame, ritiene questo giudice che la domanda debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non ha fatto in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il , Parte_2 avendo invece espressamente invocato la pretesa “colpa” del convenuto, ovvero prospettato esclusivamente una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Pertanto, nel caso concreto, la chiara riconduzione della causa del sinistro alla presenza di residui di frutta sulla pavimentazione, non segnalata e coperta da carte, esclude la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Ebbene, in applicazione dell'art. 2043 c.c., deve ribadirsi che il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
Dunque, secondo il generale principio dell'onere probatorio, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, naturalmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Ebbene, nel caso di specie,- come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure- dalle dichiarazioni testimoniali emerge l'inesistenza dell'elemento subiettivo della non prevedibilità del pericolo, onde il rigetto della domanda.
4 Infatti, già nel libello introduttivo del giudizio l'attore ha dichiarato di essere caduto “a causa di frutta riversa sul pavimento celata da carte e detriti” e, sebbene lo stesso abbia sostenuto che, per questo, la presenza del materiale non era visibile, deve evidenziarsi che, all'interno di un centro deputato alla vendita di prodotti agro alimentari, la possibile presenza, sulla pavimentazione dello stesso, di avanzi di tali prodotti rappresenta una circostanza più che prevedibile e, come tale, perfettamente evitabile con una condotta più accorta da parte del danneggiato.
Anche i testi e hanno sostanzialmente confermato che Testimone_1 Testimone_2
l'attore/odierno appellante era perfettamente in grado di prevedere la pericolosità della situazione emarginata;
gli stessi hanno infatti riferito che nel giorno e nell'orario indicato,
(mese di giugno, di prima mattina) , nel Centro Agro Alimentare di Parte_1
Napoli -Volla, mentre precorreva la strada del mercato, scivolava su frutta riversa sul pavimento, mescolata — meglio coperta- da delle cartacce;
dunque, pur riferendo i testi circa la non visibilità del pericolo, i medesimi hanno confermato la prevedibilità dello stesso, tanto più che l'attore è risultato essere venditore ambulante, in compagnia di due colleghi. Pertanto, a maggior ragione, tenendo conto della qualifica professionale dell' , ovvero della innegabile conoscenza, da parte dello stesso, delle condizioni Pt_1 delle aree adibite a mercato ortofrutticolo, deve evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato sia idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n.
9315).
In conclusione, è assolutamente condivisibile il ragionamento sviluppato dal giudice di prime cure, che correttamente ha evidenziato- a prescindere dalla “visibilità” della frutta sulla pavimentazione, - che, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa, l'odierno appellante aveva modo di prevedere e dunque evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 01.10.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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