Articolo 27 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 26Articolo 28
Versione
22 dicembre 1962
Art. 27. Registro delle denunzie dei lavori

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente.
Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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