Art. 27. Registro delle denunzie dei lavori
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente.
Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38.
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente.
Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38.