Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3443/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.sa Luisa Bettio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3443/2021 promossa da:
[...]
, con l'avv. Andrea Ziletti;
Parte_1
-ATTORE-
Contro
con l'avv. Roberta Brigato;
CP_1
-CONVENUTA-
Conclusioni:
Per l'attore, come da comparsa conclusionale depositata in data 29.11.2024:
“NEL MERITO: accertata la sussistenza dei presupposti, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c.,
l' ad accettare le rinunciate eredità in nome e luogo della convenuta Parte_1
sig.ra , al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito CP_1
nei confronti della stessa, con ogni provvedimento del caso, il tutto per le motivazioni meglio esposte in
narrativa.
pagina 1 di 7
Per la convenuta, come da note scritte depositate in data 27.9.2024:
“Voglia il Tribunale di Padova, contrariis reiectis:
Per quanto attiene alla impugnativa della rinunzia all'eredità materna:
- Rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire e,
conseguentemente, per difetto di legittimazione attiva.
Per quanto attiene alla impugnativa della rinunzia all'eredità paterna:
- Essendo stata la convenuta completamente estromessa dall'eredità del padre che, CP_1
con testamento olografo, ha devoluto la quota ereditaria a lei spettante a favore delle due nipoti (figlie
della convenuta), dichiararsi, la mancanza di interesse ad agire in capo all'Agenzia delle Entrate e quindi, l'inammissibilità della domanda attorea.
- In ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese giudiziali, da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93 c.p.c., a favore del legale della convenuta, il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari
e di avere anticipato le spese.”
* * *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione regolarmente notificato, l' conveniva in Parte_1
giudizio allegando di vantare un credito verso la stessa pari ad euro 198.018,13; CP_1
- esponeva, quindi, che la convenuta, in data 13.12.2018, aveva rinunciato all'eredità della madre
[...]
deceduta in data 11.9.2011; Per_1
- rappresentava, inoltre, di aver iscritto, nel periodo tra il decesso della madre e la rinuncia all'eredità,
due ipoteche sull'immobile pervenuto alla convenuta in forza della successione materna per la quota di
1/6;
pagina 2 di 7 - allegava, poi, che la convenuta, in data 24.9.2019, aveva rinunciato anche alla eredità del padre
, deceduto in data 6.1.2019 e che, in seguito alle due rinunce, Persona_2 CP_1
aveva presentato istanza di cancellazione delle due ipoteche all;
Parte_1
- formulava, quindi le seguenti conclusioni:
“ Accertata la sussistenza dei presupposti, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 524 c.c.,
l' ad accettare le rinunciate eredità in nome e il luogo della Parte_1
convenuta sig.ra al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del CP_1
proprio credito nei confronti della stessa, con ogni provvedimento del caso, il tutto per le motivazioni
meglio esposte in narrativa “.
- Con comparsa di costituzione depositata in data 20.9.2021, si costituiva in giudizio CP_1
rappresentando di aver ricevuto, tra il 2007 e il 2013, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per la complessiva somma di euro 198.018,13 e di aver rinunciato all'eredità sia della madre che del padre;
- rappresentava, poi, che l' aveva iscritto due ipoteche sul bene Parte_1
immobile a lei pervenuto in forza della successione materna per la quota di 1/6 e che, a fronte delle due rinunce alle eredità, aveva presentato istanza di cancellazione delle due ipoteche;
- rilevava, inoltre, che, in data 12.8.2021, veniva pubblicato il testamento olografo del padre,
[...]
, nel quale, nel pieno delle proprie facoltà, aveva nominato eredi le nipoti e Per_2 Controparte_2
per la quota a lei spettante in tal modo estromettendola dall'eredità; Controparte_3
- evidenziava, infine, che la cartella di pagamento n. 07720060014387461000, notificata in data
5.1.2007, per l'importo complessivo di € 3.844,18, doveva essere regolarmente rottamata poiché era datata 2007 e portava una somma minore di € 5.000,00;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea con riferimento all'impugnazione della
rinuncia del sig. e con riferimento alla contestuale accettazione dell'eredità del Persona_2
predetto de cuius” .
pagina 3 di 7 - All'udienza del 2.10.2024 le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe avanti il G.I. il quale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Sull'impugnazione della rinuncia all'eredità di Persona_1
Con il presente giudizio l' ha impugnato le rinunce compiute Parte_1
da relativamente all'eredità dei genitori, e , al CP_1 Persona_1 Persona_2
fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito di euro 198.018,13 vantato nei confronti della convenuta.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento limitatamente all'impugnazione della rinuncia all'eredità materna per i motivi che di seguito si esporranno.
In primo luogo, va osservato che l'esistenza del credito vantato dall' Parte_1
nei confronti di costituisce circostanza pacifica in quanto è stato dalla stessa convenuta CP_1
integralmente riconosciuto (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta) e, quindi, trattasi di circostanza non contestata da ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c. . Inoltre la sussistenza del credito appare anche documentalmente provata da parte attrice(cfr. doc.
4-19 fascicolo di parte attrice).
Ebbene, dalla comprovata qualità di creditrice dell' , indubbiamente Parte_1
discende la legittimazione attiva della stessa ad agire ai sensi dell'art. 524 c.c. .
Inoltre, emerge pacificamente dagli atti di causa l'intervenuta rinuncia all'eredità di Persona_1
compiuta dalla convenuta (cfr. doc. n. 20 fascicolo di parte attrice).
In merito a ciò si ricorda che l'art. 524 c.c. richiede per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia all'eredità la sussistenza di un unico presupposto di carattere oggettivo dato dal danno provocato al creditore dalla rinunciata eredità, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità: “Per
l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito
unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio
dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi
pagina 4 di 7 creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare
pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo
patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.” (cfr. Cass. Civile, sez. 6-2, ordinanza n.
5994/2020)
Nel caso di specie, dall'eredità materna sarebbe pervenuta alla convenuta la quota di 1/6 del bene immobile sito nel Comune di Padova, via Monte Gallo n. 17, sul quale sono state iscritte due ipoteche da parte dell'attrice (cfr. doc. n. 21 e 22 fascicolo di parte attrice). Si tratta di circostanza mai smentita da parte convenuta che riconosce di aver presentato istanza di cancellazione delle stesse (cfr. pag. 3
comparsa di costituzione e risposta).
Risulta, dunque, evidente che la rinuncia all'eredità materna ha impoverito parte convenuta la quale aveva l'onere di provare di essere in grado, con il suo patrimonio personale, di soddisfare la creditrice nonostante la rinuncia.
Tanto premesso, deve essere accolta la domanda di parte attrice di impugnazione della rinuncia all'eredità di con conseguente autorizzazione di ad Persona_1 Parte_1
accettare tale eredità in nome e luogo della rinunciante, sua debitrice, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito di euro 198.018,13.
* * *
2. Sull'impugnazione della rinuncia all'eredità di Persona_2
Quanto, invece, alla domanda attorea di impugnazione dell'eredità di , la Persona_2
stessa deve essere rigettata.
Come emerge dagli atti di causa, infatti, in data 12.8.2021 è stato pubblicato il testamento olografo di
, datato 3.8.2017 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte convenuta) con il quale nominava Persona_2
eredi le nipoti e , figlie della convenuta. Controparte_3 Controparte_2
Da ciò discende che in forza del testamento olografo, era stata del tutto pretermessa CP_1
dalla eredità paterna e, quindi, non era in possesso della qualità di chiamata alla eredità. Quest'ultima,
infatti, si acquisisce solo in seguito all'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: pagina 5 di 7 “Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista
per il solo fatto della apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la
qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo
l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e dunque dopo il
riconoscimento dei diritti di legittimario.” (cfr. Cass. civile, ordinanza. n. 2914/2020). In particolare,
con riferimento al rapporto tra l'azione ex art. 524 c.c. e l'azione di riduzione la Suprema Corte ha specificato che: “La rinuncia all'azione di riduzione da parte
del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale,
dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima
dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie
lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire
l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, n. 3389/2016; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 2, n. 20562/2008 e Cass. Civ. Sez.
2, n. 10775 del 03/12/1996).
Alla luce di tali pronunce, pertanto, emerge che la convenuta non potesse validamente rinunciare all'eredità del padre trattandosi di facoltà non spettante al legittimario pretermesso.
Di conseguenza, atteso che l'art. 524 cc, presuppone una valida rinuncia all'eredità da parte del chiamato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata con riferimento all'impugnazione della rinuncia all'eredità di . Persona_2
* * *
3. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, attesa la reciproca parziale soccombenza delle parti, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice di impugnazione della rinuncia all'eredità di Per_1
ai sensi dell'art. 524 c.c. e, per l'effetto, autorizza detta parte ad accettare tale eredità in
[...]
pagina 6 di 7 nome e luogo della convenuta, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari CP_1
fino alla concorrenza del proprio credito;
2. rigetta la domanda di parte attrice limitatamente all'impugnazione della rinuncia all'eredità di per le ragioni di cui in motivazione;
Persona_2
3. spese di lite compensate.
Padova, lì 27.03.25
Il giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
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