Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2022, proposto da Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio, Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Castaldo High Tech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
C.E.A. Consorzio Energie Alternative S.p.A., Eco-Resolution S.r.l., New Vision S.r.l., Mps Recuperi S.r.l., Salerno Pulita S.p.A., Comune di Salerno, Comune di Eboli, Ladurner Ambiente S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- della D.G.R. n. 190 del 20 aprile 2022 della Giunta della Regione Campania, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 2 maggio 2022, avente ad oggetto “Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 Allegato”, nonché si opus sit della tabella allegata alla medesima D.G.R. 190/22;
- della nota prot. n. 64181 del 04/02/2022 avente ad oggetto l'ipotesi di “Individuazione impianti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e dell'MTR-2 allegato”, non conosciuta;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: ogni atto e provvedimento relativo all'istruttoria, eventualmente condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Castaldo High Tech S.p.A. e di Arera;
Vista la memoria del 12.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. DE GI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 28 settembre 2022, la società Montello S.p.A., impugnava la Deliberazione di Arera n. 363 del 3 agosto 2021recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nonché la conseguenziale D.G.R. n. 190 del 20 aprile 2022 della Giunta della Regione Campania, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 2 maggio 2022, avente ad oggetto “Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 Allegato”, nonché si opus sit della tabella allegata alla medesima D.G.R. 190/22;
- resistevano in giudizio l’Autorità intimata e la Regione Campania;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 12 dicembre 2025 la ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; l’Autorità e la Regione Campania aderivano alla proposta di improcedibilità e alla richiesta di compensazione;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 12 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio che “- codesto Ill.mo Tar Lombardia ha già accolto ricorsi analoghi, presentati dalla Montello s.p.a., relativi all’annullamento della Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - tali sentenze sono state confermate dal Consiglio di Stato; - il periodo regolatorio è tuttavia cessato; - in ragione dell’ampio tempo trascorso e degli ulteriori sviluppi è dunque venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT GU, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
DE GI US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE GI US | NT GU |
IL SEGRETARIO