CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Rossana Guzzo Presidente
Dott.ssa Onofrio Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1463 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. da nato ad [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dell'Avv. Giuseppe Pedalino, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
attori in riassunzione
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Palermo, nella Via Paolo Emiliani Giudici n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Catuara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuto in riassunzione
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2012, Parte_1 Parte_2 [...]
e , le ultime quali eredi di convenivano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 64.284,09 a titolo di compenso per le prestazioni professionali relative allo studio e redazione del progetto per il risanamento “Rione Barca”, nonché di € 1.285,68 per spese vidimazione parcella, oltre interessi e spese del giudizio. In subordine, gli attori chiedevano la condanna del per arricchimento indebito ex art. 2041 c.c. Controparte_1
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1539/2014, rigettava le domande proposte da
[...]
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e dichiarava interamente compensate le spese del giudizio, ponendo a carico Controparte_1 degli attori le spese di CTU.
La Corte di Appello di Palermo, Sez. Seconda, con sentenza n. 365/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 4.758,00, oltre accessori.
Part nna e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano ricorso per cassazione, al quale resisteva la controparte.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11243/2023, pubblicata il 28 aprile 2023, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato,
[...]
e hanno chiesto di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ritenere e dichiarare l'indebito arricchimento del e, conseguentemente, Controparte_1 condannare lo stesso al pagamento in favore degli appellanti dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., che quantificano in € 64.284,09 o nella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta equa ex art. 1226 e art. 2056 c.c., con rivalutazione dell'indennizzo alla data attuale e interessi maturati e maturandi da agosto 1988 alla data del soddisfo, oltre spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio di merito, comprese le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, e di quello di legittimità.
Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 27.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11243/2023, pubblicata il 28 aprile 2023, che ha accolto il ricorso avanzato da Parte_1 Pt_2
, e , questa Corte è chiamata ad effettuare
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
I dottori e hanno, infatti, effettuato in favore del Parte_1 Persona_1 [...] prestazioni professionali consistenti in studi geologici e geotecnici e il convenuto in CP_1 riassunzione si è avvalso degli studi e della relazione commissionati ai professionisti in occasione dell'elaborazione e redazione del nuovo piano regolatore generale. Ne consegue che il – avendo fruito di una prestazione professionale senza effettuare CP_1 alcun esborso – ha ottenuto un arricchimento. I professionisti incaricati, invece, avendo effettuato una prestazione professionale in favore della p.a. in assenza di un contratto valido ed efficace, hanno subìto una perdita tanto per i costi ed esborsi sopportati quanto per il sacrificio di tempo ed energie.
Come statuito dalla Suprema Corte, pertanto, una volta che siano accertati l'indebito arricchimento e la correlativa diminuzione patrimoniale, pur se il soggetto impoverito non abbia correttamente indicato i parametri alla stregua dei quali calcolare l'indennizzo, la decisione di
“non liquet” deve considerarsi contraria a diritto.
In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto, infatti, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. Cass. ord. n. 12702 del 14/05/2019; Cass. sent. 24319/2020).
Per la determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 2041 c.c., dunque, dalla somma di € 63.226,21 – stabilita dal CTU nel corso del giudizio di primo grado – occorre decurtare il lucro cessante procedendo ad una riduzione che si ritiene congruo determinare nella misura del 15%. Si deve, pertanto, riconoscere agli attori in riassunzione un indennizzo pari a € 53.742,28, nonchè interessi nella misura legale dalla data della messa in mora del Comune (3 Dicembre 2004 giusto atto di diffida allegato al fascicolo di primo grado) sino all'effettivo pagamento ed € 1.285,68 per spese vidimazione parcella.
Spese
Quanto alle spese di lite, non potendosi configurare la soccombenza neanche parziale degli attori in riassunzione (v. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, n.26043), le stesse devono essere poste a carico del e liquidate in dispositivo per tutti i gradi di giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in riforma della sentenza n. 1539/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento il 30.10.2014:
a) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, di un Controparte_1 indennizzo pari a € 53.742,28, oltre interessi come in parte motiva ed € 1.285,68 per spese vidimazione parcella;
b) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre accessori di legge;
c) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di appello n.r.g. 978/2015, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge;
d) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre accessori di legge;
e) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 19.09.2025.
Palermo, 26 Settembre 2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Rossana Guzzo Presidente
Dott.ssa Onofrio Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1463 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. da nato ad [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dell'Avv. Giuseppe Pedalino, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
attori in riassunzione
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Palermo, nella Via Paolo Emiliani Giudici n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Catuara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuto in riassunzione
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2012, Parte_1 Parte_2 [...]
e , le ultime quali eredi di convenivano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 64.284,09 a titolo di compenso per le prestazioni professionali relative allo studio e redazione del progetto per il risanamento “Rione Barca”, nonché di € 1.285,68 per spese vidimazione parcella, oltre interessi e spese del giudizio. In subordine, gli attori chiedevano la condanna del per arricchimento indebito ex art. 2041 c.c. Controparte_1
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1539/2014, rigettava le domande proposte da
[...]
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e dichiarava interamente compensate le spese del giudizio, ponendo a carico Controparte_1 degli attori le spese di CTU.
La Corte di Appello di Palermo, Sez. Seconda, con sentenza n. 365/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 4.758,00, oltre accessori.
Part nna e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano ricorso per cassazione, al quale resisteva la controparte.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11243/2023, pubblicata il 28 aprile 2023, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato,
[...]
e hanno chiesto di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ritenere e dichiarare l'indebito arricchimento del e, conseguentemente, Controparte_1 condannare lo stesso al pagamento in favore degli appellanti dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., che quantificano in € 64.284,09 o nella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta equa ex art. 1226 e art. 2056 c.c., con rivalutazione dell'indennizzo alla data attuale e interessi maturati e maturandi da agosto 1988 alla data del soddisfo, oltre spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio di merito, comprese le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, e di quello di legittimità.
Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 27.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11243/2023, pubblicata il 28 aprile 2023, che ha accolto il ricorso avanzato da Parte_1 Pt_2
, e , questa Corte è chiamata ad effettuare
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
I dottori e hanno, infatti, effettuato in favore del Parte_1 Persona_1 [...] prestazioni professionali consistenti in studi geologici e geotecnici e il convenuto in CP_1 riassunzione si è avvalso degli studi e della relazione commissionati ai professionisti in occasione dell'elaborazione e redazione del nuovo piano regolatore generale. Ne consegue che il – avendo fruito di una prestazione professionale senza effettuare CP_1 alcun esborso – ha ottenuto un arricchimento. I professionisti incaricati, invece, avendo effettuato una prestazione professionale in favore della p.a. in assenza di un contratto valido ed efficace, hanno subìto una perdita tanto per i costi ed esborsi sopportati quanto per il sacrificio di tempo ed energie.
Come statuito dalla Suprema Corte, pertanto, una volta che siano accertati l'indebito arricchimento e la correlativa diminuzione patrimoniale, pur se il soggetto impoverito non abbia correttamente indicato i parametri alla stregua dei quali calcolare l'indennizzo, la decisione di
“non liquet” deve considerarsi contraria a diritto.
In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto, infatti, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. Cass. ord. n. 12702 del 14/05/2019; Cass. sent. 24319/2020).
Per la determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 2041 c.c., dunque, dalla somma di € 63.226,21 – stabilita dal CTU nel corso del giudizio di primo grado – occorre decurtare il lucro cessante procedendo ad una riduzione che si ritiene congruo determinare nella misura del 15%. Si deve, pertanto, riconoscere agli attori in riassunzione un indennizzo pari a € 53.742,28, nonchè interessi nella misura legale dalla data della messa in mora del Comune (3 Dicembre 2004 giusto atto di diffida allegato al fascicolo di primo grado) sino all'effettivo pagamento ed € 1.285,68 per spese vidimazione parcella.
Spese
Quanto alle spese di lite, non potendosi configurare la soccombenza neanche parziale degli attori in riassunzione (v. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, n.26043), le stesse devono essere poste a carico del e liquidate in dispositivo per tutti i gradi di giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in riforma della sentenza n. 1539/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento il 30.10.2014:
a) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, di un Controparte_1 indennizzo pari a € 53.742,28, oltre interessi come in parte motiva ed € 1.285,68 per spese vidimazione parcella;
b) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre accessori di legge;
c) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di appello n.r.g. 978/2015, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge;
d) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre accessori di legge;
e) condanna il al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 19.09.2025.
Palermo, 26 Settembre 2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo