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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 559/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024, avente ad oggetto: Vendita
di cose mobili, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 10.10.2025
con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.11.2025, promossa da
, (CF: ) rappr. e difesa dall'avv.to Fabio Parte_1 P.IVA_1
RA (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Antonino CP_1 P.IVA_2
Contartese (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del predetto difensore. pagina 1 di 10 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale per opporre
[...] CP_1
il decreto ingiuntivo n.3524/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
6.12.2023 nel procedimento recante RGN 9495/2023, notificato a mezzo pec in data
6.12.2023, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della della CP_1
somma di euro 12.584,30, oltre accessori. Deduceva l'opponente
A sostegno della domanda parte attrice contestava l'esistenza del credito pagina 2 di 10 vantato, laddove esso risulta essere documentato da fatture che non rispecchiavano l'esatta e reale evoluzione del rapporto di fornitura, non essendo neanche allegato alcun documento di trasporto, poiché la merce consegnata si era rilevata difforme in qualità e quantità. Infatti, il rapporto commerciale era stato interrotto proprio a causa delle continue lamentale della clientela dell'odierna opponente per i difetti della merce venduta dalla come da lettere di contestazione allegate che CP_1
avevano determinato l'espresso accordo tra le parti di rideterminare il rispettivo avere come da note credito intercorse senza che l'avverso credito, però, aveva avuto ragion d'essere. L'opponente contestava l'esistenza del credito vantato, laddove esso risultava essere documentato da presunte fatture, che sicuramente non rispecchiano l'esatta e reale evoluzione del rapporto di fornitura tra le parti non essendo neanche allegato alcun valido documento di trasporto.
Chiedeva quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3524/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 6.12.2023 nel procedimento recante RGN 9495/2023,
sussistendone tutti i motivi e presupposti in ragione di quanto argomentato nell'atto di opposizione nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in ragione dei motivi a fondamento dell'opposizione.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione in quanto inammissibile nonché infondata, chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed il rigetto finale.
Incardinato il giudizio, mutato il giudicante, concessa la provvisoria esecuzione, pagina 3 di 10 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 189 cpc. Esponeva in particolare che
Ciò posto in fatto, l'opposizione è infondata e va rigettata con tutte le conseguenze.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03;
Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o pagina 4 di 10 del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l'adempimento,
ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09;
Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo,
consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il pagina 5 di 10 creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad es. dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass.
S.U., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cass. civile S.U., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è
anche quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nella fattispecie in esame, l'opponente formulava solo contestazioni generiche circa l'avvenuta consegna della merce, affermando che i documenti prodotti in sede monitoria erano inidonei e, quindi, non sufficienti a provare la sussistenza del credito.
Va riaffermato in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, i documenti di trasporto firmati dal destinatario hanno pieno valore probatorio della consegna pagina 6 di 10 della merce, superando la presunzione di cessione senza fattura e rafforzando il credito per il fornitore, costituendo prova piena fino a querela di falso.
Co Nel caso di specie, la contestazione generica del rapporto da parte della opponente, al fine di sostenere quanto dedotto in opposizione, nulla apportava alle proprie difese e, pur avendo contestato il contenuto dei ddt esposti dalla Parte_2
a base del d.i. emesso, non procedeva ad alcuno disconoscimento formale degli
[...]
stessi. A tal proposito, va detto che secondo Cass. Sez. IV n. 6606 del 6.4.2016
“l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della
controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto
l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di
proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro
significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di
autonoma valutazione da parte del giudice”.
Ciò posto, la srl opponente anche in relazione all'assegno rimasto impagato,
nulla nel senso predetto veniva contestato, lasciando così senza prova circa le deduzioni avanzate con l'atto di opposizione, così che in questa sede non si può far altro che confermare il decreto ingiuntivo così come emesso.
Rimane, pertanto, incontestata la prova dell'avvenuta consegna della merce, le cui fatture prodotte risultano di per sé complete ai fini della prova del dedotto rapporto contrattuale da parte della srl opposta, tal che la fondatezza del d.i. emesso pagina 7 di 10 mai è stata minacciata in questa sede, considerata la totale assenza di qualsiasi elemento di contrasto, pur prospettato dall'opponente con la spiegata opposizione.
La documentata fondatezza del credito fatto valere dalla srl opposta nella fase monitoria, con la produzione dei richiamati titoli documentali non oggetto di rituale contestazione induce, pertanto, al rigetto della proposta contestazione, con tutte le conseguenze.
Per quanto sopra esposto, risulta inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.,
formulata dalla srl opponente, atteso il contrasto in cui essa si pone con il complesso della difesa spiegata con l'atto di opposizione, integralmente incentrato sul disconoscimento della persistenza del rapporto tra le parti. Tale eccezione, peraltro,
non può assumere, nel contesto del presente giudizio, funzione subordinata rispetto a quella principale di dedotta inesistenza del rapporto di corrispettività di cui risulta,
per la sua stessa natura, alternativa.
D'altronde, il criterio di riparto dell'onere della prova non muta anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.),
poiché anche in questo caso, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Nel caso di specie, la srl opposta ha
Co allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre la opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza pagina 8 di 10 di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto, le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano oltremodo generiche, che però non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e la documentazione prodotta dall'opposta,
non disconosciuta nei modi e termini di rito in sede di atto introduttivo appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato.
L'eccezione ex art. 1460 cc. risulta, peraltro, del tutto inammissibile anche in relazione al fatto che non vi è traccia documentale di contestazioni formali, ad oggetto l'inesatto adempimento da parte della srl opposta, avanzate in via pregiudiziale dalla srl opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
pagina 9 di 10 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
nei confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3524/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 6.12.2023 nel procedimento recante RGN
9495/2023, notificato a mezzo pec in data 6.12.2023, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 12.584,30 oltre CP_1
accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutività;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 28/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024, avente ad oggetto: Vendita
di cose mobili, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 10.10.2025
con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.11.2025, promossa da
, (CF: ) rappr. e difesa dall'avv.to Fabio Parte_1 P.IVA_1
RA (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Antonino CP_1 P.IVA_2
Contartese (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del predetto difensore. pagina 1 di 10 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale per opporre
[...] CP_1
il decreto ingiuntivo n.3524/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
6.12.2023 nel procedimento recante RGN 9495/2023, notificato a mezzo pec in data
6.12.2023, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della della CP_1
somma di euro 12.584,30, oltre accessori. Deduceva l'opponente
A sostegno della domanda parte attrice contestava l'esistenza del credito pagina 2 di 10 vantato, laddove esso risulta essere documentato da fatture che non rispecchiavano l'esatta e reale evoluzione del rapporto di fornitura, non essendo neanche allegato alcun documento di trasporto, poiché la merce consegnata si era rilevata difforme in qualità e quantità. Infatti, il rapporto commerciale era stato interrotto proprio a causa delle continue lamentale della clientela dell'odierna opponente per i difetti della merce venduta dalla come da lettere di contestazione allegate che CP_1
avevano determinato l'espresso accordo tra le parti di rideterminare il rispettivo avere come da note credito intercorse senza che l'avverso credito, però, aveva avuto ragion d'essere. L'opponente contestava l'esistenza del credito vantato, laddove esso risultava essere documentato da presunte fatture, che sicuramente non rispecchiano l'esatta e reale evoluzione del rapporto di fornitura tra le parti non essendo neanche allegato alcun valido documento di trasporto.
Chiedeva quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3524/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 6.12.2023 nel procedimento recante RGN 9495/2023,
sussistendone tutti i motivi e presupposti in ragione di quanto argomentato nell'atto di opposizione nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente in ragione dei motivi a fondamento dell'opposizione.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione in quanto inammissibile nonché infondata, chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed il rigetto finale.
Incardinato il giudizio, mutato il giudicante, concessa la provvisoria esecuzione, pagina 3 di 10 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 189 cpc. Esponeva in particolare che
Ciò posto in fatto, l'opposizione è infondata e va rigettata con tutte le conseguenze.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03;
Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o pagina 4 di 10 del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l'adempimento,
ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09;
Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo,
consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il pagina 5 di 10 creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad es. dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass.
S.U., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cass. civile S.U., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è
anche quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nella fattispecie in esame, l'opponente formulava solo contestazioni generiche circa l'avvenuta consegna della merce, affermando che i documenti prodotti in sede monitoria erano inidonei e, quindi, non sufficienti a provare la sussistenza del credito.
Va riaffermato in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, i documenti di trasporto firmati dal destinatario hanno pieno valore probatorio della consegna pagina 6 di 10 della merce, superando la presunzione di cessione senza fattura e rafforzando il credito per il fornitore, costituendo prova piena fino a querela di falso.
Co Nel caso di specie, la contestazione generica del rapporto da parte della opponente, al fine di sostenere quanto dedotto in opposizione, nulla apportava alle proprie difese e, pur avendo contestato il contenuto dei ddt esposti dalla Parte_2
a base del d.i. emesso, non procedeva ad alcuno disconoscimento formale degli
[...]
stessi. A tal proposito, va detto che secondo Cass. Sez. IV n. 6606 del 6.4.2016
“l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della
controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto
l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di
proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro
significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di
autonoma valutazione da parte del giudice”.
Ciò posto, la srl opponente anche in relazione all'assegno rimasto impagato,
nulla nel senso predetto veniva contestato, lasciando così senza prova circa le deduzioni avanzate con l'atto di opposizione, così che in questa sede non si può far altro che confermare il decreto ingiuntivo così come emesso.
Rimane, pertanto, incontestata la prova dell'avvenuta consegna della merce, le cui fatture prodotte risultano di per sé complete ai fini della prova del dedotto rapporto contrattuale da parte della srl opposta, tal che la fondatezza del d.i. emesso pagina 7 di 10 mai è stata minacciata in questa sede, considerata la totale assenza di qualsiasi elemento di contrasto, pur prospettato dall'opponente con la spiegata opposizione.
La documentata fondatezza del credito fatto valere dalla srl opposta nella fase monitoria, con la produzione dei richiamati titoli documentali non oggetto di rituale contestazione induce, pertanto, al rigetto della proposta contestazione, con tutte le conseguenze.
Per quanto sopra esposto, risulta inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.,
formulata dalla srl opponente, atteso il contrasto in cui essa si pone con il complesso della difesa spiegata con l'atto di opposizione, integralmente incentrato sul disconoscimento della persistenza del rapporto tra le parti. Tale eccezione, peraltro,
non può assumere, nel contesto del presente giudizio, funzione subordinata rispetto a quella principale di dedotta inesistenza del rapporto di corrispettività di cui risulta,
per la sua stessa natura, alternativa.
D'altronde, il criterio di riparto dell'onere della prova non muta anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.),
poiché anche in questo caso, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Nel caso di specie, la srl opposta ha
Co allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre la opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza pagina 8 di 10 di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto, le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano oltremodo generiche, che però non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e la documentazione prodotta dall'opposta,
non disconosciuta nei modi e termini di rito in sede di atto introduttivo appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato.
L'eccezione ex art. 1460 cc. risulta, peraltro, del tutto inammissibile anche in relazione al fatto che non vi è traccia documentale di contestazioni formali, ad oggetto l'inesatto adempimento da parte della srl opposta, avanzate in via pregiudiziale dalla srl opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
pagina 9 di 10 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
nei confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3524/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 6.12.2023 nel procedimento recante RGN
9495/2023, notificato a mezzo pec in data 6.12.2023, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 12.584,30 oltre CP_1
accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutività;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 28/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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