Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2026 |
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
- Art. 1. Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione 1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche' altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((13)) ------------------ AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 68, comma 6, lettera a)) la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui al presente articolo. - Art. 2. Commissione per le adozioni internazionali 1. All' articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari"; b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall' articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 , pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall' articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 , introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998 .
Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell' art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , gia' sostituito dall' art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 467 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell' art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri), e' il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall' art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 , introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche' dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell' art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 , introdotto dall' art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 , ora confluito negli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), e' il seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall' art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977 , sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all' art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 , e' quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10 , lettera 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ).