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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/08/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Restituzione mutuo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5217 dell'anno 2021
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Quinto, Parte_1
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Controparte_1
Ciccarelli, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 21.1.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 20.10.2021, la ha quivi Pt_1
convenuto il , deducendo quanto segue. CP_1
<
al proprio nipote SI. … per complessivi € Controparte_1
32.762,10>>; < ogni qualvolta Controparte_1
riceveva un prestito dalla SI.ra , sottoscriveva Parte_1
una dichiarazione in cui attestava l'entità della somma ricevuta e la data della ricezione>>; <
abbia più volte richiesto la restituzione delle Parte_1
somme date in prestito al SI. , lo stesso ha Controparte_1
restituito solo la somma di € 10.200,00>>; <
l'invito a restituire le somme ricevute in prestito effettuato anche a mezzo raccomandata a firma dello scrivente avvocato>>; < è creditrice, pertanto, Parte_1
della complessiva somma di € 22.562,10>>.
Al pagamento in proprio favore di tale somma la chiede Pt_1
pertanto condannarsi il convenuto, <
moratori dal giorno della domanda>>.
Il resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
2 depositata l'8.2.2022, deducendo a sua volta quanto segue.
In via preliminare, il presunto credito vantato ex adverso si è estinto per prescrizione;
esso peraltro non è mai esistito, in quanto le somme che il convenuto ha ricevuto dalla zia, che ammontano comunque alla minore somma di €
29.762,10, non recando sottoscrizione del CP_1
l'annotazione della dazione di L. 3.000,00 in data
23.10.1995, gli sono state versate a titolo di liberalità e non a titolo di mutuo e quindi senza obbligo di restituzione,
a cui infatti il non ha mai in alcuna misura CP_1
proceduto.
L'attrice ha offerto in comunicazione con l'atto di citazione copia informatica di una scrittura recante l'annotazione di plurime dazioni di denaro, eseguite dalla zia in favore del nipote in varie date comprese fra il 18.4.1994 e il
17.8.2015, e per vari importi, il cui complessivo ammontare
è effettivamente pari alla complessiva somma di € 32.762,10,
tutte recanti sottoscrizione del per ricevuta, fatta CP_1
soltanto esclusione per quella relativa alla dazione della somma di L.
3.000.000 del 23.10.1995, a firma CP_2
, che nel corso del giudizio si è appreso essere la
[...]
moglie del . CP_1
Di tale scrittura non sono contestati dal convenuto né la conformità all'originale della copia prodotta in giudizio,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., né
l'autenticità delle firme che vi risultano da lui apposte,
3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.
Insegna la Suprema Corte che <
restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" -
ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,
senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova>> (Cass. 30.5.2024 n. 15181).
V'è d'altro canto che, <
l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata
4 prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è
condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute,
qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo>> (Cass.
4.5.2023 n. 11664).
Ebbene, documentata e incontroversa la dazione del denaro dall'attrice al convenuto fino a concorrenza della complessiva somma di € 32.762,10, di cui l'attrice chiede in restituzione la minore somma di € 22.562,10, la questione che innanzitutto si pone nel presente giudizio è se, avuto anche riguardo alla consistenza delle avverse allegazioni relative al titolo delle attribuzioni di denaro, possa reputarsi soddisfatto dalla tradens l'onere di dare
5 dimostrazione che il trasferimento del denaro all'accipiens sia effettivamente avvenuto a titolo del mutuo che essa deduce.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'assunzione di prove testimoniali.
Né gli interpelli resi hanno dato alcun esito confessorio in favore della controparte, né alcun apporto probatorio può
ritenersi che sia venuto dalle deposizioni dei testi escussi,
la figlia e il genero dell'attrice da una parte e la moglie del convenuto dall'altra parte, tutti ugualmente inattendibili, non solo pregiudizialmente, avuto riguardo allo strettissimo legame con la parte per la quale sono stati rispettivamente chiamati a testimoniare, ma anche a concreto tenore delle dichiarazioni rese, evidentemente animate da spirito partigiano.
Considerato tuttavia che la prospettazione in termini di regalie che il ha fornito a giustificazione delle CP_1
dazioni di denaro ricevute, al fine di contrastare l'avversa richiesta di restituzione, suona del tutto incongrua sia con la non sempre modesta entità delle somme attribuite sia con il puntuale rilascio in favore della tradens di altrettante ricevute, tanto vale a fondare la presunzione che tali ricevute attestino in effetti l'erogazione di altrettanti prestiti: non di un unico prestito erogato a rate, come l'attrice assume, non presentando la sequenza delle dazioni di denaro alcuna regolarità di date e di importi che possa
6 far ragionevolmente pensare ad una siffatta, peraltro assai inconsueta modalità di erogazione di un mutuo.
Acquisita dunque la prova della erogazione da parte della zia in favore del nipote di una molteplicità di prestiti, è
in tal modo acquisita anche la prova dell'obbligo del convenuto di restituire all'attrice la minore somma da questa vantata a credito;
e, ai fini della determinazione di tale somma, è irrilevante l'avversa eccezione che non debba tenersi conto dei 3.000.000 di lire che risultano in effetti dati dalla alla moglie del in data 23.10.1995, Pt_1 CP_1
dacché tale importo rimane assorbito nel pagamento di complessivi € 10.000,00 che l'attrice stessa allega di avere ricevuto in conto alla totalità delle dazioni di denaro attestate dalla scrittura versata in atti, ivi compresa quindi eseguita in favore della moglie del convenuto.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione opposta dal . CP_1
Per nessuno dei mutui erogati è dedotta la pattuizione di un termine di restituzione.
Trova allora applicazione l'inverata massima del Supremo
Collegio, per cui, <
fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante [decorre] dalla data stessa della stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817
7 c.c.>> (Cass. 19.6.2009 n. 14345).
Nella specie il primo atto che potrebbe essere suscettibile di interrompere la prescrizione a mente del combinato disposto degli artt. 2943, co. 4, e 1219 c.c. risulta quivi pacificamente documentato dalla missiva che il legale dell'attrice ha inviato al convenuto con raccomandata a.r.
del 14.1.2021, ricevuta il successivo 19.1.
Senonché - in disparte la concreta idoneità di detta missiva a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione, della quale sembra doversi dubitare, atteso che essa si limita a recare un mero invito al debitore a contattare il legale al fine di <
di restituzione>> di non determinate somme (v. Cass.
20.5.2025 n. 13430 fra le più recenti) – v'è che rimangono comunque estinti per effetto del decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
tutti i crediti vantati dalla a titolo di restituzione Pt_1
dei prestiti erogati fino al 16.8.1996: e cioè tutti, con l'unica esclusione del prestito di € 1.000,00 erogato il
17.8.2015, il corso della cui prescrizione è in ogni caso validamente interrotto dalla notifica, il 20.10.2021,
dell'atto introduttivo del presente giudizio.
A fronte dell'asserzione del convenuto di non avere mai restituito alcunché alla zia delle somme ricevute, deve escludersi che gli acconti che l'attrice riconosce invece di avere ricevuto siano mai stati imputati dal debitore ai sensi
8 e per gli effetti del primo comma dell'art. 1193 c.c., donde l'esclusione, poi, del credito relativo alla restituzione del predetto ultimo prestito, per il quale non opera la prescrizione, dal novero dei crediti soddisfatti da detti acconti, in forza del secondo comma della medesima disposizione.
Consegue in definitiva che, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione, il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.000,00, oltre agli interessi legali di mora maturati e a maturare su tale importo dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo.
La minima misura per la quale la domanda viene accolta rispetto al petitum giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.000,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le
9 parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 11.8.2025
10
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5217 dell'anno 2021
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Quinto, Parte_1
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Controparte_1
Ciccarelli, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 21.1.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 20.10.2021, la ha quivi Pt_1
convenuto il , deducendo quanto segue. CP_1
<
al proprio nipote SI. … per complessivi € Controparte_1
32.762,10>>; < ogni qualvolta Controparte_1
riceveva un prestito dalla SI.ra , sottoscriveva Parte_1
una dichiarazione in cui attestava l'entità della somma ricevuta e la data della ricezione>>; <
abbia più volte richiesto la restituzione delle Parte_1
somme date in prestito al SI. , lo stesso ha Controparte_1
restituito solo la somma di € 10.200,00>>; <
l'invito a restituire le somme ricevute in prestito effettuato anche a mezzo raccomandata a firma dello scrivente avvocato>>; < è creditrice, pertanto, Parte_1
della complessiva somma di € 22.562,10>>.
Al pagamento in proprio favore di tale somma la chiede Pt_1
pertanto condannarsi il convenuto, <
moratori dal giorno della domanda>>.
Il resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
2 depositata l'8.2.2022, deducendo a sua volta quanto segue.
In via preliminare, il presunto credito vantato ex adverso si è estinto per prescrizione;
esso peraltro non è mai esistito, in quanto le somme che il convenuto ha ricevuto dalla zia, che ammontano comunque alla minore somma di €
29.762,10, non recando sottoscrizione del CP_1
l'annotazione della dazione di L. 3.000,00 in data
23.10.1995, gli sono state versate a titolo di liberalità e non a titolo di mutuo e quindi senza obbligo di restituzione,
a cui infatti il non ha mai in alcuna misura CP_1
proceduto.
L'attrice ha offerto in comunicazione con l'atto di citazione copia informatica di una scrittura recante l'annotazione di plurime dazioni di denaro, eseguite dalla zia in favore del nipote in varie date comprese fra il 18.4.1994 e il
17.8.2015, e per vari importi, il cui complessivo ammontare
è effettivamente pari alla complessiva somma di € 32.762,10,
tutte recanti sottoscrizione del per ricevuta, fatta CP_1
soltanto esclusione per quella relativa alla dazione della somma di L.
3.000.000 del 23.10.1995, a firma CP_2
, che nel corso del giudizio si è appreso essere la
[...]
moglie del . CP_1
Di tale scrittura non sono contestati dal convenuto né la conformità all'originale della copia prodotta in giudizio,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., né
l'autenticità delle firme che vi risultano da lui apposte,
3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.
Insegna la Suprema Corte che <
restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" -
ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,
senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova>> (Cass. 30.5.2024 n. 15181).
V'è d'altro canto che, <
l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata
4 prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è
condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute,
qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo>> (Cass.
4.5.2023 n. 11664).
Ebbene, documentata e incontroversa la dazione del denaro dall'attrice al convenuto fino a concorrenza della complessiva somma di € 32.762,10, di cui l'attrice chiede in restituzione la minore somma di € 22.562,10, la questione che innanzitutto si pone nel presente giudizio è se, avuto anche riguardo alla consistenza delle avverse allegazioni relative al titolo delle attribuzioni di denaro, possa reputarsi soddisfatto dalla tradens l'onere di dare
5 dimostrazione che il trasferimento del denaro all'accipiens sia effettivamente avvenuto a titolo del mutuo che essa deduce.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'assunzione di prove testimoniali.
Né gli interpelli resi hanno dato alcun esito confessorio in favore della controparte, né alcun apporto probatorio può
ritenersi che sia venuto dalle deposizioni dei testi escussi,
la figlia e il genero dell'attrice da una parte e la moglie del convenuto dall'altra parte, tutti ugualmente inattendibili, non solo pregiudizialmente, avuto riguardo allo strettissimo legame con la parte per la quale sono stati rispettivamente chiamati a testimoniare, ma anche a concreto tenore delle dichiarazioni rese, evidentemente animate da spirito partigiano.
Considerato tuttavia che la prospettazione in termini di regalie che il ha fornito a giustificazione delle CP_1
dazioni di denaro ricevute, al fine di contrastare l'avversa richiesta di restituzione, suona del tutto incongrua sia con la non sempre modesta entità delle somme attribuite sia con il puntuale rilascio in favore della tradens di altrettante ricevute, tanto vale a fondare la presunzione che tali ricevute attestino in effetti l'erogazione di altrettanti prestiti: non di un unico prestito erogato a rate, come l'attrice assume, non presentando la sequenza delle dazioni di denaro alcuna regolarità di date e di importi che possa
6 far ragionevolmente pensare ad una siffatta, peraltro assai inconsueta modalità di erogazione di un mutuo.
Acquisita dunque la prova della erogazione da parte della zia in favore del nipote di una molteplicità di prestiti, è
in tal modo acquisita anche la prova dell'obbligo del convenuto di restituire all'attrice la minore somma da questa vantata a credito;
e, ai fini della determinazione di tale somma, è irrilevante l'avversa eccezione che non debba tenersi conto dei 3.000.000 di lire che risultano in effetti dati dalla alla moglie del in data 23.10.1995, Pt_1 CP_1
dacché tale importo rimane assorbito nel pagamento di complessivi € 10.000,00 che l'attrice stessa allega di avere ricevuto in conto alla totalità delle dazioni di denaro attestate dalla scrittura versata in atti, ivi compresa quindi eseguita in favore della moglie del convenuto.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione opposta dal . CP_1
Per nessuno dei mutui erogati è dedotta la pattuizione di un termine di restituzione.
Trova allora applicazione l'inverata massima del Supremo
Collegio, per cui, <
fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante [decorre] dalla data stessa della stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817
7 c.c.>> (Cass. 19.6.2009 n. 14345).
Nella specie il primo atto che potrebbe essere suscettibile di interrompere la prescrizione a mente del combinato disposto degli artt. 2943, co. 4, e 1219 c.c. risulta quivi pacificamente documentato dalla missiva che il legale dell'attrice ha inviato al convenuto con raccomandata a.r.
del 14.1.2021, ricevuta il successivo 19.1.
Senonché - in disparte la concreta idoneità di detta missiva a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione, della quale sembra doversi dubitare, atteso che essa si limita a recare un mero invito al debitore a contattare il legale al fine di <
di restituzione>> di non determinate somme (v. Cass.
20.5.2025 n. 13430 fra le più recenti) – v'è che rimangono comunque estinti per effetto del decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
tutti i crediti vantati dalla a titolo di restituzione Pt_1
dei prestiti erogati fino al 16.8.1996: e cioè tutti, con l'unica esclusione del prestito di € 1.000,00 erogato il
17.8.2015, il corso della cui prescrizione è in ogni caso validamente interrotto dalla notifica, il 20.10.2021,
dell'atto introduttivo del presente giudizio.
A fronte dell'asserzione del convenuto di non avere mai restituito alcunché alla zia delle somme ricevute, deve escludersi che gli acconti che l'attrice riconosce invece di avere ricevuto siano mai stati imputati dal debitore ai sensi
8 e per gli effetti del primo comma dell'art. 1193 c.c., donde l'esclusione, poi, del credito relativo alla restituzione del predetto ultimo prestito, per il quale non opera la prescrizione, dal novero dei crediti soddisfatti da detti acconti, in forza del secondo comma della medesima disposizione.
Consegue in definitiva che, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione, il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.000,00, oltre agli interessi legali di mora maturati e a maturare su tale importo dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo.
La minima misura per la quale la domanda viene accolta rispetto al petitum giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.000,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le
9 parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 11.8.2025
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Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo