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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5584/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI Parte_1 C.F._1 MARIANNA, elettivamente domiciliato in VIALE CARLO PEPOLI N. 72/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. POGGI MARIANNA
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ZUFFA CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA P. C. S. NASICA 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra , nata a [...] il [...], e il sig. Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1
01/04/2001 nel Comune di Bologna, atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2001, parte 1, Uff. 1, n. 94, in regime di separazione dei beni;
dall'unione nascevano a
Bologna il 02/06/2001 due figli: e , ad oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in quanto studenti universitari;
venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermano con le note scritte depositate per l'udienza del 9.9.2025, di non volersi riconciliare. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a Parte_3
Quartu SAElena (CA) il 30/07/1967, e , nato a [...] il [...], che Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 01/04/2001 nel Comune di Bologna, atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2001, parte 1, Uff. 1, n. 94; manda all'Ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Bologna (BO) in via dell'Arcoveggio n.58/2, e le relative pertinenze ed accessori, di proprietà comune dei coniugi e oggetto di fondo patrimoniale nell'interesse familiare, vengono concordemente assegnate alla signora che vi Parte_3 rimarrà a vivere con i figli ed , entrambi maggiorenni studenti Persona_1 Persona_2 universitari e dunque non economicamente autosufficienti. Il sig. ha già Parte_1 reperito altro immobile presso cui si è trasferito e presso cui trasferire la propria residenza anagrafica entro e non oltre la data del 30 aprile 2025, con conseguente, entro detta data, consegna di tutte le chiavi in suo possesso. Si specifica che entro la suddetta data il sig. Pt_1 dovrà asportare dalla casa familiare tutti gli effetti personali e i beni che vuole portare seco. Al raggiungimento della pensione da parte della sig.ra le parti di causa saranno entrambe Pt_3
pagina 2 di 4 libere di attivarsi per lo scioglimento della comunione sui suddetti beni immobili;
3. sulla frequentazione fra il sig. ed i due figli maggiorenni, gli stessi concorderanno Pt_1 autonomamente fra loro e si frequenteranno comunque fuori dalla casa familiare;
4. il signor si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed Pt_1 Persona_1
, studenti prossimi alla laurea magistrale in economia e commercio e già occupati con un Persona_2 contratto di lavoro autonomo a tempo parziale presso lo studio professionale del padre con un compenso annuale lordo di circa € 4.600,00 ciascuno, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante accredito mensile di euro 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla di Loro madre, signora , entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a Parte_3 decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. ; detta somma dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, Pt_1 come per legge, rimanendo invariata nell'ipotesi di rivalutazione negativa;
5. il sig. sosterrà interamente il pagamento delle spese straordinarie dei figli Pt_1 Persona_1 ed;
si concordano quali spese straordinarie le spese mediche e specialistiche, le cure Persona_2 mediche e chirurgiche non mutuabili, le spese odontoiatriche e oculistiche (in via esemplificativa ma non esaustiva: ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi). Le spese sanitarie dei figli dovranno concordarsi previamente tra i genitori, salvi i casi di urgente ed indifferibile necessità, a seguito dei quali le suddette decisioni verranno prese dal genitore con il quale il figlio si trova, che avrà cura di comunicarle tempestivamente all'altro. La scelta dello specialista deve essere previamente concordata.
Si indicano, altresì, quali spese straordinarie le spese per l'istruzione e la formazione: tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, oltre le spese per lo sport.
Per quanto attiene ad eventuali ed ulteriori spese fatte in favore dei figli per fini ludici, in momenti trascorsi insieme agli stessi, ogni genitore si farà carico delle spese sostenute a tale scopo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cinema, parchi di divertimento, ecc..).
Per l'autovettura Citroen C3, targata GD714ZZ, in uso ad oggi dei figli in quanto a nolo, con contratto intestato al sig. , i ricorrenti concordano che il sig. sosterrà interamente le spese di Pt_1 Pt_1 bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni, finché i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Ad integrazione di quanto sopra, per tutte le spese straordinarie i genitori, richiamano e si attengono al
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del 09/08/2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sia quanto alla definizione di spesa straordinaria sia quanto alla necessità del preventivo accordo tra i genitori. pagina 3 di 4 Qualora la signora dovesse anticipare il prezzo di tali spese avrà diritto ad ottenere dal signor Pt_3
l'intero rimborso, entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la spesa, su Pt_1 presentazione della relativa fattura o ricevuta, la quale deve essere intestata o comunque fiscalmente riconducibile ai figli.
Le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute dal sig. che sosterrà per Pt_1 intero le spese straordinarie.
6. Il sig. verserà mensilmente in favore della signora una somma, a titolo di assegno Pt_1 Pt_3 di mantenimento, al fine di riequilibrare le posizioni economiche non paritarie dei coniugi, somma che gli stessi hanno individuato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, rimanendo invariata nell'ipotesi di rivalutazione negativa, e che i ricorrenti dichiarano e riconoscono essere congrua. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 05 di ciascun mese a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. Le spese veterinarie per la gatta di famiglia saranno suddivise al 50% fra la sig.ra ed il sig. Pt_3
; Pt_1
8. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5584/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI Parte_1 C.F._1 MARIANNA, elettivamente domiciliato in VIALE CARLO PEPOLI N. 72/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. POGGI MARIANNA
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ZUFFA CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA P. C. S. NASICA 93 40055 CASTENASO presso il difensore avv. ZUFFA CARMEN
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra , nata a [...] il [...], e il sig. Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1
01/04/2001 nel Comune di Bologna, atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2001, parte 1, Uff. 1, n. 94, in regime di separazione dei beni;
dall'unione nascevano a
Bologna il 02/06/2001 due figli: e , ad oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in quanto studenti universitari;
venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermano con le note scritte depositate per l'udienza del 9.9.2025, di non volersi riconciliare. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a Parte_3
Quartu SAElena (CA) il 30/07/1967, e , nato a [...] il [...], che Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 01/04/2001 nel Comune di Bologna, atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2001, parte 1, Uff. 1, n. 94; manda all'Ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Bologna (BO) in via dell'Arcoveggio n.58/2, e le relative pertinenze ed accessori, di proprietà comune dei coniugi e oggetto di fondo patrimoniale nell'interesse familiare, vengono concordemente assegnate alla signora che vi Parte_3 rimarrà a vivere con i figli ed , entrambi maggiorenni studenti Persona_1 Persona_2 universitari e dunque non economicamente autosufficienti. Il sig. ha già Parte_1 reperito altro immobile presso cui si è trasferito e presso cui trasferire la propria residenza anagrafica entro e non oltre la data del 30 aprile 2025, con conseguente, entro detta data, consegna di tutte le chiavi in suo possesso. Si specifica che entro la suddetta data il sig. Pt_1 dovrà asportare dalla casa familiare tutti gli effetti personali e i beni che vuole portare seco. Al raggiungimento della pensione da parte della sig.ra le parti di causa saranno entrambe Pt_3
pagina 2 di 4 libere di attivarsi per lo scioglimento della comunione sui suddetti beni immobili;
3. sulla frequentazione fra il sig. ed i due figli maggiorenni, gli stessi concorderanno Pt_1 autonomamente fra loro e si frequenteranno comunque fuori dalla casa familiare;
4. il signor si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed Pt_1 Persona_1
, studenti prossimi alla laurea magistrale in economia e commercio e già occupati con un Persona_2 contratto di lavoro autonomo a tempo parziale presso lo studio professionale del padre con un compenso annuale lordo di circa € 4.600,00 ciascuno, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante accredito mensile di euro 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla di Loro madre, signora , entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a Parte_3 decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. ; detta somma dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, Pt_1 come per legge, rimanendo invariata nell'ipotesi di rivalutazione negativa;
5. il sig. sosterrà interamente il pagamento delle spese straordinarie dei figli Pt_1 Persona_1 ed;
si concordano quali spese straordinarie le spese mediche e specialistiche, le cure Persona_2 mediche e chirurgiche non mutuabili, le spese odontoiatriche e oculistiche (in via esemplificativa ma non esaustiva: ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi). Le spese sanitarie dei figli dovranno concordarsi previamente tra i genitori, salvi i casi di urgente ed indifferibile necessità, a seguito dei quali le suddette decisioni verranno prese dal genitore con il quale il figlio si trova, che avrà cura di comunicarle tempestivamente all'altro. La scelta dello specialista deve essere previamente concordata.
Si indicano, altresì, quali spese straordinarie le spese per l'istruzione e la formazione: tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, oltre le spese per lo sport.
Per quanto attiene ad eventuali ed ulteriori spese fatte in favore dei figli per fini ludici, in momenti trascorsi insieme agli stessi, ogni genitore si farà carico delle spese sostenute a tale scopo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cinema, parchi di divertimento, ecc..).
Per l'autovettura Citroen C3, targata GD714ZZ, in uso ad oggi dei figli in quanto a nolo, con contratto intestato al sig. , i ricorrenti concordano che il sig. sosterrà interamente le spese di Pt_1 Pt_1 bollo, assicurazione, manutenzioni e revisioni, finché i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Ad integrazione di quanto sopra, per tutte le spese straordinarie i genitori, richiamano e si attengono al
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del 09/08/2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, sia quanto alla definizione di spesa straordinaria sia quanto alla necessità del preventivo accordo tra i genitori. pagina 3 di 4 Qualora la signora dovesse anticipare il prezzo di tali spese avrà diritto ad ottenere dal signor Pt_3
l'intero rimborso, entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la spesa, su Pt_1 presentazione della relativa fattura o ricevuta, la quale deve essere intestata o comunque fiscalmente riconducibile ai figli.
Le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute dal sig. che sosterrà per Pt_1 intero le spese straordinarie.
6. Il sig. verserà mensilmente in favore della signora una somma, a titolo di assegno Pt_1 Pt_3 di mantenimento, al fine di riequilibrare le posizioni economiche non paritarie dei coniugi, somma che gli stessi hanno individuato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, rimanendo invariata nell'ipotesi di rivalutazione negativa, e che i ricorrenti dichiarano e riconoscono essere congrua. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 05 di ciascun mese a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. Le spese veterinarie per la gatta di famiglia saranno suddivise al 50% fra la sig.ra ed il sig. Pt_3
; Pt_1
8. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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