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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2326 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Maria, via Parte_1
Longobardi I, trav. 39, presso lo studio dell'avv. Filomena Valeria Cortese (PEC:
che la rappresenta e difesa, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia. via P. De Maria, n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pugliese (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76 emesso da questo Tribunale, il
31.07.2022, e notificato il 22.09.2022, con cui l'Ente le CP_2 Parte_2 intimava il pagamento della somma di 24.001,02 euro, in ragione del suo omesso versamento dei contributi previdenziali (contribuzione soggettiva, integrativa e sanzioni) per gli anni 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
La ricorrente, con l'opposizione, deduceva la non debenza della somma intimata, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, per intervenuto decorso dei termini di prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto n. 76/2022 emesso da Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data
31.07.2022 nei confronti di parte opponent per tutti I motivi esposti nel presente atto di opoosizione 2)
Nel merito ed in accoglimento della medesima: -Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi maturati dal 2011 al 2016 e per l'effetto accertare che le somme realmente dovute a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa escluse le sanzioni, ammontano nella minor importo di Euro
1 7.569,40 e non come richiesto da parte opposta ad Euro 24.001,02, in base ai conteggi esposti nella superiore parte motiva;
- Dichiarare, nella rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione integrativa e soggettiva, l'infondatezza della richiesta di pagamento delle sanzioni applicate, sia in misura fissa che di natura disciplinare poiché non dovute ed illegittimamente calcolate. Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia tener conto, ai sensi dell'art. 96 cpc, dal comportamento in malafede perpetrato ai danni di parte opponente costringendola ad attivare un giudizio di opposizione pur nella consapevolezza del riconoscimento di parte del suo debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore costituito, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è infondata.
2. Preliminarmente occorre dichiarare la tempestività del deposito del ricorso odierno, poiché la ricorrente ha dato prova di aver rispettato i termini di legge (40 giorni) utili a proporre l'opposizione (31.10.2022) al decreto ingiuntivo, notificatole il 22.09.2022.
3. L'azione qui proposta mira alla revoca del decreto ingiuntivo n. 76/2022, in ragione dell'estinzione del credito fondante l'ingiunzione, per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come i contributi di cui si discute, sono assoggettati al termine quinquennale di prescrizione, la cui decorrenza si pone dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. CP_
5. Nel caso di specie, l' previdenziale ha dedotto e ha provato – senza trovare alcuna confutazione da parte dell'opponente – l'interruzione dei termini prescrizionali, mediante la notifica degli atti seguenti (cfr. all. 4 della memoria di costituzione):
- l'Avviso contribuzione soggettiva dell'anno 2011 è stato notificato il 30.12.2011;
- l'Avviso diretto a regolarizzare la situazione debitoria, inerente all'anno 2011, è stato notificato il
13.09.2012;
- il Riscontro all'istanza di rateazione e quantificazione del debito è stato notificato il 24.05.2012;
- il Riepilogo della situazione debitoria relativamente agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
è stato notificato il 7.09.2017;
- l'Avviso diretto a regolarizzare la situazione debitoria, attinente al periodo intercorrente fra il 2012 al 2019, è stato notificato l'8.08.2022. 6. Per le ragioni sopra espresse, l'opposizione non può trovare accoglimento, poiché l'Ente previdenziale ha provato di aver interrotto i termini di prescrizione.
7. ne consegue il rigetto del ricorso in opposizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 76/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
2.200,00 da corrispondersi in favore di . Controparte_1
2 Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Maria, via Parte_1
Longobardi I, trav. 39, presso lo studio dell'avv. Filomena Valeria Cortese (PEC:
che la rappresenta e difesa, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia. via P. De Maria, n. 21, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pugliese (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76 emesso da questo Tribunale, il
31.07.2022, e notificato il 22.09.2022, con cui l'Ente le CP_2 Parte_2 intimava il pagamento della somma di 24.001,02 euro, in ragione del suo omesso versamento dei contributi previdenziali (contribuzione soggettiva, integrativa e sanzioni) per gli anni 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
La ricorrente, con l'opposizione, deduceva la non debenza della somma intimata, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, per intervenuto decorso dei termini di prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto n. 76/2022 emesso da Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data
31.07.2022 nei confronti di parte opponent per tutti I motivi esposti nel presente atto di opoosizione 2)
Nel merito ed in accoglimento della medesima: -Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi maturati dal 2011 al 2016 e per l'effetto accertare che le somme realmente dovute a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa escluse le sanzioni, ammontano nella minor importo di Euro
1 7.569,40 e non come richiesto da parte opposta ad Euro 24.001,02, in base ai conteggi esposti nella superiore parte motiva;
- Dichiarare, nella rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione integrativa e soggettiva, l'infondatezza della richiesta di pagamento delle sanzioni applicate, sia in misura fissa che di natura disciplinare poiché non dovute ed illegittimamente calcolate. Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia tener conto, ai sensi dell'art. 96 cpc, dal comportamento in malafede perpetrato ai danni di parte opponente costringendola ad attivare un giudizio di opposizione pur nella consapevolezza del riconoscimento di parte del suo debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore costituito, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è infondata.
2. Preliminarmente occorre dichiarare la tempestività del deposito del ricorso odierno, poiché la ricorrente ha dato prova di aver rispettato i termini di legge (40 giorni) utili a proporre l'opposizione (31.10.2022) al decreto ingiuntivo, notificatole il 22.09.2022.
3. L'azione qui proposta mira alla revoca del decreto ingiuntivo n. 76/2022, in ragione dell'estinzione del credito fondante l'ingiunzione, per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come i contributi di cui si discute, sono assoggettati al termine quinquennale di prescrizione, la cui decorrenza si pone dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. CP_
5. Nel caso di specie, l' previdenziale ha dedotto e ha provato – senza trovare alcuna confutazione da parte dell'opponente – l'interruzione dei termini prescrizionali, mediante la notifica degli atti seguenti (cfr. all. 4 della memoria di costituzione):
- l'Avviso contribuzione soggettiva dell'anno 2011 è stato notificato il 30.12.2011;
- l'Avviso diretto a regolarizzare la situazione debitoria, inerente all'anno 2011, è stato notificato il
13.09.2012;
- il Riscontro all'istanza di rateazione e quantificazione del debito è stato notificato il 24.05.2012;
- il Riepilogo della situazione debitoria relativamente agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
è stato notificato il 7.09.2017;
- l'Avviso diretto a regolarizzare la situazione debitoria, attinente al periodo intercorrente fra il 2012 al 2019, è stato notificato l'8.08.2022. 6. Per le ragioni sopra espresse, l'opposizione non può trovare accoglimento, poiché l'Ente previdenziale ha provato di aver interrotto i termini di prescrizione.
7. ne consegue il rigetto del ricorso in opposizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 76/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
2.200,00 da corrispondersi in favore di . Controparte_1
2 Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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