Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 58. Prescrizione
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Commentari • 3
- 1. Tra intercettazioni e Albo disposizioni in conflittoAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2008 · 8.243146
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15550Provvedimento: […] Sennonché, il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti formula questione di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 58 legge n. 69 del 1963, come interpretato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. […] La questione di illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963 nella parte in cui non attribuisce all'azione giudiziaria civile l'effetto interruttivo permanente della prescrizione - è sicuramente rilevante nella fattispecie (in quanto una sua positiva soluzione comporterebbe il mancato compimento del termine prescrizionale) ma manifestamente infondata. […]Leggi di più...
- termine·
- rilevabilità, anche d'ufficio, della prescrizione·
- manifesta infondatezza·
- effetti·
- prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei giornalisti·
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- conseguente improseguibilità del processo·
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- giudizi disciplinari·
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