Articolo 58 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 57Articolo 59
Versione
20 febbraio 1963
Art. 58. Prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'.
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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