Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19580
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte di merito ha puntualmente dato conto delle plurime fonti di prova, poste a base della conferma della responsabilità dell’imputata, rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dalla chiamata in correità e dalle testimonianze degli acquirenti di stupefacente. L'interpretazione delle intercettazioni, non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione. La prospettazione di un'interpretazione diversa è ammissibile solo in presenza del travisamento della prova, non ricorrente nel caso di specie.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione giuridica del fatto

    I motivi sono manifestamente infondati in quanto sollecitano una lettura alternativa delle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali la reiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività di cessione e la professionalità esecutiva dei reati. La configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

  • Rigettato
    Omessa valutazione dell’attendibilità del collaboratore di giustizia e assenza di riscontri

    Il motivo non è consentito in quanto non è stato devoluto con l’atto di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. Ad ogni buon conto, il motivo appare anche manifestamente infondato, trattandosi di questione compiutamente trattata nelle sentenze di merito, che hanno evidenziato le ampie conferme alle dichiarazioni di IU OD, valutate con motivazione non illogica oltre che giuridicamente corretta e, quindi, non censurabile nella presente sede.

  • Rigettato
    Mancanza o apparenza della motivazione sugli elementi costitutivi del concorso

    Con motivazione non censurabile, i giudici di merito hanno argomentato senza alcun profilo contraddittorio o manifestamente illogico, il concorso dell’imputata con il convivente OR nella detenzione e cessione dello stupefacente, compresa anche l’attività di riscossione del prezzo delle forniture, come emerso dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore OD e degli acquirenti della sostanza. Emergenze istruttorie delle quali la difesa cerca di fornire una non consentita lettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della Corte di merito, che ha fatto buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato, conspecifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, che postula un consapevole contributo del convivente, come quello realizzato dalla CC, risultata particolarmente attiva ed inserita nel circuito criminale. Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla posizione della coimputata LV (assolta dal tribunale in quanto il rapporto di convivenza non è stato ritenuto indizio di concorso nelle condotte del compagno), trattandosi di caso diverso e del tutto genericamente citato.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione giuridica del reato

    I motivi sono non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. I difensori sollecitano una lettura alternativa delle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali la reiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività di cessione e la professionalità esecutiva dei reati. La configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

  • Rigettato
    Negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Le censure attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sono svolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nella cessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaro e nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza, con motivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo un giudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Omessa riduzione della pena per la continuazione interna

    Anche in merito agli aumenti di pena per la continuazione interna, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura, risultando gli stessi decisamente contenuti e non richiedendosi, pertanto, una diffusa motivazione al riguardo.

  • Rigettato
    Omesso riconoscimento della partecipazione di minima importanza

    Le censure attinenti al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sono svolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nella cessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaro e nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza, con motivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo un giudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Omesso riconoscimento dell’attenuante speciale della collaborazione nella sua massima estensione

    L’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 è tra quelle bilanciabili e la Corte di merito l’ha riconosciuta e ritenuta equivalente con le aggravanti del capo 25), spiegando chiaramente, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di dovere escludere il giudizio di prevalenza in ragione della gravità dei fatti, trattandosi di associazione composta da un cospicuo numero di sodali, armata e molto estesa sul territorio. Si tratta di valutazione del tutto congrua e giuridicamente corretta al fine di giustificare l’esclusione del giudizio di prevalenza, che rende inammissibile i motivi di ricorso sul punto.

  • Rigettato
    Omesso riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3, cod. pen. nella sua massima estensione e omessa motivazione

    Parimenti inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento nella sua massima estensione dell’attenuante speciale ex art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3, cod. pen. e l’omessa motivazione sul punto, avendo già la Corte di merito applicato la riduzione prevista per l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. – esclusa correttamente dal bilanciamento - nella misura della metà e, pertanto, nella sua massima estensione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa motivazione

    Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., avendo la Corte di merito congruamente valutato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la mancanza di elementi di segno favorevole unitamente alla gravità dei reati commessi, alla reiterazione delle azioni illecite, alla partecipazione a più organismi associativi. Tale valutazione risulta avere fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente, non dovendo esaminarli tutti, indicare a quali parametri di cui all'art. 133 cod. pen. il giudice abbia fatto riferimento, dandogli rilievo preminente. Inoltre, avendo il difensore valorizzato, con la censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche la condotta collaborativa di OD, va evidenziato che la Corte di merito ha riconosciuto i benefici sanzionatori previsti per la collaborazione, ritenendo al contempo insussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche a fronte, come detto, della gravità dei fatti contestati, facendo così buon governo dei principi affermati sul punto da questa Corte, secondo i quali, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui all'art. 8 del d. l. 13/05/1991 n. 152, convertito in l. 12/07/1991 n. 203, si fondano su diversi presupposti, con la conseguenza che le prime non escludono, ma nemmeno comportano necessariamente, l'applicazione della seconda.

  • Rigettato
    Omessa declaratoria di prescrizione e omessa motivazione

    Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura del tutto genericamente la mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi 6), 16), 17) e 31) e l’omessa motivazione sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di merito ha chiaramente già spiegato, con argomentazione ineccepibile con la quale la difesa non si confronta, come sia erronea l’impostazione difensiva secondo la quale le aggravanti contestate sarebbero state eliminate dal riconoscimento del beneficio collegato alla collaborazione fornita da OD. Ed invero, precisa la Corte di merito, l’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91 (oggi art. 416 bis, comma 1 n. 3 cod. pen.) non produce come effetto l’elisione automatica di tutte le circostanze aggravanti, ma solo di quella di cui all’art. 7 l. cit; per il resto, si tratta di circostanza attenuante che non va in comparazione, per cui l’aumento di pena da stabilirsi per le circostanze aggravanti concorrenti opera su quella stabilita per il reato già ridotta ex art. 8 l. cit. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione, avuto riguardo alle aggravanti contestate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19580
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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