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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19580 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: CC EL, nata ad [...] il [...] OD IU, nato a [...], il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18/11/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, sentito il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sentiti i difensori comparsi, i quali hanno insistito nei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/11/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna di EL CC per il reato detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti(capo 31, limitatamente all’episodio del 16/10/2010, e 42,limitatamente alle cessioni del 03/10/2010 e del 17/10/2010), con esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis. 1, primo comma, cod. pen. e la recidiva, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e IU OD per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso camorristico (clan dei Casalesi) fino al gennaio 2011 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19580 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/03/2026 pen.- capo 1), tentata estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione IO (capo 6), associazione a fini di spaccio di stupefacenti aggravata dal metodo e dall’agevolazione IO (capo 25), detenzione di stupefacenti a fini di spaccio aggravata dall’agevolazione IO (capo 31) limitatamente all’episodio del 16/10/2010, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90 equivalente alle contestate aggravanti di cui al capo 25), concessa altresì l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1 comma 3, cod. pen.; fatti commessi in EV e AV tra agosto-ottobre 2010 e il 2011. 2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, presentando due ricorsi distinti per CC e un ricorso per OD. CC EL.
2.1. Il primo ricorso, a firma avv. Maurizio Abbate, è affidato a due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità; assume la difesa che la sentenza impugnata avrebbe recepito quella di primo grado senza autonoma valutazione e senza analisi dei motivi di gravame, “limitandosi a riportare il contenuto di intercettazioni lette, tuttavia, in ottica di colpevolezza” (p. 3 ricorso), senza analizzare la lettura alternativa offerta dalla difesa.
2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all’omesso riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 e delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.; assume la difesa che la valutazione di tenuità del fatto, a prescindere dalla continuità della condotta, non può fondarsi sul solo dato astratto e non significativo del quantitativo, che nella specie sarebbe incerto, in quanto mai accertato in concreto.
2.2. Il secondo ricorso, a firma avv. Giovanni Pizzo, è affidato a tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per nullità della sentenza in relazione agli artt. 187, 192, 238 bis, 605 cod. proc. pen., 42 e 110 cod. pen. in relazione ai reati contestati;
la difesa censura l’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia IU OD, l’assenza di riscontri estrinseci alla sua chiamata in correità nei confronti della CC e la contraddittorietà degli argomenti giuridici rispetto alle emergenze processuali su cui si fonda la penale responsabilità, quali, oltre alla specifica chiamata in correità del collaboratore di giustizia OD, i dialoghi intercettati sull’utenza del coimputato OR (convivente della CC), acquisiti attraverso perizia, e la testimonianza resa in dibattimento dal teste RO AN(acquirente di stupefacenti); la chiamata in correità di OD nei confronti della CC sarebbe stata valutata dalla Corte di merito in modo apodittico e apparente, senza adeguata motivazione logico-giuridica, riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado;
sarebbe mancante o apparente anche la motivazione sugli elementi costitutivi del concorso della CC nell’attività di 2 cessione di stupefacenti del convivente OR, attesa l’esclusione dell’aggravante della mafiosità per mancanza di consapevolezza;
si segnala che per altra coimputata assolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, LV Agnese, la convivenza non era stata ritenuta indizio di partecipazione alle condotte del compagno: viene citata la conversazione n. 462 del 16/10/2010 ore 20, tra OR e OD in cui la CC interviene nella parte finale e nella quale, senza fare riferimento alla cessione di stupefacente, si parla della consegna di una somma di denaro dovuta dal OR;
si cita anche il dialogo n. 490 del 17/10/2010 ore 18.11 tra OR e CC, osservando che, in assenza del sequestro dello stupefacente, non vale come riscontro probatorio della cessione dello stupefacente da parte della CC;
quanto alle dichiarazioni del teste RO, si deduce che non conosceva la CC, dovendo pertanto escludersi che ella gli avesse ceduto della sostanza stupefacente.
2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del reato in quello previsto dal comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90; sul punto, la difesa, evidenzia, a fronte della genericità del capo di imputazione e della mancanza di sequestri, l’impossibilità di stabilire il quantitativo di sostanza, la percentuale di principio attivo e la tipologia, ritenuta apoditticamente cocaina, tutti elementi che avrebbero condurre a inquadrare gli episodi di spaccio nella fattispecie meno offensiva;
inoltre, osserva la difesa -richiamando giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità tra l’attenuante di lieve entità e l’attività di spaccio non occasionale - l’imputata si sarebbe limitata a spacciare modeste quantità, circostanza attestata dalle somme indicate nei dialoghi intercettati;
la sentenza impugnata sarebbe, in conclusione, apodittica e contraddittoria anche perché, mentre la CC è stata condannata a titolo di concorso, altri coimputati, per episodi delittuosi simili, sono stati prosciolti per prescrizione, essendo stata riconosciuta a loro favore l’ipotesi lieve.
2.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 114, 133 e 62 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.; osserva la difesa che la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo già state concesse dal giudice di primo grado, che ha escluso anche la recidiva e l'aggravante IO;
si censura l’omessa riduzione della pena irrogata, invocata dalla difesa nell'atto di appello, laddove viene considerata ostativa la circostanza che l'imputata non avesse ammesso l'addebito, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è illegittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione perché, in tal caso, verrebbe vanificato il diritto al silenzio, costituzionalmente garantito;
parimenti, sarebbe assente ovvero apparente la motivazione relativa alla determinazione dell'eccessivo aumento di pena per la continuazione interna;
si lamenta inoltre l’omesso riconoscimento della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen., motivata ritenendo non marginale il ruolo svolto dall’imputata, per essere stata delegata, seppure in 3 qualità di compagna del OR, alla distribuzione ai singoli acquirenti dello stupefacente che custodiva presso l'abitazione, alla ricezione del denaro e al pagamento dei fornitori, senza considerare che l’imputata è priva di precedenti specifici e che, in base ai dialoghi intercettati, emerge una condotta dell'imputata circoscritta ad episodiche ed occasionali cessioni di stupefacente. OD IU 3. Il ricorso nell’interesse di OD IU è affidato a sei motivi.
3.1. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omesso riconoscimento della attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 comma settimo, d.p.r. 309/90, nella sua massima estensione (o quanto meno come attenuante speciale e non come norma equivalente); violazione dell’ambito di applicazione della norma, nonché dello spirito della norma che prevede l’applicabilità del comma settimo a chi abbia fornito rilevanti informazioni e si sia prodigato a far trovare i responsabili del reato. 3.1.1. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omesso riconoscimentodell'attenuante speciale di cui all’art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3, cod. pen. nella sua massima estensione e l’omessa motivazione sul punto;
osserva la difesa che entrambi i giudici di merito hanno errato nella quantificazione eccessiva della pena irrogata in quanto non hanno valorizzato la scelta collaborativa di OD.
3.1.2. Con il quintomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheex art. 62 bis cod. pen. e per non avere motivato sul punto, riportandosi semplicemente alle valutazioni del primo giudice.
3.1.3. Con il sestomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi 6, 16, 17 e 31 dell’imputazione e omessa motivazione sul punto;
osserva la difesa che si tratta di reati risalenti al 2010 e che i giudici di merito hanno ritenuto i reati apoditticamente non prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, essendo stati proposti per motivi del tutto generici, aspecifici, reiterativi di censure già formulate in sede di appello e già diffusamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per entrambi i ricorrenti. 1.1. Premesso, quanto all’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, che la valutazione dei giudici di merito è conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati, pare opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul perimetro dello scrutinio 4 riservato a questa Corte.
1.1.2. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, [...], Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, [...], Rv. 256133-01).
1.1.3. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, [...], Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [...], Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 5 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, [...], Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, [...], Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, [...], Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, [...], non mass.). EL CC.
2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di CC EL a firma dell’Avv. Abbate è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato conto, nella motivazione, delle plurime fonti di prova, poste a base delle conferma della responsabilità dell’imputata per i capi 31) e 42), rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dalla chiamata in correità e dalle testimonianze degli acquirenti di stupefacente;
in particolare, vengono segnalate le conversazioni intercettate sull’utenza della CC dal contenuto anche esplicito con riferimento a quantitativi e costi delle forniture (p. 8 sentenza impugnata), delle quali la difesa prospetta una diversa lettura rispetto a quella fornita dalla Corte di merito, che, conformemente al tribunale (pp. 58-62 sentenza di primo grado),ne fornisce un’interpretazione non manifestamente illogica, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, evidenziando, altresì, che le intercettazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni sia del chiamante in correità OD sia in quelle del teste RO. Occorre sul punto ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272558- 01).
2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. Pizzo, relativo alla attendibilità del collaboratore di giustizia IU OD, di cui si censura l’omessa autonoma valutazione da parte della Corte di merito, non è consentito in quanto non è stato devoluto con l’atto di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di 6 cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665-01). Ad ogni buon conto, il motivo appare anche manifestamente infondato, trattandosi di questione compiutamente trattata nelle sentenze di merito (pp. 14-15 sentenza di primo grado, pp.
4-5 sentenza di secondo grado), che hanno evidenziato le ampie conferme alle dichiarazioni di IU OD, valutate con motivazione non illogica oltre che giuridicamente corretta e, quindi, non censurabile nella presente sede.
2.1.1. quanto al profilo della convivenza della CC con il compagno dedito alla spaccio, si osserva che, con motivazione non censurabile, i giudici di merito (pp. 51-61 sentenza di primo grado, pp.
7-9 sentenza impugnata) hanno argomentato senza alcun profilo contraddittorio o manifestamente illogico, il concorso dell’imputata con il convivente OR nella detenzione e cessione dello stupefacente, compresa anche l’attività di riscossione del prezzo delle forniture, come emerso dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore OD e degli acquirenti della sostanza;
emergenze istruttorie delle quali la difesa cerca di fornire una non consentita lettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della Corte di merito, che ha fatto buon governo dei principi – qui da ribadire – in materia di concorso di persone nel reato, conspecifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, che - a differenza della connivenza non punibile, connotata da un comportamento meramente passivo - postula un consapevole contributo del convivente, come quello realizzato dalla CC, risultata particolarmente attiva ed inserita nel circuito criminale, tanto da essere ben conosciuta da fornitori ed acquirenti con i quali aveva un contatto diretto (v. p. 9 sentenza impugnata) (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [...], Rv. 280244. In linea, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [...]; Sez. 2, n. 39574 del 20/9/2024, [...]). Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla posizione della coimputata LV (assolta dal tribunale in quanto il rapporto di convivenza non è stato ritenuto indizio di concorso nelle condotte del compagno), trattandosi di caso diverso e del tutto genericamente citato. 2.2. I motivi comuni ai due ricorsi che lamentano il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 sono non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. I difensori anche in tal caso sollecitano una lettura alternativa delle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali la reiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività di cessione e la professionalità esecutiva dei reati: elementi valutati con motivazione congrua, logicamente articolata e del tutto priva di aporie (p. 62 sentenza di primo grado, p. 9 sentenza impugnata), con cui la ricorrente non si è confrontata in maniera puntuale (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 7 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Occorre, in proposito, ribadire l'indirizzo interpretativo di questa Corte in base al quale la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271959-01), principio di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione.
2.2.1. Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’eccessività degli aumenti per la continuazione interna, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sono svolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nella cessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaro e nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza (p. 9 sentenza impugnata), con motivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo un giudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419-01). Anche in merito agli aumenti di pena per la continuazione interna, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura, risultando gli stessi decisamente contenuti e non richiedendosi, pertanto, una diffusa motivazione al riguardo. IU OD.
3. In ordine ai primi due motivi di ricorso (nel titolo dei motivi si indica l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, ma nello sviluppo argomentativo si fa riferimento all’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, che non risulta devoluta in appello e che riguarderebbe i reati satellite), va detto che l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 è tra quelle bilanciabili (Sez. 3, n. 38015 del 12/06/2013, [...], Rv. 256432 – 01) e che la Corte di merito, effettivamente, l’ha riconosciuta e ritenuta equivalente con le aggravanti del capo 25), spiegando chiaramente, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di dovere escludere il giudizio di prevalenza in ragione della gravità dei fatti, trattandosi di associazione composta da un cospicuo numero di sodali, armata e molto estesa sul territorio (p. 5 sentenza impugnata). Si tratta di valutazione del tutto congrua e giuridicamente corretta al fine di giustificare l’esclusione del giudizio di prevalenza, che rende inammissibile i motivi di ricorso sul punto.
3.1. Parimenti inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento nella sua massima estensione dell’attenuante speciale ex art. 416 bis, comma 1, n. 3, cod. pen. e l’omessa motivazione sul punto, avendo già la Corte di merito applicato la riduzione prevista per l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. – esclusa correttamente dal bilanciamento - nella misura della\metà e, pertanto, nella sua massima estensione.
3.2. Manifestamente infondato è il quanto motivo di ricorso relativo al mancato 8 riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., avendo la Corte di merito congruamente valutato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la mancanza di elementi di segno favorevole unitamente alla gravità dei reati commessi, alla reiterazione delle azioni illecite, alla partecipazione a più organismi associativi. Tale valutazione risulta avere fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente, non dovendo esaminarli tutti, indicare a quali parametri di cui all'art. 133 cod. pen. il giudice abbia fatto riferimento, dandogli rilievo preminente (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/1072004, Rv. 230691). Inoltre, avendo il difensore valorizzato, con la censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche la condotta collaborativa di OD, va evidenziato che la Corte di merito ha riconosciuto i benefici sanzionatori previsti per la collaborazione, ritenendo al contempo insussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche a fronte, come detto, della gravità dei fatti contestati, facendo così buon governo dei principi affermati sul punto da questa Corte, secondo i quali, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui all'art. 8 del d. l. 13/05/1991 n. 152, convertito in l. 12/07/1991 n. 203, si fondano su diversi presupposti, con la conseguenza che le prime non escludono, ma nemmeno comportano necessariamente, l'applicazione della seconda. Ed invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di diversificati dati sintomatici, quegli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all’art. 8 l. cit. è collegata al valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 1, sent. n. 2137 del 05/11/1998, Favaloro, Rv. 212531; Sez. 6, sent. n. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).
3.3. Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura del tutto genericamente la mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi 6), 16), 17) e 31) e l’omessa motivazione sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di merito ha chiaramente già spiegato (p. 6 sentenza impugnata), con argomentazione ineccepibile con la quale la difesa non si confronta, come sia erronea l’impostazione difensiva secondo la quale le aggravanti contestate sarebbe ro eliminate dal riconoscimento del beneficio collegato alla collaborazione fornita da OD. Ed invero, precisa la Corte di merito, l’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91 (oggi art. 416 bis, comma 1 n. 3 cod. pen.) non produce come effetto l’elisione automatica di tutte le circostanze aggravanti, ma solo di quella di cui all’art. 7 l. cit;
per il resto, si tratta di circostanza attenuante che non va in comparazione, per cui l’aumento di pena da stabilirsi per le circostanze aggravanti concorrenti opera su quella stabilita per il reato già ridotta ex art. 8 l. cit. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione, avuto riguardo alle aggravanti contestate. 9 4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10
2.1. Il primo ricorso, a firma avv. Maurizio Abbate, è affidato a due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità; assume la difesa che la sentenza impugnata avrebbe recepito quella di primo grado senza autonoma valutazione e senza analisi dei motivi di gravame, “limitandosi a riportare il contenuto di intercettazioni lette, tuttavia, in ottica di colpevolezza” (p. 3 ricorso), senza analizzare la lettura alternativa offerta dalla difesa.
2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all’omesso riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 e delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.; assume la difesa che la valutazione di tenuità del fatto, a prescindere dalla continuità della condotta, non può fondarsi sul solo dato astratto e non significativo del quantitativo, che nella specie sarebbe incerto, in quanto mai accertato in concreto.
2.2. Il secondo ricorso, a firma avv. Giovanni Pizzo, è affidato a tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per nullità della sentenza in relazione agli artt. 187, 192, 238 bis, 605 cod. proc. pen., 42 e 110 cod. pen. in relazione ai reati contestati;
la difesa censura l’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia IU OD, l’assenza di riscontri estrinseci alla sua chiamata in correità nei confronti della CC e la contraddittorietà degli argomenti giuridici rispetto alle emergenze processuali su cui si fonda la penale responsabilità, quali, oltre alla specifica chiamata in correità del collaboratore di giustizia OD, i dialoghi intercettati sull’utenza del coimputato OR (convivente della CC), acquisiti attraverso perizia, e la testimonianza resa in dibattimento dal teste RO AN(acquirente di stupefacenti); la chiamata in correità di OD nei confronti della CC sarebbe stata valutata dalla Corte di merito in modo apodittico e apparente, senza adeguata motivazione logico-giuridica, riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado;
sarebbe mancante o apparente anche la motivazione sugli elementi costitutivi del concorso della CC nell’attività di 2 cessione di stupefacenti del convivente OR, attesa l’esclusione dell’aggravante della mafiosità per mancanza di consapevolezza;
si segnala che per altra coimputata assolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, LV Agnese, la convivenza non era stata ritenuta indizio di partecipazione alle condotte del compagno: viene citata la conversazione n. 462 del 16/10/2010 ore 20, tra OR e OD in cui la CC interviene nella parte finale e nella quale, senza fare riferimento alla cessione di stupefacente, si parla della consegna di una somma di denaro dovuta dal OR;
si cita anche il dialogo n. 490 del 17/10/2010 ore 18.11 tra OR e CC, osservando che, in assenza del sequestro dello stupefacente, non vale come riscontro probatorio della cessione dello stupefacente da parte della CC;
quanto alle dichiarazioni del teste RO, si deduce che non conosceva la CC, dovendo pertanto escludersi che ella gli avesse ceduto della sostanza stupefacente.
2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del reato in quello previsto dal comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90; sul punto, la difesa, evidenzia, a fronte della genericità del capo di imputazione e della mancanza di sequestri, l’impossibilità di stabilire il quantitativo di sostanza, la percentuale di principio attivo e la tipologia, ritenuta apoditticamente cocaina, tutti elementi che avrebbero condurre a inquadrare gli episodi di spaccio nella fattispecie meno offensiva;
inoltre, osserva la difesa -richiamando giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità tra l’attenuante di lieve entità e l’attività di spaccio non occasionale - l’imputata si sarebbe limitata a spacciare modeste quantità, circostanza attestata dalle somme indicate nei dialoghi intercettati;
la sentenza impugnata sarebbe, in conclusione, apodittica e contraddittoria anche perché, mentre la CC è stata condannata a titolo di concorso, altri coimputati, per episodi delittuosi simili, sono stati prosciolti per prescrizione, essendo stata riconosciuta a loro favore l’ipotesi lieve.
2.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 114, 133 e 62 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.; osserva la difesa che la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo già state concesse dal giudice di primo grado, che ha escluso anche la recidiva e l'aggravante IO;
si censura l’omessa riduzione della pena irrogata, invocata dalla difesa nell'atto di appello, laddove viene considerata ostativa la circostanza che l'imputata non avesse ammesso l'addebito, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è illegittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione perché, in tal caso, verrebbe vanificato il diritto al silenzio, costituzionalmente garantito;
parimenti, sarebbe assente ovvero apparente la motivazione relativa alla determinazione dell'eccessivo aumento di pena per la continuazione interna;
si lamenta inoltre l’omesso riconoscimento della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen., motivata ritenendo non marginale il ruolo svolto dall’imputata, per essere stata delegata, seppure in 3 qualità di compagna del OR, alla distribuzione ai singoli acquirenti dello stupefacente che custodiva presso l'abitazione, alla ricezione del denaro e al pagamento dei fornitori, senza considerare che l’imputata è priva di precedenti specifici e che, in base ai dialoghi intercettati, emerge una condotta dell'imputata circoscritta ad episodiche ed occasionali cessioni di stupefacente. OD IU 3. Il ricorso nell’interesse di OD IU è affidato a sei motivi.
3.1. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omesso riconoscimento della attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 comma settimo, d.p.r. 309/90, nella sua massima estensione (o quanto meno come attenuante speciale e non come norma equivalente); violazione dell’ambito di applicazione della norma, nonché dello spirito della norma che prevede l’applicabilità del comma settimo a chi abbia fornito rilevanti informazioni e si sia prodigato a far trovare i responsabili del reato. 3.1.1. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omesso riconoscimentodell'attenuante speciale di cui all’art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3, cod. pen. nella sua massima estensione e l’omessa motivazione sul punto;
osserva la difesa che entrambi i giudici di merito hanno errato nella quantificazione eccessiva della pena irrogata in quanto non hanno valorizzato la scelta collaborativa di OD.
3.1.2. Con il quintomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheex art. 62 bis cod. pen. e per non avere motivato sul punto, riportandosi semplicemente alle valutazioni del primo giudice.
3.1.3. Con il sestomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi 6, 16, 17 e 31 dell’imputazione e omessa motivazione sul punto;
osserva la difesa che si tratta di reati risalenti al 2010 e che i giudici di merito hanno ritenuto i reati apoditticamente non prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, essendo stati proposti per motivi del tutto generici, aspecifici, reiterativi di censure già formulate in sede di appello e già diffusamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per entrambi i ricorrenti. 1.1. Premesso, quanto all’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, che la valutazione dei giudici di merito è conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati, pare opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul perimetro dello scrutinio 4 riservato a questa Corte.
1.1.2. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, [...], Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, [...], Rv. 256133-01).
1.1.3. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, [...], Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [...], Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 5 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, [...], Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, [...], Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, [...], Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, [...], non mass.). EL CC.
2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di CC EL a firma dell’Avv. Abbate è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato conto, nella motivazione, delle plurime fonti di prova, poste a base delle conferma della responsabilità dell’imputata per i capi 31) e 42), rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dalla chiamata in correità e dalle testimonianze degli acquirenti di stupefacente;
in particolare, vengono segnalate le conversazioni intercettate sull’utenza della CC dal contenuto anche esplicito con riferimento a quantitativi e costi delle forniture (p. 8 sentenza impugnata), delle quali la difesa prospetta una diversa lettura rispetto a quella fornita dalla Corte di merito, che, conformemente al tribunale (pp. 58-62 sentenza di primo grado),ne fornisce un’interpretazione non manifestamente illogica, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, evidenziando, altresì, che le intercettazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni sia del chiamante in correità OD sia in quelle del teste RO. Occorre sul punto ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272558- 01).
2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. Pizzo, relativo alla attendibilità del collaboratore di giustizia IU OD, di cui si censura l’omessa autonoma valutazione da parte della Corte di merito, non è consentito in quanto non è stato devoluto con l’atto di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di 6 cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [...], Rv. 281665-01). Ad ogni buon conto, il motivo appare anche manifestamente infondato, trattandosi di questione compiutamente trattata nelle sentenze di merito (pp. 14-15 sentenza di primo grado, pp.
4-5 sentenza di secondo grado), che hanno evidenziato le ampie conferme alle dichiarazioni di IU OD, valutate con motivazione non illogica oltre che giuridicamente corretta e, quindi, non censurabile nella presente sede.
2.1.1. quanto al profilo della convivenza della CC con il compagno dedito alla spaccio, si osserva che, con motivazione non censurabile, i giudici di merito (pp. 51-61 sentenza di primo grado, pp.
7-9 sentenza impugnata) hanno argomentato senza alcun profilo contraddittorio o manifestamente illogico, il concorso dell’imputata con il convivente OR nella detenzione e cessione dello stupefacente, compresa anche l’attività di riscossione del prezzo delle forniture, come emerso dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore OD e degli acquirenti della sostanza;
emergenze istruttorie delle quali la difesa cerca di fornire una non consentita lettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della Corte di merito, che ha fatto buon governo dei principi – qui da ribadire – in materia di concorso di persone nel reato, conspecifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, che - a differenza della connivenza non punibile, connotata da un comportamento meramente passivo - postula un consapevole contributo del convivente, come quello realizzato dalla CC, risultata particolarmente attiva ed inserita nel circuito criminale, tanto da essere ben conosciuta da fornitori ed acquirenti con i quali aveva un contatto diretto (v. p. 9 sentenza impugnata) (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [...], Rv. 280244. In linea, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [...]; Sez. 2, n. 39574 del 20/9/2024, [...]). Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla posizione della coimputata LV (assolta dal tribunale in quanto il rapporto di convivenza non è stato ritenuto indizio di concorso nelle condotte del compagno), trattandosi di caso diverso e del tutto genericamente citato. 2.2. I motivi comuni ai due ricorsi che lamentano il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 sono non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. I difensori anche in tal caso sollecitano una lettura alternativa delle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali la reiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività di cessione e la professionalità esecutiva dei reati: elementi valutati con motivazione congrua, logicamente articolata e del tutto priva di aporie (p. 62 sentenza di primo grado, p. 9 sentenza impugnata), con cui la ricorrente non si è confrontata in maniera puntuale (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 7 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Occorre, in proposito, ribadire l'indirizzo interpretativo di questa Corte in base al quale la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271959-01), principio di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione.
2.2.1. Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’eccessività degli aumenti per la continuazione interna, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sono svolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nella cessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaro e nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza (p. 9 sentenza impugnata), con motivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo un giudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419-01). Anche in merito agli aumenti di pena per la continuazione interna, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura, risultando gli stessi decisamente contenuti e non richiedendosi, pertanto, una diffusa motivazione al riguardo. IU OD.
3. In ordine ai primi due motivi di ricorso (nel titolo dei motivi si indica l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, ma nello sviluppo argomentativo si fa riferimento all’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, che non risulta devoluta in appello e che riguarderebbe i reati satellite), va detto che l’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 è tra quelle bilanciabili (Sez. 3, n. 38015 del 12/06/2013, [...], Rv. 256432 – 01) e che la Corte di merito, effettivamente, l’ha riconosciuta e ritenuta equivalente con le aggravanti del capo 25), spiegando chiaramente, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di dovere escludere il giudizio di prevalenza in ragione della gravità dei fatti, trattandosi di associazione composta da un cospicuo numero di sodali, armata e molto estesa sul territorio (p. 5 sentenza impugnata). Si tratta di valutazione del tutto congrua e giuridicamente corretta al fine di giustificare l’esclusione del giudizio di prevalenza, che rende inammissibile i motivi di ricorso sul punto.
3.1. Parimenti inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento nella sua massima estensione dell’attenuante speciale ex art. 416 bis, comma 1, n. 3, cod. pen. e l’omessa motivazione sul punto, avendo già la Corte di merito applicato la riduzione prevista per l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. – esclusa correttamente dal bilanciamento - nella misura della\metà e, pertanto, nella sua massima estensione.
3.2. Manifestamente infondato è il quanto motivo di ricorso relativo al mancato 8 riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., avendo la Corte di merito congruamente valutato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la mancanza di elementi di segno favorevole unitamente alla gravità dei reati commessi, alla reiterazione delle azioni illecite, alla partecipazione a più organismi associativi. Tale valutazione risulta avere fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente, non dovendo esaminarli tutti, indicare a quali parametri di cui all'art. 133 cod. pen. il giudice abbia fatto riferimento, dandogli rilievo preminente (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/1072004, Rv. 230691). Inoltre, avendo il difensore valorizzato, con la censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche la condotta collaborativa di OD, va evidenziato che la Corte di merito ha riconosciuto i benefici sanzionatori previsti per la collaborazione, ritenendo al contempo insussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche a fronte, come detto, della gravità dei fatti contestati, facendo così buon governo dei principi affermati sul punto da questa Corte, secondo i quali, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cui all'art. 8 del d. l. 13/05/1991 n. 152, convertito in l. 12/07/1991 n. 203, si fondano su diversi presupposti, con la conseguenza che le prime non escludono, ma nemmeno comportano necessariamente, l'applicazione della seconda. Ed invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di diversificati dati sintomatici, quegli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all’art. 8 l. cit. è collegata al valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 1, sent. n. 2137 del 05/11/1998, Favaloro, Rv. 212531; Sez. 6, sent. n. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).
3.3. Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura del tutto genericamente la mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi 6), 16), 17) e 31) e l’omessa motivazione sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di merito ha chiaramente già spiegato (p. 6 sentenza impugnata), con argomentazione ineccepibile con la quale la difesa non si confronta, come sia erronea l’impostazione difensiva secondo la quale le aggravanti contestate sarebbe ro eliminate dal riconoscimento del beneficio collegato alla collaborazione fornita da OD. Ed invero, precisa la Corte di merito, l’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91 (oggi art. 416 bis, comma 1 n. 3 cod. pen.) non produce come effetto l’elisione automatica di tutte le circostanze aggravanti, ma solo di quella di cui all’art. 7 l. cit;
per il resto, si tratta di circostanza attenuante che non va in comparazione, per cui l’aumento di pena da stabilirsi per le circostanze aggravanti concorrenti opera su quella stabilita per il reato già ridotta ex art. 8 l. cit. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione, avuto riguardo alle aggravanti contestate. 9 4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10