Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
I reati concernenti la violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, tra cui i reati di detenzione e porto di esplosivi o materiali esplodenti, pur se commessi nella forma attenuata dal fatto di lieve entità, di cui all'art. 1, comma primo, lett. d) d.P.R. n. 75 del 1990, non sono estinti dall'amnistia concessa con l'indicato d.P.R., che ha riguardo soltanto a quei fatti di lieve entità in materia di violazione delle disposizioni per il controllo delle armi che si riferiscono unicamente alle "armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 25132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25132 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1833
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 6958/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL SE N. IL 07/02/1941;
avverso l'ordinanza n. 16/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA, del 15/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG, Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
con ordinanza del 15 dicembre 2009 la Corte di Assise di Appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da LA PP avverso il provvedimento della medesima Corte che, in data 2.12.2008, gli aveva negato l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 sulla condanna a mesi undici di reclusione e lire 400.000 di multa inflittagli dalla Corte di Appello di Lecce, il 9 gennaio 1992, con sentenza passata in giudicato il 16.10.1992.
A sostegno della decisione la Corte territoriale rilevava che nel caso di specie la condanna dedotta dall'istante fa riferimento all'ipotesi delittuosa della detenzione e del porto di esplosivi o materiali esplodenti, reato, questo, escluso dal provvedimento di favore, dal legislatore limitato alla sola ipotesi di cui all'art. 7 in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 4 quando ricorre l'attenuante di cui all'art. 5 stessa Legge, eppertanto alla sola ipotesi di "armi comuni da sparo o parti di esse, atte all'impiego", allorché, appunto, ricorra l'ipotesi di lieve entità. Il P.G. in sede ha depositato motivate conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ricorre avverso detta ordinanza il LA, assistito dal suo difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione. Col primo di essi lamenta la difesa ricorrente violazione della L. n. 895 del 1967, art. 5 e del D.P.R. n. 75 del 1990, art. 1, lett. d) sul rilievo che erroneamente avrebbe il giudice a quo valorizzato la diminuente dell'art. 5 ed il disposto dell'art. 7, Legge citata, art. 7 posto a criterio distintivo per l'applicazione dell'amnistia. Col secondo motivo di ricorso denuncia invece la difesa ricorrente violazione della L. n. 895 del 1967, art. 7 in relazione al D.P.R. n.75 del 1990, art. 1, lett. d) sul rilievo che la limitazione del beneficio alle sole armi da sparo con esclusione della detenzione di esplosivi, sarebbe in contrasto con l'interpretazione sistematica della richiamata disciplina, posto che detto art. 7 richiama tutti i precedenti articoli della legge sulle armi.
La doglianza in esame è manifestamente infondatata. Ed invero, la norma regolatrice della fattispecie in esame, e cioè il D.P.R. 12 luglio 1990, n. 75, art. 1, lett. d) recante "Concessione di amnistia", testualmente recita: "È concessa amnistia ... d) per i reati di cui all'art. 7 in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 4 ... come modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta Legge".
Atteso il chiarissimo tenore letterale della disposizione appena riportata, appare francamente arduo non delinearne il preciso significato, che fa riferimento, al fine di delimitare i confini entro i quali sia possibile applicare la disciplina di favore ai reati contemplati dalla L. n. 895 del 1967, a quelli "di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 7" e cioè alle "armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego".
Nell'ambito, in tal guisa precisato, correttamente e legittimamente il giudice a quo ha ritenuto non compresi i reati disciplinati dalla più volte citata normativa sulle armi riguardanti la detenzione ed il porto di esplosivi o materiali esplodenti, come peraltro puntualmente confermato, senza indecisione interpretativa, dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza applicato nel presente giudizio (Cass., Sez. 1, 10.1.1992, ric. Marestoni;
Sez. 1, 16.10.1992, n. 4111, la cui massima appare utile riportare: "Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, art. 1 stabilendo nel 1 comma, lett. e), che l'amnistia
è concessa "per i reati di cui all'art. 7 in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 4 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta Legge", riconosce - così come fa anche il successivo provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che all'art. 1, comma 1, lett. d), contiene una norma identica) - alla diminuente del fatto di lieve entità l'effetto di estinguere per amnistia i reati relativi alle violazioni delle disposizioni per il controllo delle armi che si riferiscano unicamente alle "armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego", come si desume chiaramente dal disposto della citata L. n. 895 del 1967, art. 7; ne consegue che l'amnistia non si applica, invece, alle altre ipotesi di violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, tra cui la detenzione ed il porto di esplosivi".
Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010