Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 38015
CASS
Sentenza 12 giugno 2013

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Massime1

In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 é soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime previsto dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991) per i reati di stampo mafioso che esclude l'applicazione del giudizio di bilanciamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che quello previsto dall'art. 8 D.L. n. 152 cit. è un regime derogatorio della disciplina ordinaria in tema di bilanciamento delle circostanze e come tale è da considerarsi di stretta interpretazione).

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sul divieto di reformatio in peius
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, pur escludendo una circostanza aggravante o riconoscendo una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena inflitta in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché quest'ultimo sia accompagnato da adeguata motivazione. 1. Dov'è piana la lettera, non fare oscura glosa, ammonivano i giuristi medievali. Tradotto in termini attuali, il brocardo suggerisce agli interpreti di una norma di non inerpicarsi in percorsi insidiosi o fumosi, quando la sua formulazione letterale è chiara. Questa traduzione è leggibile anche nell'art. 12 disp. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2013, n. 38015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38015
Data del deposito : 12 giugno 2013

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