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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10852 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UM OV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale della Libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate, per iscritto, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Massimo Giuseppe Mercurelli, che si è riportato ai motivi di ricorso (nonché al contenuto delle memorie di confutazione e di sintesi già depositate), invocandone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 10852 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 25/11/2025 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2025 il Tribunale della Libertà di Roma - pronunciandosi in sede rescissoria, a seguito di sentenza n. 23325/2025 della Sezione Quarta di questa Corte di annullamento dell'ordinanza resa dallo stesso Tribunale della Libertà il 17 dicembre 2024 nei confronti, tra gli altri, di UM, «con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE sia idonea a incidere sulla gravità del quadro indiziario»- ha rigettato l'istanza di riesame proposta da UM OV avverso l'ordinanza con cui il 6 novembre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere e confermato l'ordinanza impugnata. 2. UM ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia l'inefficacia dell'ordinanza cautelare, per tardività, ex art. 311, comma 5-bis, cod,proc.pen., nonché l'incostituzionalità di quest'ultima disposizione per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.. Premette la difesa che il Tribunale del riesame ha emesso l'ordinanza in data 11 luglio 2025, dandone comunicazione al difensore il 12 luglio 2025; che gli atti del procedimento sono pervenuti alla cancelleria il 30 giugno 2025; che il 3 luglio 2025 la medesima cancelleria aveva richiesto la trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente. Rammentato il disposto dell'art. 311, comma 5-bis, cod.proc.pen, ed il contrasto giurisprudenziale insorto relativamente alla individuazione della decorrenza del termine de quo, «dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.», deduce che con la decisione impugnata è stato seguito l'orientamento di Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020 Cc. (dep. 29/09/2020) Rv. 279533 - 01, nel senso che «[N]el giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza 2 temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza». Deduce la difesa che né la norma di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altra norma, operano alcun rinvio alla disciplina di cui all'art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga. Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l'acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all'Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli;
allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento. In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l'unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall'art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato. Dissente, quindi, dalla soluzione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte, sostanzialmente riproponendo le ragioni del superato orientamento minoritario (precedente alla sentenza adottata da questa Corte nel suo massimo consesso) di cui invoca l'applicazione, in quanto ritenuto maggiormente garante dei principi della ragionevole durata del processo e dei presidi difensivi. 2.1.1. In subordine denuncia l'incostituzionalità della norma, art. 311, comma 5- bis, cod,proc.pen., per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost, in relazione agli artt. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto internazionale dei Diritti civili e politico, per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell'annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione 3 dell'ordinanza ex art. 309 cod.proc.pen., e sollecita la proposizione di questione di legittimità costituzionale al proposito. L'interpretazione così resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la reiterata prevalente e costante interpretazione in tal senso successivamente postulata dalle sezioni semplici conferisce a siffatto orientamento giurisprudenziale la sostanza di "diritto vivente", si da consentirne il vaglio da parte del giudice delle Leggi. La questione sarebbe oggettivamente rilevante, derivandone, nel caso che ne occupa, l'eventualità della perdita di efficacia della misura in atto a carico del ricorrente. Sarebbe, altresì, non manifestamente infondata. L'interpretazione pressoché indiscussa dell'art. 311, comma 5-bis, cod.proc.pen., si porrebbe in contrasto irrimediabile con l'art. 13 Cost, che affida la tutela dell'inviolabilità della libertà personale a termini esatti e certi entro cui anche il potere di autorità di pubblica sicurezza e, per quanto rileva nella specie, dell'Autorità giudiziaria, deve essere esercitato, comminandone, in caso di mancata osservanza, la inefficacia dello stato detentivo per tale via imposto. La dilatazione del termine di deposito della decisione giudiziaria confliggerebbe con l'art. 111 Cost., nella sua declinazione di giusto processo in relazione alla sua ragionevole durata. L'indirizzo ermeneutico seguito violerebbe altresì, in forza del disposto dell'art. 117, comma 1, cost., anche i precetti di cui agli artt. 5, comma 4, CEDU, secondo cui « [O]gni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» e 9, comma 4, Patto Internazionale dei diritti Civili e Politici, secondo cui «[C]hiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio». 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge -artt. 623, comma 1, 627, comma 3, 628, comma 2, cod.proc.pen. - per mancata applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, e vizio di motivazione, asseritamente mancante, in ordine alla affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati in relazione ai quali è stata confermata l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva al proposito svolto innanzi al Tribunale motivi specifici, integrati con la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. depositata all'udienza del 10 luglio 2025 (riportata nella narrativa del ricorso nella sua integralità da pag 13 a pag. 29 del ricorso), dove è stato precisato a) che il giudice chiamato a pronunciarsi, in sede di rinvio, ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve restare nel perimetro 4 definito dalla ordinanza cassata, senza possibilità di fare ricorso ad elementi da essa non presi in considerazione e ciò solo al fine di colmarne i vuoti motivazionali censurati dalla Cassazione, essendosi nel caso in esame ritenuta la inutilizzabilità derivata dagli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato all'GE FE e, conseguentemente, affermata la necessità di rivalutare, per ciascun indagato e per ciascun reato, se la detta inutilizzabilità fosse idonea ad incidere sul quadro indiziario, b) che la Corte di cassazione, oltre a dichiarare inutilizzabili i contenuti della corrispondenza informatica dell'GE, era anche pervenuta ad un esito negativo della prova di resistenza, alla quale aveva certamente sottoposto il quadro probatorio residuale, c) che anche il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione delle iscrizioni delle notizie di reato ex art. 335-quater cod. proc. pen., aveva avuto modo di sottolineare che le censure alla utilizzabilità avevano ad oggetto elementi indiziari fondanti la consistenza probatoria posta alla base dell'ordinanza, d) che gli esiti della osservazione da remoto dei luoghi di pertinenza del ricorrente non potevano essere riproposti e valorizzati nella stessa prospettiva dei precedenti provvedimenti, poiché la Cassazione, all'esito della prova di resistenza, li aveva ritenuti insufficienti a sostenere il giudizio di probabile colpevolezza, e) che i reati contestati all'odierno ricorrente ai capi 58), 59), 75) sono fondati, esclusivamente, sulle risultanze delle attività di videosorveglianza indicate in atti (implementate, solo con riferimento al capo 59) dal contenuto del dispositivo in uso ad GE), sicché la prova di resistenza, già svolta dalla Corte di cassazione con esito negativo, non potrebbe, in assenza di elementi nuovi, che riconfermarsi nella presente sede, e ciò anche con riferimento all'addebito associativo, per essere la partecipazione diretta conseguenza dei reati fine come anticipato non sorretti da adeguata gravità. Il Tribunale della Libertà ha confermato l'ordinanza genetica, ad eccezione di quanto originariamente ritenuto per il solo capo 60). Il giudice del rinvio sì è ritenuto 'libero' in ordine alla valutazione del materiale probatorio, al netto della prova inutilizzabile costituita dalla memoria del telefono di GE, comunque ignorando le argomentazioni svolte dalla difesa con la memoria sopra indicata. Con la conseguenza che il provvedimento in questa sede impugnato sarebbe viziato ex art. 628, comma 2, cod.proc.pen. («[...]. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3»), e per difetto di motivazione. Argomenta la difesa che ove la Cassazione avesse ritenuto l'ordinanza del riesame, in uno con quella genetica, adeguata a sostenere il giudizio di gravità indiziaria pur dopo l'espunzione dalla piattaforma indiziaria del materiale riveniente dalla prova inutilizzabile, non avrebbe accolto il primo ricorso e pronunciato 5 annullamento con rinvio;
attesa la natura rescindente della sentenza pronunciata ne discende il vincolo, per il giudice del merito, alla valutazione delle risultanze processuali secondo il principio di diritto enunciato da questa Corte, e, nella specie, secondo lo schema implicitamente ed esplicitamente enunciato con la sentenza di annullamento (risolvendo la Corte una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione); ciò che il Tribunale della Libertà non avrebbe fatto per la "originalità" della posizione del UM, attinto da custodia cautelare in relazione ai reati-fine di cui ai capi 58), 59) e 75), oltre che per quello associativo sub 111), e già tratto in arresto e giudicato separatamente per il reato- fine di cui al capo 60) contestato in concorso con altri nel presente procedimento, sulla scorta di una provvista indiziaria che non comprendeva, ab origine, i contenuti della corrispondenza informativa dell'GE -dichiarata inutilizzabile-; ne consegue, in tesi, che all'annullamento dovrebbe conferirsi il significato, implicito, della 'prova di resistenza' svolta dalla Corte di Cassazione con esito negativo, rispetto al cui accertamento la gravità indiziaria ribadita dal Tribunale della Libertà, sulla scorta della riproposizione del medesimo apparato motivazionale dell'ordinanza genetica, con la mera riproposizione della elencazione degli accadimenti ivi indicati e come tali validati dal primo riesame, costituirebbe violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente. 2.2.1. Inoltre, in aggiunta a tali difetti di carattere generale, di per sé, in tesi, ritenuti dirimenti, la difesa sottolinea l'omessa motivazione in ordine al valore dimostrativo degli esiti dell'osservazione, diretta o remota che fosse stata, come contestato con la già citata memoria (la difesa ne aveva ivi contestato l'efficienza a qualificare notizie di reato concludenti a fini di scelte investigative di sequestro o quanto meno perquisizione, altrimenti dovendosene inferire la sussistenza di omissione o ritardo di atti dovuti da parte degli inquirenti). Il Tribunale avrebbe "aggirato" la questione facendo riferimento alla complessità del procedimento ed alla necessità, in tal caso, di una lettura postuma e coordinata di tutti gli elementi di indagine lungamente raccolti, valutazione, poi, comunque non resa. 2.2.2. Quanto, specificamente, al capo 111), di partecipazione associativa, la lettura dell'ordinanza genetica illustrerebbe la rilevanza, al proposito, del materiale investigativo di cui è stata riconosciuta l'inutilizzabilità. Il Tribunale della Libertà avrebbe riproposto, tal quale, il medesimo schema motivazionale del Giudice per le indagini preliminari, e, prima, del pubblico ministero, peraltro ignorando le censure svolte dalla difesa con la memoria più volte citata, ignorando la prospettazione diacronica dei fatti, la durata -di meri ventuno giorni- della contestata operatività del ricorrente -dal 16 aprile 2022, capo 58), al 7 maggio 2022, capo 60)- all'interno della associazione, invero operante sin da otto mesi prima quando secondo la tesi accusatoria l'associazione avrebbe 6 realizzato cinquantasette operazioni illecite, e, per ulteriori mesi dieci dopo la sua scomparsa dalla scena. Il Tribunale avrebbe superato le censure mosse dalla cassazione, con acritica adesione al provvedimento genetico, semplicemente valorizzando, in chiave associativa, i reati fine attribuiti al ricorrente. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Massimo Mercurelli, difensore del ricorrente, con la quale si sintetizza il contenuto del ricorso, insistendo sui motivi proposti, ribadendo che la ordinanza genetica quanto alla contestazione sub 111 e alle contestazioni dei reati fine fosse stata motivata attraverso il rinvio ai contenuti della corrispondenza informatica dichiarata inutilizzabile. Quanto alle altre contestazioni, rileva la difesa che il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente non riguardava solo la inutilizzabilità della prova costituita dai contenuti della corrispondenza informatica, ma anche la insufficienza delle altre a sostenere il giudizio di responsabilità, finendo con riproporre lo stesso ed identico pseudo-ragionamento in chiave di gravità indiziaria del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione. Osserva la difesa che la Corte di cassazione, pur avendo valutato il valore dimostrativo degli esiti delle videoriprese eseguite di fronte ai luoghi riferibili al SO, aveva disposto l'annullamento con rinvio, reputando l'inadeguatezza della motivazione integrata dei due provvedimenti cautelari di merito. In proposito, richiama l'argomentazione in forza della quale, essendo state le pretese movimentazioni di stupefacente rilevate in tempo reale attraverso le videoriprese, tra l'aprile ed il giugno 2022, la notizia di reato era stata iscritta solo il 22 aprile 2024 e retrocessa al 17 marzo 2023, mentre la p.g. non aveva proceduto a sequestri, né a perquisizioni od arresti, né ancora era stata chiesta l'autorizzazione a differire l'esecuzione di atti urgenti, per cui doveva concludersi come unica possibile spiegazione che detti fatti non fossero ritenuti concludenti, non avendo peraltro il Giudice del rinvio colmato il difetto motivazionale ritenuto dalla Corte di cassazione. 4. E' pervenuta ulteriore memoria dell'avv. Massimo Mercurelli, difensore del ricorrente, con la quale si mette in evidenza che il Procuratore generale, nella sua requisitoria, non si era confrontato con le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, che vengono riproposte in memoria, ribadendo il mancato confronto anche con le argomentazioni sviluppate con il secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nella sua totalità, manifestamente infondato. 7 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inefficacia della misura cautelare, è manifestamente infondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente. In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il Materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, Di Grillo, non mass.). Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì 8 che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso. La Corte di legittimità ha avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all'autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.). Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissiohe degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l'aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Alla stregua della questione di legittimità è infondata, sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma non conforme ai principi della ragionevole durata del procedimento in materia de libettate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all'autorità procedente e con riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). 2. Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo. 2.1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio 9 idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2.2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di 10 colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati nel capo di incolpazione, alla stregua del principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente. In proposito, deve essere ricordato che, in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.). Nel caso di specie, la sentenza di legittimità, nell'annullare l'ordinanza impugnata, ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. In buona sostanza, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall'analisi del telefono sequestrato ad FE GE, il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. Conseguentemente, è corretta l'affermazione del Giudice del rinvio secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell'ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, avendone al contrario espressamente demandato il compito al Giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Per altro verso, deve anche essere richiamata la disposizione di cui all'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. In proposito, in relazione all'attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di precisare che l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti 11 processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Z., Rv. 283467). Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell'attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria. 2.3. Si legge nell'ordinanza impugnata che il Tribunale ha preso espressamente in esame quanto dedotto dalla difesa dell'odierno ricorrente (secondo cui questa Corte, con la sentenza rescindente, avrebbe sancito, quale principio di diritto, "l'inutilizzabilità dei contenuti della corrispondenza informatica dell'GE e altresì l'inadeguatezza del quadro probatorio residuo, una volta depauperato della prova inutilizzabile" di talché il Tribunale avrebbe dovuto "confrontarsi con tutte le doglianze difensive, anche quelle formulate nell'atto di ricorso ex art. 311 c.p.p. e nei motivi aggiunti depositati ex art. 611 c.p.p., avendo il giudice di legittimità accolto non solo il motivo relativo alla denunciata inutilizzabilità della corrispondenza informatica, ma, anche, gli altri motivi di doglianza, secondo l'esplicita affermazione della sentenza rescindente, da considerarsi assorbiti", sulla scorta dell'esito negativo della "prova di resistenza" asseritamente già compiuta, con esito negativo, dalla Corte Suprema, e sulla scorte della ritenuta inidoneità del materiale probatorio a carico dell'indagato; l'annullamento da parte di questa Corte, in tesi, sarebbe intervenuto anche in relazione alla "mancata riconsiderazione del quadro cautelare ai fini dell'applicazione di una delle misure coercitive, ovvero della scelta riguardo ad una di esse"). 2.4. Il Tribunale, ribadita, in astratto, l'ampiezza del sindacato ex art. 627 cod.proc. pen. in materia di riesame di misure cautelari (secondo l'insegnamento di Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023 Cc. (dep. 02/08/2023) Rv. 285159 - 01, e Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014 Cc. (dep. 15/04/2014) Rv. 261611 - 01), ha ricordato che, nel caso di specie, questa Corte aveva rimesso al merito l' «obbligo di valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, la sussistenza di idoneo quadro indiziario "al netto" degli elementi tratti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE, giudicati inutilizzabili» (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata, primo capoverso); ha disatteso la pretesa ampia portata del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza rescindente, in tesi difensiva implicitamente attestante anche l'insufficienza del quadro probatorio residuo rispetto al contenuto del cellulare sequestrato ad GE, così respingendo anche la tesi difensiva secondo cui il ritenuto assorbimento dei motivi quarto e 12 quinto dei ricorsi principali proposti nell'interesse di GE, UM e SO, e il motivo aggiunto proposto nell'interesse di BU, lungi dal poter essere interpretato quale implicito accoglimento degli stessi, significasse, soltanto, che questa Corte aveva ritenuto «l'inutilizzabilità di parte del materiale indiziario (il contenuto del cellulare) già decisiva per disporre l'annullamento e rimettere al giudice di merito la decisione sulle residue questione inerenti la gravità del quadro indiziario dedotte dalla difesa» conferendo al giudice del rinvio il compito «di esperire la necessaria "prova di resistenza" [...] rispetto a tutte le posizioni oggetto dell'impugnazione, ivi compresa quella di UM» sia perché la difesa ne aveva sostenuto la necessità, sia perché l'ordinanza, genetica, impugnata, ne indicava la rilevanza ai fini della decisione dei capi 59 e 111. Ha dunque ripercorso le fonti indiziarie (pagg.
7-13 della ordinanza impugnata) - videoriprese, risultanze della intercettazione ambientale e apparato GPS sulle auto nella disponibilità del gruppo e delle intercettazioni telefoniche tutte disposte, dei sequestri di stupefacente, delle attività investigative 'classiche' con servizio di o.p.c.- in quanto specificamente rilevanti in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, tutte estranee al contenuto del cellulare di GE, desumendone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 58, 59, 75 e 111, ascritti al UM (ha anche conseguentemente attestato la sussistenza delle esigenze di cautela, per quanto argomento estraneo al disposto annullamento in fase rescindente, e, anche, al ricorso). 2.5. Si specifica che il Tribunale del riesame, nel rivalutare il compendio indiziario escludendo gli elementi tratti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE, è pervenuto alla conclusione che il materiale investigativo residuo era tale da radicare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, per i reati a lui provvisoriamente contestati, di cui ai capi 58), 59), 75, fatta eccezione per il solo reato di cui al capo 60), mettendo in evidenza, con specifico riferimento alla posizione del UM, che la posizione di costui era emersa, nel corso dell'indagine che aveva preso avvio nella zona di Ardea Aprilia a metà del 2021, a partire dall'aprile 2022, in concomitanza con l'avvio del monitoraggio di uno dei luoghi nella disponibilità dell'associazione per lo stoccaggio della droga, il garage di via Ottaviani in uso al SO, e dei servizi di ocp dell'GE, attività mediante le quali si appurava la frequentazione del sito da parte dell'odierno ricorrente, ivi recatosi a bordo di auto nella disponibilità dell'associazione, modificate al fine di trasportare lo stupefacente. Esplicita dunque le risultanze utili: la presenza in loco del mezzo intestato al ricorrente in data 8 aprile 2022, episodio non autonomamente contestato in difetto di prova della presenza personale del UM, e, poi, il successivo 16 aprile 2022 quando, invece, il UM era identificato in colui che per due volte aveva collaborato col SO per rifornirlo di stupefacente (capo 58), il 26 aprile 2022 (capo 59), episodi in tutto 13 sovrapponibili quanto alle tenute condotte;
la presenza del ricorrente presso il box di via Ottaviani nella veste di corriere deputato alle consegne il 19 aprile 2022 (capo 79). Per la compiuta descrizione delle condotte come risultanti dalle attività tecniche si rinvia alla ordinanza impugnata, alle pagg. 8 e 9. Sottolinea, in occasione della emersione di canali di approvvigionamento del gruppo dall'Olanda, l'importazione di due ingenti partite di droga, entrambe sequestrate in occasione dell'arresto dei corrieri, uno dei quali il UM, trovato in possesso di 19 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (come risultante dai fatti censiti dal 4 al 7 maggio 2022, e per la cui compiuta descrizione si rinvia, ancora una volta, all'ordinanza impugnata, pag. 9, ultimo capoverso). Ne ha tratto, attraverso l'analisi ragionata del complesso delle videoriprese, e dai riscontri offerti dai dialoghi talvolta associati alle immagini, la grave consistenza indiziaria in ordine ai reati fine contestati, confortata dalla «dedizione del UM, ne periodo in addebito, al traffico di droga, certificato dal suo arresto di ritorno dall'Olanda con lo stesso furgone con cui si recava ai box nelle due occasioni del 16 e 26.4.2022», in assenza di ragionevolezza di una valutazione alternativa rispetto a quella accusatoria, contrastata, in particolare, dalla oggettività delle riprese del UM durante l'episodio del 19 aprile 2022, quando si registrava l'occultamento nel vano dietro il faro destro di un pacco inequivocabilmente a forma di panetto da 1 chilogrammo. Riceve smentita, pertanto, la critica concernente l'insufficienza degli esiti dell'osservazione remota quanto alle forniture di stupefacente recapitate presso il sito gestito dal ricorrente, avendo il Tribunale cautelare alle pagine indicate dell'ordinanza impugnata spiegato le evenienze emerse dalle videoriprese poste in relazione con le modalità consuetudinarie con le quali si verificavano gli incontri, gli andirivieni di buste nelle mani del SO e del UM, l'apertura del portellone posteriore del veicolo con la creazione di uno spazio utile all'occultamento di sostanza stupefacente che verrà poi lì rinvenuta nel tragitto di ritorno dall'Olanda. E, dunque, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la gravità degli episodi di consegna dello stupefacente al corriere contestati al UM non è fondata esclusivamente sui contenuti estratti dal cellulare di FE GE, ma trova ulteriori elementi indiziari che vengono logicamente elaborati e posti in relazione tra loro dal Tribunale del riesame. 2.6. Quanto alla affiliazione del UM alla compagine associativa, chiarito l'astratto perimetro di verifica degli elementi costitutivi della partecipazione, il Tribunale ha osservato che i tre accessi da parte del UM registrati presso la base logistica gestita dal SO, nell'arco di soli dieci giorni sono ampiamente indicativi del ruolo organico nell'ambito del sodalizio, per la frequenza delle operazioni, incoerente con l'ipotesi dell'incarico occasionale, per la delicatezza delle operazioni, inverosimile risultando una presenza siffatta in capo ad un 14 La Cin °ggi' 23 MAR, 2026! TE ESPERTO Dows LikAr eì IT estraneo al consesso criminoso, per la reiterazione delle modalità operative, oggetto di abitudini collaudate, per l'evidenza della preesistenza dei rapporti tra UM ed il sodalizio ben prima del primo episodio attribuito al ricorrente, testimoniata da controllo del 27 marzo 2022, quando il furgone a lui intestato era nella disponibilità del gruppo, nell'utilizzo da parte del UM di mezzi del gruppo, modificati onde renderli funzionali agli scopi criminali, dall'episodio di importazione della ingente quantità di cocaina dall'Olanda, causa del suo arresto, dall'intrattenimento di rapporti diretti con le figure di vertice dell'associazione. 2.5. A fronte di tanto le censure difensive risultano reiterative delle questioni poste al riesame e meramente contestative, genericamente poste in assenza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Alla Cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate, per iscritto, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Massimo Giuseppe Mercurelli, che si è riportato ai motivi di ricorso (nonché al contenuto delle memorie di confutazione e di sintesi già depositate), invocandone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 10852 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 25/11/2025 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2025 il Tribunale della Libertà di Roma - pronunciandosi in sede rescissoria, a seguito di sentenza n. 23325/2025 della Sezione Quarta di questa Corte di annullamento dell'ordinanza resa dallo stesso Tribunale della Libertà il 17 dicembre 2024 nei confronti, tra gli altri, di UM, «con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE sia idonea a incidere sulla gravità del quadro indiziario»- ha rigettato l'istanza di riesame proposta da UM OV avverso l'ordinanza con cui il 6 novembre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere e confermato l'ordinanza impugnata. 2. UM ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia l'inefficacia dell'ordinanza cautelare, per tardività, ex art. 311, comma 5-bis, cod,proc.pen., nonché l'incostituzionalità di quest'ultima disposizione per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.. Premette la difesa che il Tribunale del riesame ha emesso l'ordinanza in data 11 luglio 2025, dandone comunicazione al difensore il 12 luglio 2025; che gli atti del procedimento sono pervenuti alla cancelleria il 30 giugno 2025; che il 3 luglio 2025 la medesima cancelleria aveva richiesto la trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente. Rammentato il disposto dell'art. 311, comma 5-bis, cod.proc.pen, ed il contrasto giurisprudenziale insorto relativamente alla individuazione della decorrenza del termine de quo, «dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.», deduce che con la decisione impugnata è stato seguito l'orientamento di Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020 Cc. (dep. 29/09/2020) Rv. 279533 - 01, nel senso che «[N]el giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza 2 temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza». Deduce la difesa che né la norma di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., né altra norma, operano alcun rinvio alla disciplina di cui all'art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza è di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non è suscettibile di alcuna proroga. Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l'acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all'Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli;
allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, è preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento. In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perché trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l'unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio, con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall'art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato. Dissente, quindi, dalla soluzione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte, sostanzialmente riproponendo le ragioni del superato orientamento minoritario (precedente alla sentenza adottata da questa Corte nel suo massimo consesso) di cui invoca l'applicazione, in quanto ritenuto maggiormente garante dei principi della ragionevole durata del processo e dei presidi difensivi. 2.1.1. In subordine denuncia l'incostituzionalità della norma, art. 311, comma 5- bis, cod,proc.pen., per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost, in relazione agli artt. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto internazionale dei Diritti civili e politico, per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell'annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione 3 dell'ordinanza ex art. 309 cod.proc.pen., e sollecita la proposizione di questione di legittimità costituzionale al proposito. L'interpretazione così resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la reiterata prevalente e costante interpretazione in tal senso successivamente postulata dalle sezioni semplici conferisce a siffatto orientamento giurisprudenziale la sostanza di "diritto vivente", si da consentirne il vaglio da parte del giudice delle Leggi. La questione sarebbe oggettivamente rilevante, derivandone, nel caso che ne occupa, l'eventualità della perdita di efficacia della misura in atto a carico del ricorrente. Sarebbe, altresì, non manifestamente infondata. L'interpretazione pressoché indiscussa dell'art. 311, comma 5-bis, cod.proc.pen., si porrebbe in contrasto irrimediabile con l'art. 13 Cost, che affida la tutela dell'inviolabilità della libertà personale a termini esatti e certi entro cui anche il potere di autorità di pubblica sicurezza e, per quanto rileva nella specie, dell'Autorità giudiziaria, deve essere esercitato, comminandone, in caso di mancata osservanza, la inefficacia dello stato detentivo per tale via imposto. La dilatazione del termine di deposito della decisione giudiziaria confliggerebbe con l'art. 111 Cost., nella sua declinazione di giusto processo in relazione alla sua ragionevole durata. L'indirizzo ermeneutico seguito violerebbe altresì, in forza del disposto dell'art. 117, comma 1, cost., anche i precetti di cui agli artt. 5, comma 4, CEDU, secondo cui « [O]gni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima» e 9, comma 4, Patto Internazionale dei diritti Civili e Politici, secondo cui «[C]hiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio». 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge -artt. 623, comma 1, 627, comma 3, 628, comma 2, cod.proc.pen. - per mancata applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, e vizio di motivazione, asseritamente mancante, in ordine alla affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati in relazione ai quali è stata confermata l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva al proposito svolto innanzi al Tribunale motivi specifici, integrati con la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. depositata all'udienza del 10 luglio 2025 (riportata nella narrativa del ricorso nella sua integralità da pag 13 a pag. 29 del ricorso), dove è stato precisato a) che il giudice chiamato a pronunciarsi, in sede di rinvio, ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve restare nel perimetro 4 definito dalla ordinanza cassata, senza possibilità di fare ricorso ad elementi da essa non presi in considerazione e ciò solo al fine di colmarne i vuoti motivazionali censurati dalla Cassazione, essendosi nel caso in esame ritenuta la inutilizzabilità derivata dagli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato all'GE FE e, conseguentemente, affermata la necessità di rivalutare, per ciascun indagato e per ciascun reato, se la detta inutilizzabilità fosse idonea ad incidere sul quadro indiziario, b) che la Corte di cassazione, oltre a dichiarare inutilizzabili i contenuti della corrispondenza informatica dell'GE, era anche pervenuta ad un esito negativo della prova di resistenza, alla quale aveva certamente sottoposto il quadro probatorio residuale, c) che anche il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione delle iscrizioni delle notizie di reato ex art. 335-quater cod. proc. pen., aveva avuto modo di sottolineare che le censure alla utilizzabilità avevano ad oggetto elementi indiziari fondanti la consistenza probatoria posta alla base dell'ordinanza, d) che gli esiti della osservazione da remoto dei luoghi di pertinenza del ricorrente non potevano essere riproposti e valorizzati nella stessa prospettiva dei precedenti provvedimenti, poiché la Cassazione, all'esito della prova di resistenza, li aveva ritenuti insufficienti a sostenere il giudizio di probabile colpevolezza, e) che i reati contestati all'odierno ricorrente ai capi 58), 59), 75) sono fondati, esclusivamente, sulle risultanze delle attività di videosorveglianza indicate in atti (implementate, solo con riferimento al capo 59) dal contenuto del dispositivo in uso ad GE), sicché la prova di resistenza, già svolta dalla Corte di cassazione con esito negativo, non potrebbe, in assenza di elementi nuovi, che riconfermarsi nella presente sede, e ciò anche con riferimento all'addebito associativo, per essere la partecipazione diretta conseguenza dei reati fine come anticipato non sorretti da adeguata gravità. Il Tribunale della Libertà ha confermato l'ordinanza genetica, ad eccezione di quanto originariamente ritenuto per il solo capo 60). Il giudice del rinvio sì è ritenuto 'libero' in ordine alla valutazione del materiale probatorio, al netto della prova inutilizzabile costituita dalla memoria del telefono di GE, comunque ignorando le argomentazioni svolte dalla difesa con la memoria sopra indicata. Con la conseguenza che il provvedimento in questa sede impugnato sarebbe viziato ex art. 628, comma 2, cod.proc.pen. («[...]. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3»), e per difetto di motivazione. Argomenta la difesa che ove la Cassazione avesse ritenuto l'ordinanza del riesame, in uno con quella genetica, adeguata a sostenere il giudizio di gravità indiziaria pur dopo l'espunzione dalla piattaforma indiziaria del materiale riveniente dalla prova inutilizzabile, non avrebbe accolto il primo ricorso e pronunciato 5 annullamento con rinvio;
attesa la natura rescindente della sentenza pronunciata ne discende il vincolo, per il giudice del merito, alla valutazione delle risultanze processuali secondo il principio di diritto enunciato da questa Corte, e, nella specie, secondo lo schema implicitamente ed esplicitamente enunciato con la sentenza di annullamento (risolvendo la Corte una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione); ciò che il Tribunale della Libertà non avrebbe fatto per la "originalità" della posizione del UM, attinto da custodia cautelare in relazione ai reati-fine di cui ai capi 58), 59) e 75), oltre che per quello associativo sub 111), e già tratto in arresto e giudicato separatamente per il reato- fine di cui al capo 60) contestato in concorso con altri nel presente procedimento, sulla scorta di una provvista indiziaria che non comprendeva, ab origine, i contenuti della corrispondenza informativa dell'GE -dichiarata inutilizzabile-; ne consegue, in tesi, che all'annullamento dovrebbe conferirsi il significato, implicito, della 'prova di resistenza' svolta dalla Corte di Cassazione con esito negativo, rispetto al cui accertamento la gravità indiziaria ribadita dal Tribunale della Libertà, sulla scorta della riproposizione del medesimo apparato motivazionale dell'ordinanza genetica, con la mera riproposizione della elencazione degli accadimenti ivi indicati e come tali validati dal primo riesame, costituirebbe violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente. 2.2.1. Inoltre, in aggiunta a tali difetti di carattere generale, di per sé, in tesi, ritenuti dirimenti, la difesa sottolinea l'omessa motivazione in ordine al valore dimostrativo degli esiti dell'osservazione, diretta o remota che fosse stata, come contestato con la già citata memoria (la difesa ne aveva ivi contestato l'efficienza a qualificare notizie di reato concludenti a fini di scelte investigative di sequestro o quanto meno perquisizione, altrimenti dovendosene inferire la sussistenza di omissione o ritardo di atti dovuti da parte degli inquirenti). Il Tribunale avrebbe "aggirato" la questione facendo riferimento alla complessità del procedimento ed alla necessità, in tal caso, di una lettura postuma e coordinata di tutti gli elementi di indagine lungamente raccolti, valutazione, poi, comunque non resa. 2.2.2. Quanto, specificamente, al capo 111), di partecipazione associativa, la lettura dell'ordinanza genetica illustrerebbe la rilevanza, al proposito, del materiale investigativo di cui è stata riconosciuta l'inutilizzabilità. Il Tribunale della Libertà avrebbe riproposto, tal quale, il medesimo schema motivazionale del Giudice per le indagini preliminari, e, prima, del pubblico ministero, peraltro ignorando le censure svolte dalla difesa con la memoria più volte citata, ignorando la prospettazione diacronica dei fatti, la durata -di meri ventuno giorni- della contestata operatività del ricorrente -dal 16 aprile 2022, capo 58), al 7 maggio 2022, capo 60)- all'interno della associazione, invero operante sin da otto mesi prima quando secondo la tesi accusatoria l'associazione avrebbe 6 realizzato cinquantasette operazioni illecite, e, per ulteriori mesi dieci dopo la sua scomparsa dalla scena. Il Tribunale avrebbe superato le censure mosse dalla cassazione, con acritica adesione al provvedimento genetico, semplicemente valorizzando, in chiave associativa, i reati fine attribuiti al ricorrente. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Massimo Mercurelli, difensore del ricorrente, con la quale si sintetizza il contenuto del ricorso, insistendo sui motivi proposti, ribadendo che la ordinanza genetica quanto alla contestazione sub 111 e alle contestazioni dei reati fine fosse stata motivata attraverso il rinvio ai contenuti della corrispondenza informatica dichiarata inutilizzabile. Quanto alle altre contestazioni, rileva la difesa che il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente non riguardava solo la inutilizzabilità della prova costituita dai contenuti della corrispondenza informatica, ma anche la insufficienza delle altre a sostenere il giudizio di responsabilità, finendo con riproporre lo stesso ed identico pseudo-ragionamento in chiave di gravità indiziaria del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione. Osserva la difesa che la Corte di cassazione, pur avendo valutato il valore dimostrativo degli esiti delle videoriprese eseguite di fronte ai luoghi riferibili al SO, aveva disposto l'annullamento con rinvio, reputando l'inadeguatezza della motivazione integrata dei due provvedimenti cautelari di merito. In proposito, richiama l'argomentazione in forza della quale, essendo state le pretese movimentazioni di stupefacente rilevate in tempo reale attraverso le videoriprese, tra l'aprile ed il giugno 2022, la notizia di reato era stata iscritta solo il 22 aprile 2024 e retrocessa al 17 marzo 2023, mentre la p.g. non aveva proceduto a sequestri, né a perquisizioni od arresti, né ancora era stata chiesta l'autorizzazione a differire l'esecuzione di atti urgenti, per cui doveva concludersi come unica possibile spiegazione che detti fatti non fossero ritenuti concludenti, non avendo peraltro il Giudice del rinvio colmato il difetto motivazionale ritenuto dalla Corte di cassazione. 4. E' pervenuta ulteriore memoria dell'avv. Massimo Mercurelli, difensore del ricorrente, con la quale si mette in evidenza che il Procuratore generale, nella sua requisitoria, non si era confrontato con le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, che vengono riproposte in memoria, ribadendo il mancato confronto anche con le argomentazioni sviluppate con il secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nella sua totalità, manifestamente infondato. 7 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inefficacia della misura cautelare, è manifestamente infondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, Sprascio, non mass.), conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all'autorità procedente. In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell'autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il Materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell'indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull'impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben più ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, Di Grillo, non mass.). Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. È, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì 8 che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso. La Corte di legittimità ha avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all'autorità procedente, non si è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e si è quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, non mass.). Né può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch'essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall'aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissiohe degli stessi da parte dell'autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l'aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Alla stregua della questione di legittimità è infondata, sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma non conforme ai principi della ragionevole durata del procedimento in materia de libettate, avendo la pronuncia delle Sezioni Unite riproposto in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all'autorità procedente e con riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). 2. Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo. 2.1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio 9 idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2.2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione. Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di 10 colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati nel capo di incolpazione, alla stregua del principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente. In proposito, deve essere ricordato che, in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, Mammoliti, non mass.). Nel caso di specie, la sentenza di legittimità, nell'annullare l'ordinanza impugnata, ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. In buona sostanza, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall'analisi del telefono sequestrato ad FE GE, il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. Conseguentemente, è corretta l'affermazione del Giudice del rinvio secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell'ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, avendone al contrario espressamente demandato il compito al Giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Per altro verso, deve anche essere richiamata la disposizione di cui all'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. In proposito, in relazione all'attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di precisare che l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti 11 processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Z., Rv. 283467). Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell'attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria. 2.3. Si legge nell'ordinanza impugnata che il Tribunale ha preso espressamente in esame quanto dedotto dalla difesa dell'odierno ricorrente (secondo cui questa Corte, con la sentenza rescindente, avrebbe sancito, quale principio di diritto, "l'inutilizzabilità dei contenuti della corrispondenza informatica dell'GE e altresì l'inadeguatezza del quadro probatorio residuo, una volta depauperato della prova inutilizzabile" di talché il Tribunale avrebbe dovuto "confrontarsi con tutte le doglianze difensive, anche quelle formulate nell'atto di ricorso ex art. 311 c.p.p. e nei motivi aggiunti depositati ex art. 611 c.p.p., avendo il giudice di legittimità accolto non solo il motivo relativo alla denunciata inutilizzabilità della corrispondenza informatica, ma, anche, gli altri motivi di doglianza, secondo l'esplicita affermazione della sentenza rescindente, da considerarsi assorbiti", sulla scorta dell'esito negativo della "prova di resistenza" asseritamente già compiuta, con esito negativo, dalla Corte Suprema, e sulla scorte della ritenuta inidoneità del materiale probatorio a carico dell'indagato; l'annullamento da parte di questa Corte, in tesi, sarebbe intervenuto anche in relazione alla "mancata riconsiderazione del quadro cautelare ai fini dell'applicazione di una delle misure coercitive, ovvero della scelta riguardo ad una di esse"). 2.4. Il Tribunale, ribadita, in astratto, l'ampiezza del sindacato ex art. 627 cod.proc. pen. in materia di riesame di misure cautelari (secondo l'insegnamento di Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023 Cc. (dep. 02/08/2023) Rv. 285159 - 01, e Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014 Cc. (dep. 15/04/2014) Rv. 261611 - 01), ha ricordato che, nel caso di specie, questa Corte aveva rimesso al merito l' «obbligo di valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, la sussistenza di idoneo quadro indiziario "al netto" degli elementi tratti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE, giudicati inutilizzabili» (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata, primo capoverso); ha disatteso la pretesa ampia portata del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza rescindente, in tesi difensiva implicitamente attestante anche l'insufficienza del quadro probatorio residuo rispetto al contenuto del cellulare sequestrato ad GE, così respingendo anche la tesi difensiva secondo cui il ritenuto assorbimento dei motivi quarto e 12 quinto dei ricorsi principali proposti nell'interesse di GE, UM e SO, e il motivo aggiunto proposto nell'interesse di BU, lungi dal poter essere interpretato quale implicito accoglimento degli stessi, significasse, soltanto, che questa Corte aveva ritenuto «l'inutilizzabilità di parte del materiale indiziario (il contenuto del cellulare) già decisiva per disporre l'annullamento e rimettere al giudice di merito la decisione sulle residue questione inerenti la gravità del quadro indiziario dedotte dalla difesa» conferendo al giudice del rinvio il compito «di esperire la necessaria "prova di resistenza" [...] rispetto a tutte le posizioni oggetto dell'impugnazione, ivi compresa quella di UM» sia perché la difesa ne aveva sostenuto la necessità, sia perché l'ordinanza, genetica, impugnata, ne indicava la rilevanza ai fini della decisione dei capi 59 e 111. Ha dunque ripercorso le fonti indiziarie (pagg.
7-13 della ordinanza impugnata) - videoriprese, risultanze della intercettazione ambientale e apparato GPS sulle auto nella disponibilità del gruppo e delle intercettazioni telefoniche tutte disposte, dei sequestri di stupefacente, delle attività investigative 'classiche' con servizio di o.p.c.- in quanto specificamente rilevanti in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, tutte estranee al contenuto del cellulare di GE, desumendone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 58, 59, 75 e 111, ascritti al UM (ha anche conseguentemente attestato la sussistenza delle esigenze di cautela, per quanto argomento estraneo al disposto annullamento in fase rescindente, e, anche, al ricorso). 2.5. Si specifica che il Tribunale del riesame, nel rivalutare il compendio indiziario escludendo gli elementi tratti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a FE GE, è pervenuto alla conclusione che il materiale investigativo residuo era tale da radicare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, per i reati a lui provvisoriamente contestati, di cui ai capi 58), 59), 75, fatta eccezione per il solo reato di cui al capo 60), mettendo in evidenza, con specifico riferimento alla posizione del UM, che la posizione di costui era emersa, nel corso dell'indagine che aveva preso avvio nella zona di Ardea Aprilia a metà del 2021, a partire dall'aprile 2022, in concomitanza con l'avvio del monitoraggio di uno dei luoghi nella disponibilità dell'associazione per lo stoccaggio della droga, il garage di via Ottaviani in uso al SO, e dei servizi di ocp dell'GE, attività mediante le quali si appurava la frequentazione del sito da parte dell'odierno ricorrente, ivi recatosi a bordo di auto nella disponibilità dell'associazione, modificate al fine di trasportare lo stupefacente. Esplicita dunque le risultanze utili: la presenza in loco del mezzo intestato al ricorrente in data 8 aprile 2022, episodio non autonomamente contestato in difetto di prova della presenza personale del UM, e, poi, il successivo 16 aprile 2022 quando, invece, il UM era identificato in colui che per due volte aveva collaborato col SO per rifornirlo di stupefacente (capo 58), il 26 aprile 2022 (capo 59), episodi in tutto 13 sovrapponibili quanto alle tenute condotte;
la presenza del ricorrente presso il box di via Ottaviani nella veste di corriere deputato alle consegne il 19 aprile 2022 (capo 79). Per la compiuta descrizione delle condotte come risultanti dalle attività tecniche si rinvia alla ordinanza impugnata, alle pagg. 8 e 9. Sottolinea, in occasione della emersione di canali di approvvigionamento del gruppo dall'Olanda, l'importazione di due ingenti partite di droga, entrambe sequestrate in occasione dell'arresto dei corrieri, uno dei quali il UM, trovato in possesso di 19 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (come risultante dai fatti censiti dal 4 al 7 maggio 2022, e per la cui compiuta descrizione si rinvia, ancora una volta, all'ordinanza impugnata, pag. 9, ultimo capoverso). Ne ha tratto, attraverso l'analisi ragionata del complesso delle videoriprese, e dai riscontri offerti dai dialoghi talvolta associati alle immagini, la grave consistenza indiziaria in ordine ai reati fine contestati, confortata dalla «dedizione del UM, ne periodo in addebito, al traffico di droga, certificato dal suo arresto di ritorno dall'Olanda con lo stesso furgone con cui si recava ai box nelle due occasioni del 16 e 26.4.2022», in assenza di ragionevolezza di una valutazione alternativa rispetto a quella accusatoria, contrastata, in particolare, dalla oggettività delle riprese del UM durante l'episodio del 19 aprile 2022, quando si registrava l'occultamento nel vano dietro il faro destro di un pacco inequivocabilmente a forma di panetto da 1 chilogrammo. Riceve smentita, pertanto, la critica concernente l'insufficienza degli esiti dell'osservazione remota quanto alle forniture di stupefacente recapitate presso il sito gestito dal ricorrente, avendo il Tribunale cautelare alle pagine indicate dell'ordinanza impugnata spiegato le evenienze emerse dalle videoriprese poste in relazione con le modalità consuetudinarie con le quali si verificavano gli incontri, gli andirivieni di buste nelle mani del SO e del UM, l'apertura del portellone posteriore del veicolo con la creazione di uno spazio utile all'occultamento di sostanza stupefacente che verrà poi lì rinvenuta nel tragitto di ritorno dall'Olanda. E, dunque, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la gravità degli episodi di consegna dello stupefacente al corriere contestati al UM non è fondata esclusivamente sui contenuti estratti dal cellulare di FE GE, ma trova ulteriori elementi indiziari che vengono logicamente elaborati e posti in relazione tra loro dal Tribunale del riesame. 2.6. Quanto alla affiliazione del UM alla compagine associativa, chiarito l'astratto perimetro di verifica degli elementi costitutivi della partecipazione, il Tribunale ha osservato che i tre accessi da parte del UM registrati presso la base logistica gestita dal SO, nell'arco di soli dieci giorni sono ampiamente indicativi del ruolo organico nell'ambito del sodalizio, per la frequenza delle operazioni, incoerente con l'ipotesi dell'incarico occasionale, per la delicatezza delle operazioni, inverosimile risultando una presenza siffatta in capo ad un 14 La Cin °ggi' 23 MAR, 2026! TE ESPERTO Dows LikAr eì IT estraneo al consesso criminoso, per la reiterazione delle modalità operative, oggetto di abitudini collaudate, per l'evidenza della preesistenza dei rapporti tra UM ed il sodalizio ben prima del primo episodio attribuito al ricorrente, testimoniata da controllo del 27 marzo 2022, quando il furgone a lui intestato era nella disponibilità del gruppo, nell'utilizzo da parte del UM di mezzi del gruppo, modificati onde renderli funzionali agli scopi criminali, dall'episodio di importazione della ingente quantità di cocaina dall'Olanda, causa del suo arresto, dall'intrattenimento di rapporti diretti con le figure di vertice dell'associazione. 2.5. A fronte di tanto le censure difensive risultano reiterative delle questioni poste al riesame e meramente contestative, genericamente poste in assenza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Alla Cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025