Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 296
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Dalla data di entrata vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che ha riformulato l'art. 110 del T.U.L.P.S., l'apparecchio elettronico che riproduce il gioco del poker, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, è considerato d'azzardo ed è pertanto vietato, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 296
Data del deposito : 11 ottobre 2005

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