Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Dalla data di entrata vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che ha riformulato l'art. 110 del T.U.L.P.S., l'apparecchio elettronico che riproduce il gioco del poker, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, è considerato d'azzardo ed è pertanto vietato, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/10/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1050
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 16735/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TR IO, nato a [...] il [...];
2) DE TR IM, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 13/09/2004 dalla Corte d'Appello di Genova e la sentenza resa il 05/05/2004 dal Tribunale monocratico della stessa città;
Visti i provvedimenti denunciati e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1 - Con ordinanza del 13/09/2004 la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IO e EL ST IM avverso la sentenza del 05/05/2004 con cui il giudice monocratico del Tribunale genovese li aveva condannati alla pena di 2.000,00 Euro ciascuno per la contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, con la confisca degli apparecchi in sequestro.
La Corte distrettuale ha osservato che la condanna alla sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3; e che l'appello proposto dagli imputati, essendo finalizzato a un giudizio di merito, non può convertirsi in ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 4. 2 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo erronea applicazione degli artt. 568 e 593 c.p.p., nonché mancata e manifesta illogicità di motivazione sul punto.
Sostiene che il mezzo di impugnazione proposto, erroneamente qualificato appello, non era finalizzato a un giudizio di merito, ma denunciava solo vizi di violazione di legge e vizi di motivazione;
e che la Corte genovese non poteva che prendere atto della voluntas impugnationis e rimettere gli atti al giudice competente. MOTIVI DELA DECISIONE
3 - Nella soggetta materia le sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito che "allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'aggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l allo impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. Un., ord. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, rv. 220221).
Alla luce di questa esatta interpretazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la Corte genovese ha errato nel dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione proposto da IO e IM EL ST e nel non trasmetterlo a questa Corte di Cassazione;
tanto più che l'impugnazione, nonostante fosse qualificata come appello, era formulata in realtà come ricorso per Cassazione, deducendo formalmente ai sensi dell'art. 606 c.p.p. inosservanza di norme processuali e di norme penali, nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione.
Per conseguenza la impugnata ordinanza della Corte Territoriale va annullata senza rinvio, mentre l'appello, riqualificato come ricorso per Cassazione, va ritenuto per il giudizio.
4 - A tal fine va anzitutto premesso che i fratelli EL ST erano imputati del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4 e 8, perché nel loro esercizio pubblico "Bar Margherita"
avevano installato quattro apparecchi automatici, tipo videopoker, per gioco d'azzardo (accertato in Genova il 26/09/2002). Il giudice monocratico del Tribunale di Genova, in seguito a opposizione a decreto penale di condanna, li aveva ritenuti colpevoli del reato loro ascritto, perché, sulla base del verbale di sequestro e delle deposizioni testimoniali degli agenti di polizia giudiziaria verbalizzanti, era risultato che gli apparecchi accettavano banconote da cinque Euro e consentivano partite di durata inferiore a dodici secondi e che inoltre riproducevano il gioco del poker.
5 - Col primo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano inosservanza dell'art. 191 c.p.p. nonché mancata e manifesta illogicità di motivazione sul punto, perché la condanna è basata su atti di indagine che non potevano essere utilizzati ai fini del giudizio, e più esattamente sulle verifiche compiute sugli apparecchi dagli agenti verbalizzanti, il cui risultato è era stato trasfuso nel verbale di sequestro.
Ma la censura è infondata.
Il Tribunale monocratico ha accertato la sussistenza del reato sulla base del verbale di sequestro e delle deposizioni testimoniali rese al dibattimento dagli ufficiali di P.G. che eseguirono il sequestro, da cui risultava il concreto funzionamento degli apparecchi in ordine alla durata, al costo e allo svolgimento della partita. Orbene, è chiaro che il verbale di sequestro è stato correttamente inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. b) come atto non ripetibile;
mentre, d'altra parte,
l'attività di verifica del funzionamento degli apparecchi è stata oggetto delle deposizioni dibattimentali: sicché non può revocarsi in dubbio la utilizzabilità ai fini probatori di entrambe le risultanze processuali.
6 - Col secondo motivo viene dedotta erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e delle norme collegate, nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. In sostanza i ricorrenti sostengono che mancavano i due elementi essenziali per la integrazione del reato contestato, l'alea e il fine di lucro;
che, per effetto della novella introdotta alla L. n. 289 del 2002, art. 110, per qualificare come leciti gli apparecchi da gioco non è più richiesta la compresenza di abilità e trattenimento;
che la durata, il costo e l'eventuale premio della partita configuravano gli apparecchi come idonei per il gioco lecito di abilità o di trattenimento;
che gli apparecchi leciti restano tali anche se riproducono il gioco del poker;
che infine le recenti modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003 hanno vietato gli apparecchi che riproducono il gioco del poker solo a partire dalla data del 01/05/2004.
Anche questo motivo è infondato.
6.1 - Invero, al tempo del commesso reato (26/09/2002) doveva applicarsi la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 110. Secondo questo testo, l'art. 110, comma 4, considera apparecchi per il gioco d'azzardo: a) quelli che hanno insita la scommessa;
b) quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
e) quelli che consentono vincite relativamente aleatorie di valore superiore ai limiti fissati dal comma successivo, cioè il prolungamento o la ripetizione della partita fino a un massimo di dieci volte.
Al riguardo, va chiarito che "scommessa" è quel tipo di gioco nel quale si corrisponde una somma di denaro nel caso che si veri fichi una determinata situazione prescelta dal giocatore (es. la vincita del cavallo IB in una corsa ippica, la uscita del "rosso" alla roulette, una precisa combinazione dei dischi in una slot machine). Nel caso di specie è pacifico che gli apparecchi funzionavano secondo le regole del poker e che consentivano vincite almeno in natura, con la ripetizione o il prolungamento della partita (mentre non è stata raggiunta la prova che consentissero vincite anche in denaro).
Nonostante qualche sentenza affermi apoditticamente il contrario, il gioco del videopoker - ad avviso di questo collegio - non ha insita la scommessa, per difetto delle caratteristiche sopra richiamate. E tuttavia esso è puramente aleatorio, sicché quando - come nel caso specifico - consente una qualsiasi vincita in denaro o in natura, integra la fattispecie di apparecchio per gioco d'azzardo prevista nella suddetta ipotesi b).
Su quest'ultimo punto va cosi rettificata ex art. 619 c.p.p. la motivazione della impugnata, sentenza, laddove ha ravvisato nel videopoker un'aleatorietà soltanto preponderante rispetto all'abilità del giocatore.
Invero, nel videopoker il risultato è assolutamente aleatorio, dipendendo esclusivamente dai meccanismi della scheda elettronica, che non sono noti ne' prevedibili da parte del giocatore. E ciò a differenza del poker giocalo con le carte tra più persone, in cui i giocatori possono parzialmente influire sul risultato attraverso la personale abilità nel calcolo probabilistico e nella interpretazione psicologica del comportamento dei concorrenti (cfr. per una motivazione più articolata sul punto Cass. Sez. 3^, n. 16501 del 07/04/2004, ud. 11/02/2004, Pigafetta). 6.2 - A questo punto si deve soltanto accertare se le modifiche successive al testo novellato nel 2000 siano più favorevoli all'imputato e vadano pertanto applicate ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. Orbene, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, ha lasciato inalterata la disposizione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4, (che è solo divenuto comma 5), in tal modo continuando a considerare come apparecchi per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura.
È cambiato invece solo il comma successivo (quinto nel testo novellato con L. n. 388 del 2000 e sesto nel testo novellato con L. n. 289 del 2002), nel senso che sono stati modificati i requisiti necessari per qualificare gli apparecchi come idonei al trattenimento o al gioco di abilità: il costo massimo della partita è stato abbassato da un euro a cinquanta centesimi;
la durata minima della partita è passata da dodici a dieci secondi;
il premio erogabile, che prima era il prolungamento o la ripetizione della partita fino a un massimo di dieci volte, ora può consistere in una vincita in denaro non superiore a venti volte il costo della partita, erogata dall'apparecchio subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche.
Inoltre, per la prima volta, la disposizione novellata precisa che in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
Anche la successiva L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 6, ha lasciato inalterata la disposizione del comma 4 e 5, relativo alla definizione generale degli apparecchi per il gioco d'azzardo; mentre ha ancora ritoccato i requisiti richiesti per gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità, nel senso che, fermo restando il costo massimo della partita in cinquanta centesimi di Euro, la durata deve essere compresa tra sette e tredici secondi, e la vincita in denaro non può essere superiore a cinquanta euro, erogabili dall'apparecchio subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in moneta metallica.
Resta sempre fermo il divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali.
Come si può agevolmente vedere, si tratta di innovazioni legislative che sono essenzialmente più gravose per gli odierni imputati, laddove vietano esplicitamente gli apparecchi c.d. videopoker, anche se consentono vincite in denaro che il testo novellato dalla L. n. 388 del 2000 non consentiva per gli apparecchi di abilità o di trattenimento.
Comunque si tratta di norme che, anche prescindendo dal criterio di cui all'art. 2 c.p., comma 3, non si applicano agli apparecchi che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, perché si riferiscono soltanto a quegli apparecchi in cui l'elemento dell'alcatorietà è soltanto relativo o in cui prevale addirittura l'elemento dell'abilità o del trattenimento.
Solo per questi apparecchi, insomma, le anzidette novelle legislative provvedono a rimodulare i requisiti di costo e durata della partita nonché il limite massimo del premio. Inoltre, con una clausola di chiusura, si preoccupano di vietare per questi apparecchi la possibilità di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali. Ma, con tutta evidenza, il significato di tale clausola è specularmente opposto a quello sostenuto dai ricorrenti: non è che gli apparecchi rispondenti ai menzionati requisiti di costo, durata e premio restano leciti anche se riproducono il gioco del poker;
ma al contrario, se essi riproducono le regole del poker, sono vietati, come apparecchi per il gioco d'azzardo, anche se rispondono ai requisiti previsti dalla legge per gli apparecchi leciti in ordine a costo, durata e premio di partita.
6.3 - Il ricorso sostiene però che il divieto di riprodurre il gioco del poker, per effetto delle recenti modifiche, ha vigore soltanto a partire dal 01/05/2004, e quindi non si applica agli apparecchi de quibus.
La tesi, che non è infrequente nello armamentario difensivo usato in simili processi, travisa però il dettato normativo. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 195, ha modificato il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 bis, nel testo introdotto dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, che ora così recita:
"Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, comma 1, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004".
Come si vede chiaramente, la nuova norma:
a) da una parte, ribadisce il divieto di riprodurre il gioco del poker per una ulteriore categoria di apparecchi leciti introdotta con la L. n. 289 del 2002, disciplinata ora dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7;
b) dall'altra, stabilisce che soltanto per una particolare specie di questa nuova categoria, e cioè per gli apparecchi da trattenimento o da gioco d'abilità specificati nel citato D.P.R., art. 110, comma 7, lettera b), il suddetto divieto si applica solo a partire dal 01/05/2004. Si tratta di apparecchi che dal 01/01/2003 possono essere impiegati solo se, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, (imposta sugli spettacoli), sono stati denunciati all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), che rilascia apposito nulla osta per ciascun apparecchio dopo il contestuale pagamento della imposta dovuta e previa dimostrazione dei requisiti tecnici previsti dalla suddetta disposizione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110. Per questi apparecchi, per i quali sia stato rilasciato il nulla osta entro il 31/12/2003, il divieto di riprodurre il gioco del poker si applica solo dal 01/05/2004. In sostanza, il differimento del divieto de quo si riferisce espressamente solo agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. b), solo se muniti entro il 31/12/2003 di nulla osta in seguito a denuncia e assolvimento dell'imposta sugli spettacoli. Non si riferisce quindi agli apparecchi per il gioco d'azzardo di cui ai comma 4 e 5, che restano vietati anche secondo il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, e neppure agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 6, per i quali il divieto di riprodurre il gioco del poker si applica sin dalla entrata in vigore della L. 27 dicembre 2002, n. 289. In conclusione, si deve dire che, almeno dal 01/02/2001, data dell'entrata in vigore della L. 23/12/2000, n. 388, che ha riformulato il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4 (poi divenuto comma 5), l'apparecchio elettronico che riproduce il gioco del poker, in quanto connotato da alcatorietà assoluta, è considerato d'azzardo, e come tale è vietato, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita), anche se tale vincita non concretizzi propriamente un lucro.
7 - L'ultimo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione dell'art. 133 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità in punto di quantificazione della pena.
La censura è manifestamente infondata.
Il giudice di merito ha infatti riconosciuto le attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza degli imputati e ha irrogato una pena molto vicino al minimo edittale, che è sicuramente congrua in relazione al numero di apparecchi d'azzardo istallati nel pubblico esercizio (quattro). In particolare ha determinato la pena base in 3.000,00 Euro di ammenda, diminuita per le generiche ad Euro 2.000,00 (nell'implicito presupposto che la pena dell'ammenda da L.
1.000.000 a L. 10.000.000 prevista dal testo novellato con L. n. 388 del 2000 andava sostituita con la pena più favorevole dell'ammenda da Euro 4.000,00 a Euro 40.000,00 prevista dal testo novellato con L. n. 289 del 2002).
8 - Va rilevato d'ufficio che la prescrizione del reato non è ancora maturata, giacché al periodo prescrizionale massimo di tre anni dalla data del commesso reato (26/09/2002 più 3 anni uguale 26/09/2005) va aggiunto un periodo di 5 mesi e 15 giorni di sospensione processuale, dal 05/11/2003 al 20/04/2004, su richiesta del difensore per ragioni non istruttorie (arrivando così al 13/03/2006).
9 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e, qualificata l'impugnazione come ricorso per Cassazione, lo rigetta e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006