CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2023, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27109-2020 proposto da: VI AR ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE;
- intimata - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 27109/2020 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8645 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 27/03/2023 avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020 R.G.N. 383/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 20 aprile 2020, la Corte d’Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi sull’appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Ascoli Piceno sulla domanda proposta da IA ER LI nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale-ASUR AR avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione all’intero periodo di adibizione a mansioni riconducibili al superiore inquadramento in categoria D nonché del risarcimento del danno da perdita di chance in conseguenza dell’annullamento del concorso per il passaggio all’area superiore D, all’esito del quale era risultata vincitrice nonché del danno morale, in parziale riforma della predetta decisione estendeva, rispetto alla pronunzia di prime cure, il periodo di spettanza delle differenze retributive muovendo dalla decorrenza iniziale del 15.3.2011 e condannava l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno retributivo riveniente dalla procedura concorsuale annullata in ragione del 25% del differenziale retributivo tra le categorie C e D fino al conseguimento effettivo da parte della lavoratrice della progressione in categoria D. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al danno da perdita di chance per la dedotta tardiva indizione ed esecuzione delle operazioni del concorso in rinnovazione di quello annullato ed invece devoluta al giudice ordinario, per non aver l’Azienda sanitaria riproposto in sede di gravame la relativa eccezione, la questione relativa al danno retributivo e professionale conseguente alla retrocessione al precedente inquadramento a seguito dell’annullamento del concorso vinto e fondata ricorrendo, in relazione alla chance di vittoria del nuovo concorso valutabile nel 50% ma da dimezzarsi tuttavia in relazione alla mancata partecipazione a quello, il danno futuro prevedibile nella misura del 25% del differenziale retributivo tra categorie C e D, infondata per carenza di prova la pretesa risarcitoria relativa al danno morale, fondata invece nei limiti della prescrizione e così a muovere dal 15.3.2011 la pretesa alle differenze retributive rivendicate stante l’effettivo svolgimento di mansioni superiori. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la LI, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’ASUR AR non ha svolto alcuna attività difensiva. - La ricorrente ha poi presentato memoria. - La causa, inizialmente assegnata alla sezione sesta, stante l’insussistenza dei presupposti per la decisione in quella sede, è stata rimessa per la trattazione alla quarta sezione. - Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di atti prodotti in giudizio aventi efficacia interruttiva della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado tenuto presente ai fini del decorso della prescrizione. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della circostanza, quella della mancata partecipazione al concorso indetto a seguito dell’annullamento del primo vinto dalla ricorrente, risultante dagli atti non corrispondente al vero, in base alla quale ha ritenuto di motivare il dimezzamento della percentuale di quantificazione del danno da perdita di chance per l’annullamento del concorso vinto. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto di quanto statuito dalla Corte territoriale circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita d chance connessa alla tardiva rinnovazione del concorso annullato. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., la ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale è approdata al convincimento circa la carenza di prova del danno morale. -Il primo motivo è inammissibile perché il mancato esame di prove documentali non integra il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. (v., ex aliis, Cass. S.U. n. 8053/14). -Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo dovendosi ritenere la censura proposta avere ad oggetto, semmai, un errore revocatorio, in quanto tale non deducibile in questa sede. -Infondato, di contro, risulta il terzo motivo alla stregua dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 15428/2014) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell’espletamento della procedura concorsuale e nell’emanazione dell’atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell’art. 7, comma 3, l. n. 1034/1971, all’esercizio di attività autoritative da parte della P.A. e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura sino al suo atto terminale”. - Nuovamente inammissibile si appalesa il quarto motivo, per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in questa sede. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°
- ricorrente -
contro ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE;
- intimata - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 27109/2020 Cron. Rep. Ud. 01/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8645 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 27/03/2023 avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020 R.G.N. 383/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 20 aprile 2020, la Corte d’Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi sull’appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Ascoli Piceno sulla domanda proposta da IA ER LI nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale-ASUR AR avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione all’intero periodo di adibizione a mansioni riconducibili al superiore inquadramento in categoria D nonché del risarcimento del danno da perdita di chance in conseguenza dell’annullamento del concorso per il passaggio all’area superiore D, all’esito del quale era risultata vincitrice nonché del danno morale, in parziale riforma della predetta decisione estendeva, rispetto alla pronunzia di prime cure, il periodo di spettanza delle differenze retributive muovendo dalla decorrenza iniziale del 15.3.2011 e condannava l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno retributivo riveniente dalla procedura concorsuale annullata in ragione del 25% del differenziale retributivo tra le categorie C e D fino al conseguimento effettivo da parte della lavoratrice della progressione in categoria D. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al danno da perdita di chance per la dedotta tardiva indizione ed esecuzione delle operazioni del concorso in rinnovazione di quello annullato ed invece devoluta al giudice ordinario, per non aver l’Azienda sanitaria riproposto in sede di gravame la relativa eccezione, la questione relativa al danno retributivo e professionale conseguente alla retrocessione al precedente inquadramento a seguito dell’annullamento del concorso vinto e fondata ricorrendo, in relazione alla chance di vittoria del nuovo concorso valutabile nel 50% ma da dimezzarsi tuttavia in relazione alla mancata partecipazione a quello, il danno futuro prevedibile nella misura del 25% del differenziale retributivo tra categorie C e D, infondata per carenza di prova la pretesa risarcitoria relativa al danno morale, fondata invece nei limiti della prescrizione e così a muovere dal 15.3.2011 la pretesa alle differenze retributive rivendicate stante l’effettivo svolgimento di mansioni superiori. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la LI, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’ASUR AR non ha svolto alcuna attività difensiva. - La ricorrente ha poi presentato memoria. - La causa, inizialmente assegnata alla sezione sesta, stante l’insussistenza dei presupposti per la decisione in quella sede, è stata rimessa per la trattazione alla quarta sezione. - Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di atti prodotti in giudizio aventi efficacia interruttiva della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado tenuto presente ai fini del decorso della prescrizione. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della circostanza, quella della mancata partecipazione al concorso indetto a seguito dell’annullamento del primo vinto dalla ricorrente, risultante dagli atti non corrispondente al vero, in base alla quale ha ritenuto di motivare il dimezzamento della percentuale di quantificazione del danno da perdita di chance per l’annullamento del concorso vinto. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto di quanto statuito dalla Corte territoriale circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita d chance connessa alla tardiva rinnovazione del concorso annullato. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., la ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale è approdata al convincimento circa la carenza di prova del danno morale. -Il primo motivo è inammissibile perché il mancato esame di prove documentali non integra il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. (v., ex aliis, Cass. S.U. n. 8053/14). -Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo dovendosi ritenere la censura proposta avere ad oggetto, semmai, un errore revocatorio, in quanto tale non deducibile in questa sede. -Infondato, di contro, risulta il terzo motivo alla stregua dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 15428/2014) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell’espletamento della procedura concorsuale e nell’emanazione dell’atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell’art. 7, comma 3, l. n. 1034/1971, all’esercizio di attività autoritative da parte della P.A. e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura sino al suo atto terminale”. - Nuovamente inammissibile si appalesa il quarto motivo, per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in questa sede. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°