Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 3
In tema di insolvenza fraudolenta, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
In tema di reati contro il patrimonio, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
In tema di truffa, quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita,giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, ne' vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali,che costituisce l'oggettività giuridica del reato. (Fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tal modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 10792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10792 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - N. 88
3. Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 20695/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
EL FR, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, sezione 1^ penale, in data 20 gennaio 2000. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito l'avvocato PP Frigo, difensore della parte civile, il quale ha del pari chiesto il rigetto del ricorso.
Sentiti i difensori dell'imputato, avvocati Raffaele Della Valle ed Alessandro Gamberini, i quali ne hanno invece chiesto l'accoglimento, osserva:
in fatto e in diritto
Il 17 giugno 1997 venne sequestrato a scopo di estorsione l'imprenditore bresciano PP SO, e solo il 9 febbraio dell'anno successivo lo stesso fu rilasciato dai rapitori, in seguito al pagamento - a titolo di riscatto - della somma di cinque miliardi di lire.
Dopo la liberazione del sequestrato, il Procuratore della Repubblica di Brescia emise un ordine di custodia cautelare nei confronti di EL FR, al quale furono contestati i delitti di concussione e di tentata concussione aggravati e continuati;
secondo il rappresentante della pubblica accusa, infatti, il suddetto EL - "abusando dei poteri e della qualità di generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, agendo per il tramite di GH AN che lo aveva contattato per un suo eventuale interessamento nel sequestro, e prospettando falsamente (attraverso l'GH) a AR e AN SO, figli del sequestrato, che era riuscito a sapere tramite suoi informatori e canali segreti che il rapito versava in condizioni di salute critiche, che era prossimo a morire, e che solo egli generale EL avrebbe potuto favorire la sua liberazione, ma che sarebbe stato necessario versargli ingenti somme di denaro in contanti da fare avere ad intermediari e a non meglio precisati suoi confidenti e 'garanti' - aveva prima indotto AN SO a versargli la somma di un miliardo in banconote da lire 100.000, che tratteneva per sè, accreditandola su conti correnti a lui intestati, a copertura di ingenti esposizioni debitorie contratte con istituti di credito;
e successivamente aveva posto in essere atti idonei volti in modo non equivoco ad indurre la famiglia SO a consegnargli l'ulteriore somma di lire 700.000.000". Procedutosi con il rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza dell'8 ottobre 1998, dichiarò il EL responsabile del reato di truffa aggravata e di tentata truffa aggravata in pregiudizio di SO PP, così modificate le originarie imputazioni, e lo condannò alla pena principale di tre anni e quattro mesi di reclusione e di lire 2.000.000 di multa ed a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, nonché a restituire alla parte civile la somma di lire un miliardo, con gli interessi legali.
Avverso tale provvedimento proposero impugnazione l'imputato, il pubblico ministero e la parte civile;
e la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 gennaio 2000, in accoglimento del gravame della parte civile, condannò il EL a risarcire a SO PP anche i danni morali conseguenti al reato, liquidati in lire 30.000.000, e rigettò invece gli appelli del prevenuto e del rappresentante della pubblica accusa. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato deducendo: a) violazione della disposizione di cui all'articolo 12, lettera c), c.p.p. ed illogicità della motivazione sul punto.
I ricorrenti assumono che i giudici del secondo grado avrebbero errato a respingere l'eccezione di incompetenza territoriale per "connessione occasionale", tempestivamente formulata dai difensori fin dal primo grado del giudizio.
Secondo la tesi difensiva, infatti, il principio giurisprudenziale affermato nella sentenza resa da questa Corte nel processo AN (Cass. pen., sez. 5^, 21 gennaio 1998, AN, RV 210026), fatto proprio dai giudici della Corte di appello di Brescia, non sarebbe condivisibile e mal si attaglierebbe al caso concreto;
mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il vincolo della connessione, atteso che la fattispecie si presenterebbe con confini ben diversi: e ciò in quanto - sempre ad avviso dei ricorrenti - "le condotte criminose contestate al generale EL si muoverebbero all'interno dello scenario del perdurante sequestro di PP SO, la cui esistenza e le cui modalità fungono da richiamo valutativo del fatto e della sua gravità nelle sentenze dei giudici di merito". b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., per illogicità e mancanza di motivazione sui punti rilevanti dell'iter logico argomentativo della condanna.
Secondo la tesi difensiva, i giudici del merito avrebbero errato ad affermare la responsabilità penale del EL in ordine ai reati di truffa aggravata consumata e tentata a lui attribuiti;
e tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, che i ricorrenti hanno perciò ripreso in accurato puntiglioso esame, proponendone una diversa - ed a loro avviso più corretta - interpretazione. c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.; erronea applicazione della legge penale e precisamente dell'articolo 640 C.P. Non ricorrerebbero, secondo i ricorrenti, gli estremi dei delitti di truffa e (il tentata truffa, difettando gli artifizi ed i raggiri, non comprendendosi "quali siano le condotte artificiose che vengono rimproverate al generale EL prima della dazione, al di là dell'avere tacitamente avvalorato l'idea di un adempimento della sua prestazione, indicandone il prezzo", con l'intento poi di non adempiere la prestazione stessa;
fatto questo che potrebbe semmai integrare gli estremi del delitto di insolvenza fraudolenta. Inoltre, sempre ad avviso dei ricorrenti, la scelta ermeneutica operata dal giudici del merito non si sarebbe "misurata con il fatto che il pagamento di una somma di denaro diretto ai sequestratori - o a persone a loro contigue - costituiva un illecito penale previsto e punito dagli articoli 1, comma 4, della legge 15 marzo 1991, numero 82 e dall'articolo 379 C.P."; con la conseguenza che non sussisterebbe il delitto di truffa dal momento che "l'atto di disposizione patrimoniale si sarebbe svolto in sinallagma con la commissione di un illecito penale".
Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di tali doglianze, si osserva che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), c.p.p., si ha connessione di procedimenti "se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità".
È, peraltro, agevole rilevare come tutte le ipotesi previste dalla norma suddetta, con l'eccezione di quella di cui all'espressione "in occasione di questi", siano ben determinate e non lascino margini di dubbio o incertezza.
Mentre l'espressione su riferita necessita di adeguata interpretazione, al fine di impedire che la sua genericità conduca a troppo facili cambiamenti della competenza, con conseguente violazione del principio del giudice naturale.
Ciò posto, sembra opportuno riportare le pronunce emesse da questa Corte in ordine a tale questione.
Con la prima di esse si è stabilito che "la connessione 'occasionalè di cui all'articolo 12, lettera e), c.p.p. deve consistere in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano narrativo, della prova, della ricostruzione o della valutazione del fatto. (Nell'affermare detto principio la Corte, pronunciandosi in tema di competenza determinata dalla connessione, ha precisato che il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, della fattispecie, ed ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della competenza il collegamento esistente tra i reati attribuiti a due soggetti imputati in procedimenti diversi, pur avendo esso avuto una limitata valenza ai soli fini della valutazione dei fatti) (Cass. pen., sez. 5^, 21 gennaio 1998, AN, RV 210026). Ed a tale decisione si sono uniformati i giudici della Corte di appello di Brescia, correttamente affermando che "il sequestro SO rappresentò pacificamente l'antefatto storico dei reati contestati al EL, ma non rivestì alcuna rilevanza ai fini della configurazione degli elementi costitutivi degli illeciti in contestazione o delle circostanze aggravanti come è facile appurare ponendo mente al fatto che lo spunto che occasionò l'ingresso in scena dell'imputato fu rappresentato da iniziative assunte autonomamente da soggetti diversi da quelli coinvolti come autori o persone offese nel reato di sequestro di persona, che la finalità dei reati ipotizzati a carico del EL fu orientata a scopi per nulla apparentati a quelli del preteso reato connesso e, infine, che la condotta dell'imputato si è attuata senza subire od imporre alcuna interferenza con i reati per cui separatamente si procede". Ma questa Corte ha emesso altre decisioni in ordine alla questione in esame, stabilendo altresì che "la così detta connessione 'occasionalè presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati". (Cass. pen., sez. 5^, 14 maggio 1999, Vannini, RV 213689; conformi: Cass. pen., sez. 1^, 2 luglio 1998, confl. comp. in proc. Di AR, RV 211170; Cass. pen., sez. 1^, 8 giugno 1998, confl. comp. in proc. Sama, RV 210882). Ed è evidente che anche applicando questa giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si debba a fortiori escludere che nel caso di specie, competente a giudicare il EL possa essere un'autorità giudiziaria diversa da quella bresciana.
Quanto alla seconda censura, si osserva che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - "in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. 2^, 11 giugno 1998, Di Salvo). Ebbene, i giudici della Corte di appello di Brescia hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la condanna del EL in ordine al delitto di truffa a lui attribuito;
non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare integralmente in questa sede tutti gli argomenti da loro utilizzati, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che gli stessi non sono manifestamente illogici;
e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste perciò alle censure - ai limiti del merito - dei ricorrenti sul punto.
Nè, peraltro, risulta di alcun giovamento alla tesi difensiva la circostanza che il ricorrente abbia fornito, nel suddetto motivo di impugnazione, una diversa ricostruzione dei fatti. Ed in vero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell'Articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione c/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di FR). Resta da prendere in esame il terzo motivo di ricorso, che contiene due distinte censure.
In ordine alla prima di esse, si osserva che è destituita di fondamento la tesi giuridica secondo cui i fatti attribuiti all'imputato integrerebbero gli estremi del delitto di insolvenza fraudolenta e non di quello di truffa.
Ed infatti, per la sussistenza del delitto punito dall'articolo 641 C.P. occorre, anzitutto, che l'agente contragga un'obbligazione con il proposito di non adempierla: e tale obbligazione - in conformità a quanto sostenuto da autorevole dottrina - non può che essere di "dare" perché, costituendo elemento di tale delitto lo stato di insolvenza dissimulato, non è possibile configurare il reato medesimo nel caso di obbligazioni che abbiano per contenuto una prestazione di attività personale o una omissione.
In tal senso è, peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la norma dell'articolo 641 C.P., che prevede il delitto di insolvenza fraudolenta, tutela l'interesse patrimoniale inerente ad un'obbligazione di dare" (Cass. pen., sez. 3^, 19 novembre 1965, Certo, RV 100494).
Dunque, l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 641 C.P. mal si attaglia alla fattispecie concreta, ove l'obbligazione contratta dal EL era di "fare", e cioè di stabilire un contatto con elementi della malavita, capaci di fornire notizie utili per risalire alle persone che avevano sequestrato PP SO. Ma - pure a volere prescindere da quanto su esposto - si osserva ancora che nel delitto di truffa la frode viene attuata mediante simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta si pone in essere la dissimulazione di una condizione vera, e cioè della reale insolvibilità dell'agente (cfr.: Cass. pen., sez. 2^, 7 marzo 1967, Marano, RV 104394; Cass. pen., sez. 5^, 26 febbraio 1969, Coppola, RV 111297; Cass. pen., sez. 2^, 5 febbraio 1969, Gallus, RV 112170; Cass. pen., sez. 2^, 27 ottobre 1969, Annunziata, RV 113756; Cass. pen., sez. 2^, 14 ottobre 1969, Bertoglio, RV 113799). Ebbene, nel caso concreto, l'imputato sicuramente non era "insolvibile", nel senso prospettato dall'articolo 641 C.P. ed evidenziato dalla giurisprudenza citata;
ed infatti, anche a volere ritenere che la norma possa trovare applicazione per le obbligazioni di fare, nessuno avrebbe potuto impedire al EL di utilizzare i soldi ricevuti dalla famiglia SO cercando e pagando quegli informatori che avrebbero potuto fornirgli notizie sul sequestrato;
dunque, non sussisteva uno stato di insolvenza del prevenuto, e cioè una preventiva impossibilità per costui di adempiere all'obbligazione contratta.
Invece - come è stato evidenziato dai giudici del merito - il EL si guardò bene da qualsiasi tentativo di adempimento, per lui comunque possibile e doveroso, e si limitò ad intascare i soldi che aveva carpito alle parti lese.
Ed ancora, ove quanto prima esposto non fosse sufficiente, si osserva che l'imputato "ebbe a promettere e a far balenare come possibile la creazione di un canale informativo privilegiato con la banda dei sequestratori" (cfr. pagina 41 della sentenza impugnata), con ciò realizzando quegli artifizi e raggiri, che costituiscono in ogni caso elemento differenziale tra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta.
Infine, in riferimento alla seconda censura contenuta nel motivo di ricorso in esame, si osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato - allorquando l'agente, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, abbia procurato a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, la truffa sussiste anche se il soggetto passivo si sia indotto all'azione o omissione, rispettivamente profittevole o dannosa, per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita.
Ed infatti, va messo in evidenza che il truffatore deve essere punito a prescindere dalle conseguenze giuridiche relative alla condotta illecita o immorale del truffato: e ciò in quanto il diritto penale sanziona i fatti delittuosi per la criminosità che rivelano in chi li commette, e non in considerazione delle qualità morali del soggetto passivo del reato, che non possono da sole, escludere l'illiceità del comportamento dell'agente, e quindi l'intervento punitivo dello Stato.
Ed anche se in qualche caso (ma certamente non in quello per cui è processo) può ripugnare al senso etico di giovare con la tutela prestata dall'ordine giuridico - sia pure solo di riflesso - anche a persone immorali, si deve evidenziare che sarebbe davvero uno strano rimedio quello di mandare impunito il truffatore per fare dispetto al truffato.
Ma a prescindere dalla superiori argomentazioni, va altresì osservato che la correttezza della tesi giuridica qui sostenuta è fornita dalla stessa legge penale: l'articolo 640 C.P. conferma, infatti, la punibilità della truffa nei rapporti illeciti allorquando nel numero 1 del capoverso dichiara aggravato il delitto, se il fatto è commesso "con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare"; essendo evidente che un indebito esonero dalla leva costituisce di per sè un fatto delittuoso o comunque illecito. Del resto, in tale senso è anche la giurisprudenza di questa Corte:
si è, infatti stabilito - ed il Collegio condivide tale decisione che "nel caso in cui il truffato, caduto in errore, a causa degli, artifizi o raggiri dell'agente, sia stato spinto da fini illeciti, non viene meno ne' la ingiustizia del profitto che altri trae mediante inganno, ne' il danno altrui che costituiscono l'elemento materiale del reato di truffa. Nè viene meno quella esigenza della protezione del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato di truffa;
esigenza che, essendo dettata da un interesse sociale, impone, ovviamente, la tutela penale anche allorché l'ingannato cada vittima dell'inganno perché spinto anche esso da fini illeciti". (Cass. pen., sez. 3^, 15 dicembre 1965, Carella, RV 100647). Dunque, anche le censure di cui al terzo motivo di impugnazione debbono essere respinte.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano in lire 5.050.000 di cui lire 5.000.000 par diritti e onorari, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive lire 5.050.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001