Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
L'esimente della desistenza nel tentativo richiede che la determinazione del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa si concreti indipendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana. ( Nella fattispecie, l'imputato, intenzionato ad introdursi nella banca per compiervi una rapina, era stato fermato dalle guardie all'ingresso che gli avevano trovato addosso un taglierino pronto all'uso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2009, n. 41484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41484 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 29/09/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1294
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 14562/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Catania;
nel procedimento a carico di:
IO PA, Di RO SA e AU IO SA;
avverso la sentenza 17.12.08 del GUP del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.12.08 il GUP del Tribunale di Catania dichiarava non luogo a procedere nei confronti di IO PA, Di RO SA e AU IO SA, imputati di concorso in tentata rapina pluriaggravata, perché il fatto non sussiste. Questa - in sintesi - la vicenda, come ricostruita dal GUP: il AU, mentre gli altri due imputati fungevano da "palo", cercava di entrare all'interno dell'agenzia di Aci S. Antonio della Banca Nuova;
il personale dell'agenzia, insospettitosi (il AU non era conosciuto come cliente della banca ed aveva con sè una cartella portadocumenti che, come in seguito scoperto, conteneva un taglierino), gli negava l'accesso e, alle insistenze del AU, che chiedeva di entrare per effettuare un versamento in c/c, gli chiedeva di specificarne numero ed intestatario;
a questo punto il AU si allontanava, ma era prontamente fermato dai CC. (nel frattempo allertati dal direttore dell'agenzia) mentre si trovava a bordo di un'auto in compagnia con l'IO ed il Di RO. Ciò premesso il GUP, pur avendo ravvisato nella descritta condotta un'ipotesi di tentativo, nondimeno aveva ritenuto che l'essersi il AU allontanato dopo il rifiuto oppostogli integrasse desistenza volontaria: per l'effetto, proscioglieva i tre imputati. Ricorre il PM presso il Tribunale di Catania contro detta sentenza, di cui chiede l'annullamento con un unico articolato motivo con il quale lamenta erronea applicazione dell'art. 56 c.p., comma 3, non sussistendo nella specie una desistenza volontaria in quanto il AU ed i suoi correi avevano rinunciato a proseguire nella programmata attività delittuosa sol per l'intervento d'un fattore esterno costituito dal diniego di farlo entrare in banca;
lamentava altresì vizio di motivazione, annidatosi nel fatto che l'ingresso nel locale senza la collaborazione del personale dell'agenzia era fisicamente interdetto (il colloquio fra il AU ed il direttore dell'agenzia era infatti avvenuto a mezzo interfono, mentre l'imputato si trovava all'esterno dell'edificio).
1 - Il ricorso è fondato.
Premesso che dalla stessa impugnata sentenza emerge che il AU si trovava all'esterno dell'agenzia e che il personale della banca, insospettitosi, prima di farlo entrare gli aveva chiesto il motivo e, ricevutane come risposta quella di dover effettuare un versamento in c/c, aveva chiesto di specificarne numero ed intestatario, è chiaro che l'ingresso nel locale gli era stato impedito e che vi era una barriera fisica, tra il AU e l'interno del locale, non superabile se non con la collaborazione del personale dell'istituto di credito (tanto che il direttore dell'agenzia, come risulta sempre dalla gravata pronuncia, aveva parlato con il AU a mezzo interfono).
A questo punto, ritenere - come ha fatto il GUP - che la richiesta di chiarimenti non sarebbe equiparabile ad un rifiuto è, oltre che manifestamente illogico, sostanzialmente irrilevante ai fini dell'art. 56 c.p., comma 3, perché - per costante giurisprudenza di questa S.C. - per configurare l'ipotesi della desistenza è necessario che la determinazione del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa si sia verificata al di fuori di cause che ne abbiano impedito la prosecuzione o l'abbiano resa vana (cfr. ad es. Cass. Sez. 1^ n. 46179 del 2.12.2005, dep. 19.12.2005;
conf. Cass. n. 17688/2004; Cass. n. 35764/2003; Cass. n. 5560/86);
fra tali cause va annoverata - sempre in virtù di insegnamento (antico e costante) di questa Corte Suprema - non solo la resistenza opposta dalla parte offesa, ma anche l'intervento di qualsiasi fattore esterno tale da impedire il prosieguo dell'azione o da renderlo vano (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 6113 del 25.2.94, dep. 25.5.94;
Cass. Sez. 6^ n. 11952 del 6.4.90, dep. 29.8.90; Cass. Sez. 4^ n. 2097 del 21.12.88, dep. 11.2.89; Cass. Sez. 5^ n. 7696 del 30.4.73, dep. 5.11.73; Cass. Sez. 1^ n. 306 del 29.3.71, dep. 30.9.71). Nella specie, la richiesta di chiarimenti (che il soggetto attivo non poteva fornire) equivaleva a resistenza opposta dal personale della banca e, ad ogni modo, integrava un imprevisto fattore esterno che costituiva di per sè un ostacolo insormontabile nella prosecuzione della condotta (visto che, come si è già detto, senza la collaborazione del personale il AU non avrebbe potuto introdursi nell'agenzia).
2 - Ne discende l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009