Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).
Commentario • 1
- 1. Art. 382 - Stato di flagranzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2017, n. 20687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20687 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
2068 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 809/2017 GIACOMO FUMU Presidente - REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO N.47874/2016 MIRELLA CERVADORO STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AU IV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2016 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Felicetta Marinelli per il rigetto del ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11.11.2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano convalidava l'arresto di AU AN eseguito in data 8.11.2016 in relazione al delitto di rapina ed applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso tale provvedimento l'indagato, a mezzo del difensore, propone ricorso per Cassazione, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., per non essere sussistente lo stato di quasi flagranza posto a base dell'arresto.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con nota del 19.1.2017, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con note difensive depositate il 29.3.2017 il difensore del ricorrente, in replica al P.G., ha insistito nel ricorso e nella liquidazione delle spese per il patrocinio a carico dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo proposto.
1. Difatti il Giudice ha legittimante ravvisato, nel caso di specie, la ricorrenza dello stato di quasi flagranza idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 381 comma 1 cod. proc. pen., la privazione della libertà personale dell'indagato. In tal senso si è fatto riferimento alla circostanza che verso le ore 19.15 del 8.11.2016 è stato segnalato al 113 che era stata appena compiuta una rapina ad una tabaccheria di Magliano dei Marsi ad opera di tre malviventi datisi alla fuga con una vettura, della quale veniva indicato sia il modello che la targa. Nel giro di pochi minuti, alle 19.20, una pattuglia della Polizia, avvistata l'auto appena segnalata, attuava un inseguimento, durato solo poco tempo poiché la vettura dei malfattori si arrestava in una strada sterrata. I malviventi che occupavano i posti anteriori riuscivano a fuggire a piedi mentre gli agenti di Polizia riuscivano a bloccare, dopo breve colluttazione, l'attuale ricorrente. L'immediata perquisizione del veicolo permetteva di rinvenire la refurtiva appena trafugata alla tabaccheria (stecche di sigarette), oltre agli strumenti utilizzati (guanto in lattice e pistola spara chiodi). Dunque, l'arresto è avvenuto a limitata distanza di tempo dal fatto (meno di mezz'ora), in seguito alle ricerche diramate appena la persona offesa ha contatto il 113 e poi condotte senza soluzione di continuità, attraverso le quali si è pervenuti al rintraccio dell'indagato in un luogo posto a poca distanza dal punto ove era stata consumata la rapina e quando era ancora in possesso della refurtiva (oltre che degli strumenti impiegati per commetterla).
1.1. Ad avviso della difesa ricorrente il recente approdo ermeneutico delle SS.UU. di questa Corte, portato dalla sentenza n. 39131 del 2016, sarebbe di ostacolo alla configurazione della "quasi flagranza", dal momento che questa sarebbe esclusa laddove l'arresto avvenga per effetto delle informazioni fornite dalla persona offesa, nell'immediatezza del fatto, agli operanti.
2. L'assunto è manifestamente infondato. Invero, secondo il richiamato approdo giurisprudenziale, è stato giudicato illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla sola base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto. Invero, in tale ipotesi, si è affermato non sussistere la condizione di "quasi flagranza", la quale richiede e presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591).
2.1. Nel caso di specie, invece, come accennato, l'arrestato è stato sorpreso, nell'immediatezza dei fatti, con la refurtiva e con le cose utilizzate per commettere la rapina. In tale distinta ipotesi, dunque, ricorre l'evenienza, pure prevista dall'art. 382 comma 1 cod.proc.pen., del reo che, subito dopo il reato, e' sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti (....). Si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 44041 del 03/07/2014, Rv. 262097. 3. La manifesta infondatezza del motivo comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento 2 delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella -al pagamento a favore della determinazione della causa di inammissibilità Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in € 1.500,00. 3.1. In relazione alla eventuale liquidazione delle spettanze connesse al patrocinio a spese dello Stato, richiesta dal difensore, provvederà il giudice del merito (art. 83 comma 2 D.P.R. 115 del 2002; cfr. Cass., Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, Rv. 261128).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11.4.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ji 8th Dr. Giacomo Fumu Dr. Stefano Filippini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 MAG. 2017 CANCELLIERE Claudia Planelli 3