Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 43143
CASS
Sentenza 17 luglio 2013

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Massime3

In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma sesto dell'art. 13, legge n. 247, del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al comma decimo del medesimo articolo 13, che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate "spese generali", deve ritenersi allo stato in concreto non operante.

In tema di spese processuali, i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. (Fattispecie in cui il dipendente di una farmacia si era impadronito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta, inducendo i responsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato del ritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro).

Commentari4

  • 1Truffa: non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e chi subisce il danno
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno. (Fattispecie relativa all'acquisto di un'autovettura mediante consegna, a titolo di pagamento del prezzo concordato, al mandatario del venditore di un assegno tratto su un conto inesistente - Cassazione penale, sez. II, 21/10/2021, n. 43119). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale …

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  • 2Truffa online: la querela va sporta da chi ha materialmente subito gli artifici ed i raggiri
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio per difetto di querela la decisione di condanna per il delitto di truffa on-line, individuando come persona legittimata a presentare la querela il titolare del conto corrente utilizzato …

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  • 3Incassa pensione del padre deceduto: truffa e falso (Cass. 28831/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2018

    Sussiste la truffa anche quando la vittima del raggiro è diversa dalla vittima che subisce danno, ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. Non è innocuo il falso idoneo ad ingannare comunque la fede pubblica; CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 21 giugno 2018, n.28831 - Pres. Cervadoro – est. Filippini Ritenuto in fatto Con sentenza in data 21.10.2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Barcellona P. di G. del …

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2016

    Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 43143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43143
Data del deposito : 17 luglio 2013

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