Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 8, comma sesto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9 prevede la cancellazione da tali liste e la decadenza dai trattamenti e dalle indennità nel caso in cui il lavoratore, fra l'altro, non accetti l'offerta di lavoro a tempo indeterminato che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza, che presenti omogeneità anche intercategoriale e inquadramento in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; ne consegue che il rifiuto, da parte del lavoratore in mobilità, di un lavoro a tempo parziale, pur con le caratteristiche previste dal citato art. 9, non comporta la perdita del diritto al trattamento economico di mobilità, in quanto l'esercizio o il mancato esercizio di una facoltà non può dare luogo alla applicazione di sanzioni previste dalla legge per la diversa ipotesi di lavoro a tempo indeterminato.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9854 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso L'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE IG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO CAMPESAN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 24/09/98 R.G.N. 123/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Vicenza TO NO proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Vicenza, con la quale era stata rigettata la sua domanda per la corresponsione dell'indennità di mobilità per i periodi 23/4-27/4/93 e 7/5-11/11/93, oltre accessori. Precisava che, a seguito del licenziamento dalla Salvignini Transferica Spa, presso cui aveva lavorato come operaio di 4^ categoria, egli era stato iscritto nelle liste di mobilità di cui alla L. n. 223 del 23/7/91; in data 27/4/93 l'istante era stato assunto presso le Acciaierie BR SR (con contratto a termine fino al 25/81 93), con periodo di prova di giorni 12, ma in data 7/5/93 si era dimesso, perché adibito a mansioni diverse da quelle concordate e con una retribuzione inferiore del 10% rispetto a quella in precedenza goduta.
L'INPS però corrispondeva solo l'indennità per il periodo 13/2-23/4/93 e rifiutava la prestazione per i periodi successivi, comunicando che l'istante non ne aveva diritto in conseguenza delle dimissioni, equiparabili al rifiuto dell'offerta di lavoro di cui all'art 9 L. n. 223/91, pur rimanendo iscritto nelle liste di mobilità. L'istante, invece, ai sensi dell'art. 8, comma 6^, di detta legge aveva la "facoltà" e non l'obbligo di svolgere il lavoro a tempo parziale o a tempo determinato e quindi aveva diritto all'indennità.
L'INPS contrastava la domanda ed- il pretore la rigettava. Il Tribunale di Vicenza, investito in grado di appello ad istanza del TO, con sentenza del 22/5-24/0/98, condannava l'INPS a corrispondere l'indennità dall'8/5 al 10/11/93, precisando che per il periodo 23-27/4/93 l'indennità era stata corrisposta e quindi l'impugnazione sul punto doveva ritenersi abbandonata. Per il secondo periodo l'impugnazione era fondata, in quanto l'accettazione del lavoro parziale o a termine, a norma dell'art. 8, comma 6^ della L. n. 223/91, era una facoltà del lavoratore (e non un obbligo, come previsto dall'art. 9, comma 1^, della medesima legge, che sanzionava il rifiuto dell'offerta di lavoro con la cancellazione dalle liste) e pertanto poteva avvenire del tutto liberamente da parte del lavoratore, senza comportare la cancellazione dalla relativa lista. In tutti i casi di decadenza dal diritto all'indennità previsti dall'art. 9 della L. 223/91 era prevista la cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità, mentre l'erogazione rimaneva solo sospesa durante le giornate di lavoro a tempo parziale o a termine, oppure nei periodi di prova non superati per due volte, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Dal complesso di questa normativa emergeva che all'iscrizione nella lista di mobilità era collegato il versamento della relativa indennità, salvo i casi di sospensione sopra specificati, ed il diritto veniva meno solo con la cancellazione dalla lista.
L'INPS aveva riconosciuto al TO il diritto alla conservazione della iscrizione nella lista di mobilità e quindi doveva corrispondere la relativa indennità per il periodo successivo al suo recesso - rifiuto del rapporto di lavoro a termine. La diversa tesi sostenuta dal pretore non era condivisibile, perché l'offerta del lavoro a tempo parziale non era professionalmente equivalente alla precedente occupazione, comportando l'inquadramento in una qualifica inferiore.
La diversa interpretazione pretorile non era condivisibile, perché il rifiuto dell'offerta di lavoro era giustificata e non determinava la cancellazione dalla lista, in quanto il nuovo rapporto comportava una dequalificazione professionale, indipendentemente dalla misura della retribuzione erogata;
l'integrazione del salario per il periodo massimo di 12 mesi, nel caso di retribuzione inferiore al 10%, era prevista solo per il caso di un'offerta di lavoro omogeneo al precedente, anche se in un settore diverso. Anche nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1^, lett. B), il rifiuto del lavoro a termine in una qualifica inferiore non produceva alcuna decadenza del lavoratore dall'indennità di mobilità. L'INPS doveva essere condannato all'erogazione della prestazione richiesta dall'8 maggio al 10 novembre 1993, oltre interessi, esclusa la rivalutazione ai sensi dell'art. 16, 6^ comma, L. n. 412 del 30/12/91. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo articolato motivo. Resiste il TO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 9, 1^ comma, lett. B), ed 8, 6^ comma, L. 223 del 23/7/91 (art. 360, n. 3 e 5. CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale ha riformato la sentenza sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: - innanzi tutto l'uso del termine "facoltà" implica, secondo il Tribunale, che l'accettazione del lavoro parziale o a temine è rimessa alla discrezionalità del lavoratore, che avrebbe così diritto alla conservazione dell'iscrizione nella lista anche in ipotesi di rifiuto del lavoro. L'argomentazione non può essere condivisa;
la legge, infatti, pur avendo come obiettivo il reinserimento del lavoratore in mobilità in un nuovo lavoro a tempo pieno ed indeterminato, consente lo svolgimento di lavoro a tempo parziale o a termine, riconoscendo da una parte determinati benefici per il datore di lavoro (riduzione della contribuzione e proroga del beneficio anche, dopo l'eventuale trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) e la conservazione dell'iscrizione nella lista per il lavoratore dopo la scadenza del termine del contratto con i benefici connessi.
La facoltà, però, non può essere intesa in senso, così ampio da consentire un rifiuto ingiustificato del lavoro da parte del lavoratore, perché ciò condurrebbe a porre nel nulla la "ratio legis" che è quella di apprestare una adeguata difesa del lavoratore disoccupato, sanzionando contemporaneamente comportamenti scorretti e non coerenti con la finalità della legge. La facoltà di valutare la convenienza dell'offerta di lavoro a tempo non esclude l'applicabilità delle regole che disciplinano il rifiuto dell'offerta di lavoro a tempo indeterminato, di cui al successivo art. 9.
Con un secondo ordine di considerazioni il Tribunale, pur dando atto che la retribuzione per il nuovo lavoro non è inferiore di oltre il 10%, rispetto a quella in precedenza percepita, ha ritenuto giustificato il rifiuto del lavoro a termine, perché lo stesso comporta un declassamento, con l'inquadramento in una qualifica di livello inferiore. Neanche questa argomentazione è convincente, in quanto riduce in limiti angusti l'intenzione del legislatore, che, facendo riferimento ad un lavoro "professionalmente equivalente" adotta una nozione non statica, ma dinamica di equivalenza, per realizzare l'obiettivo del reinserimento del lavoratore, ampliando il campo delle occasioni di lavoro e valorizzando le precedenti esperienze lavorative dello stesso.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui, "a differenza dell'assunzione a tempo indeterminato e ad orario pieno, il lavoro a tempo determinato o parziale - nel regime dell'integrazione salariale di cui alla legge n. 223 del 1991 - non determina la cancellazione del lavoratore sospeso dalla lista di mobilità, ma soltanto la sospensione del trattamento previdenziale dell'indennità di mobilità per le giornate di lavoro prestato" Cass. n. 14725 del 14/11/2000). L'art. 8, comma 6, della legge 23.7.1991 n. 223 prevede che: Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Il comma. 7 precisa: per le giornate di lavoro svolte a sensi del comma 6, i trattamenti e le indennità di cui agli artt. 7, 11 comma 2 e 16, sono sospesi. Il lavoro a tempo determinato o parziale non determina la cancellazione dalla lista di mobilità, come previsto per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno dalla lettera a) del sesto comma dell'art. 9, ma soltanto la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro. Nel contesto della legge vi sono due ipotesi nettamente distinte: da una parte (all'art. 8) è prevista la "facoltà" per il lavoratore in mobilità di svolgere un lavoro a tempo parziale, oppure a tempo determinato, conservando l'iscrizione nella lista ma senza la corresponsione del trattamento economico che rimane sospeso "per le giornate di lavoro"; dall'altra (all'art 9) è prevista la cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza "dai trattamenti e dalle indennità" nel caso in cui il lavoratore, fra l'altro, "non accetti l'offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che.... sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza".
Osserva in proposito il Collegio che l'obbligo di accettare il lavoro che abbia le caratteristiche sopra specificate sussiste solo nel secondo caso di offerta di un lavoro a tempo indeterminato, il cui rifiuto comporta la decadenza dai trattamenti ed indennità, e non anche nel primo avendo il termine "facoltà", adoperato dal legislatore, il significato univoco di discrezionalità, che non può essere in alcun modo compressa sanzionando il rifiuto con la perdita del trattamento economico. La circostanza che la legge tenda al reinserimento del lavoratore nell'attività produttiva non comporta certo la creazione per via interpretativa di sanzioni non previste, confondendo due ipotesi distinte ed applicando all'una la disciplina prevista per l'altra. Peraltro, il Tribunale ha anche ritenuto che il rifiuto del lavoro a tempo cm giustificato e non è possibile applicare in questo caso la diversa disciplina prevista per il rifiuto di un lavoro a tempo indeterminato.
Il giudice d'appello ha poi correttamente evidenziato che la decadenza dall'indennità, nel sistema della legge, è associata alla cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità, mentre in costanza di iscrizione ci può essere soltanto una sospensione dell'indennità durante le giornate di lavoro parziale o a temine (art. 8 comma 7^), oppure nei periodi di prova non superati per due volte, in caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 9 comma 7^);
da questa normativa si evince che esiste un'intima correlazione tra l'iscrizione nelle liste di mobilità ed il pagamento dell'indennità e tra cancellazione dalle medesime liste e perdita della stessa indennità. L'INPS invece, contraddittoriamente, ha mantenuto l'iscrizione e sospeso il pagamento dell'indennità, pur non ricorrendo l'ipotesi della sospensione come sopra specificata. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 23,50 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002