Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9854
CASS
Sentenza 6 luglio 2002

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Massime1

L'art. 8, comma sesto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9 prevede la cancellazione da tali liste e la decadenza dai trattamenti e dalle indennità nel caso in cui il lavoratore, fra l'altro, non accetti l'offerta di lavoro a tempo indeterminato che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza, che presenti omogeneità anche intercategoriale e inquadramento in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; ne consegue che il rifiuto, da parte del lavoratore in mobilità, di un lavoro a tempo parziale, pur con le caratteristiche previste dal citato art. 9, non comporta la perdita del diritto al trattamento economico di mobilità, in quanto l'esercizio o il mancato esercizio di una facoltà non può dare luogo alla applicazione di sanzioni previste dalla legge per la diversa ipotesi di lavoro a tempo indeterminato.

Commentario1

  • 1Licenziamento collettivo
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9854
Data del deposito : 6 luglio 2002

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