Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Non viola i diritti di difesa dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento, letto e depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione e trasmesso al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 38707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38707 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 319
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 42098/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO DE, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 15/05/2012 e la sentenza del 28/05/2012 n. 20/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato dello Stato Fabrizio Urbano Neri per la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto respingersi il ricorso perché inammissibile e infondato, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio.
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2012 la Corte d'assise d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto da questa Corte, sezione quinta penale, con sentenza del 21-23 febbraio 2012, ha parzialmente riformato la sentenza della Corte d'assise di Milano in data 13 giugno 2009 (così corretta con ordinanza del 29 maggio 2012 della stessa Corte l'indicazione contenuta nel dispositivo "Corte d'assise d'appello di Milano in data 24 giugno 2010"), emessa nei confronti degli imputati RT AV, PR LL, VA FR, AE IA, DI UN, IN AU, ZA FR, TO AV, AN ND, LI LV, IS CE e TO IA, e in particolare ha assolto LI LV dal delitto a lui contestato al capo B) (di cui all'art. 110 c.p., art. 306 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 270 bis c.p.), perché il fatto non costituisce reato;
ha riqualificato la condotta associativa contestata agli altri imputati al capo A) come banda armata finalizzata alla commissione del delitto di cui all'art. 270 c.p.; ha escluso l'aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 contestata in relazione ai restanti capi di imputazione;
ha rideterminato le pene inflitte a ciascuno degli imputati, escluso LI;
ha sostituito la pena accessoria inflitta a AE e a TO con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni nei confronti di PR, ZA, TO e AN, e ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile IC PI, mentre ha ridotto ad Euro 400.000,00 l'importo liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita parte civile per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
2. Con la indicata sentenza del 21-23 febbraio 2012 questa Corte aveva demandato al giudice di rinvio, per quanto qui interessa, di stabilire la corretta qualificazione dei fatti (delitto ex art. 270 c.p. o ex art. 270 bis c.p.) cui era preordinata la banda armata contestata al capo A) delle imputazioni, la cui sussistenza era stata accertata dai giudici del merito con motivazione ritenuta rigorosa e analitica che aveva dato conto dell'esistenza di "una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma "rivoluzionario" che prevedeva l'uso sistematico della violenza", e che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, "si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali" (pag. 34).
Questa Corte aveva in particolare rilevato con diffuse argomentazioni, che, dopo l'introduzione dell'art. 270 bis c.p., l'unica interpretazione che potesse giustificare il permanere nell'ordinamento dell'art. 270 c.p. era quella che valorizzava la rilevanza della natura della violenza che caratterizzava il progetto sovversivo della banda armata, "violenza generica nel caso dell'art.270 c.p. e violenza terroristica nel caso dell'art. 270-bis c.p." (p.
42), e aveva rimarcato che la violenza terroristica, che si intrecciava con la natura della violenza teorizzata o realizzata dall'associazione, si connotava per la finalità terroristica intesa come "un mezzo, o più correttamente, una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato o polidirezionale della violenza", che funge da "strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato", e che, anche rivolta in incertam personam, "diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato" (p. 42).
2.1. Il nodo della esatta qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) non era stato, tuttavia, compiutamente e correttamente sciolto in sede di merito, poiché, ferma restando la imputazione di banda armata, si doveva chiarire se la stessa fosse strumentale all'una o all'altra fattispecie delittuosa, accertando:
- se l'associazione di cui al capo A), avente iniziale denominazione PCPM - partito comunista politico militare, che certamente aveva l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con l'uso di armi, avesse anche "intenzione e possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell'art. 270 sexies) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale2;
- se nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti rientrasse il "proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui poteri pubblici, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali del nostro Paese";
- che cosa si dovesse intendere per "propaganda armata che figura nelle linee programmatiche del PCPM", e, in particolare, se essa dovesse essere rivolta verso obiettivi di "elezione", innestando magari meccanismi di emulazione, oppure se a tutti i costi si volessero raggiungere determinati risultati di destabilizzazione accettando anche il rischio di vittime collaterali, o se, addirittura si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico, insicurezza;
- se la violenza programmata, pur integrando azioni violente con riconoscibili finalità eversive, "sarebbe stata qualificata o meno da modalità terroristiche".
2.2. Inoltre, in sede di rinvio, la Corte di merito, che doveva segnatamente esaminare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno, di cui al capo B), contestato a LI, doveva anche stabilire la configurabilità della c.d. aggravante del terrorismo di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 in relazione ai reati per i quali era stata contestata, poiché, essendo la violenza terroristica entrata a far parte della struttura del delitto previsto dall'art. 270 bis c.p., l'indicata aggravante era inapplicabile tanto a detta figura incriminatrice, essendone elemento costitutivo, quanto al delitto di cui all'art. 270 c.p., integrando il quid pluris costituente la nota di specialità distintiva dei due delitti, mentre poteva trovare pacificamente applicazione con riferimento ai delitti-fine che si ponessero in relazione con il delitto associativo.
2.3. Questa Corte, che aveva annullato la sentenza impugnata anche con riguardo alla costituzione di parte civile di NO PI, persona fisica danneggiata dal reato, in relazione all'accertamento del danno patito e al rapporto causale tra lo stesso e la condotta degli imputati, e aveva rilevato che l'entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri poteva essere rideterminata all'esito del nuovo giudizio di merito, aveva ritenuto assorbite le ulteriori censure mosse dagli imputati e riguardanti il complessivo trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o parametri commisurativi della pena) e il mancato riconoscimento della continuazione chiesta dal ricorrente DI con i reati oggetto di precedenti sentenze di condanna.
3. La Corte d'assise d'appello di Milano, a ragione della decisione assunta, indicata sub 1), illustrava la vicenda giudiziaria, le decisioni di merito intervenute, la pronuncia di legittimità e le questioni di diritto con la stessa fissate ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; rappresentava che, con ordinanze allegate ai verbali di udienza del 15 e 22 maggio 2012, aveva esaminato le censure relative alla nullità del decreto di citazione degli imputati perché da essa spedito prima della ricezione della motivazione della sentenza di annullamento, alle istanze di natura cautelare e a questioni afferenti l'assistenza difensiva degli imputati IS e VA, e adottava specifici provvedimenti con riguardo ai profili sottoposti al suo nuovo esame.
3.1. Con riferimento alla qualificazione della condotta contestata al capo A), la Corte di merito richiamava preliminarmente i principi fissati dalla sentenza di annullamento in merito agli elementi qualificanti i delitti previsti rispettivamente dagli artt. 270 e 270 bis c.p. e osservava che l'opera di "destabilizzazione e/o distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio- economici di uno Stato", richiamata dall'art. 270 sexies c.p., era la sovversione o eversione violenta di cui alla disposizione normativa contenuta nell'art. 270 c.p., che descriveva la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici e sociali dello Stato. L'eversione, consistente nella volontà di destabilizzare e sovvertire con metodo violento l'assetto dello Stato, rappresentava un obiettivo presente nella condotta descritta dall'art. 270 c.p., ma anche nella condotta descritta dall'art. 270 bis c.p., comparendo anche nella sua rubrica.
La delimitazione concettuale tra i due reati andava, quindi, ravvisata, ad avviso della Corte, in linea con il nucleo del principio di diritto consegnato al giudice di rinvio per la sua concreta applicazione, nella natura della violenza che si intendeva esercitare (terroristica o comune), da verificarsi attraverso l'analisi del metodo e delle "modalità" con le quali gli attentati alle figure emblematiche avrebbero dovuto essere portati ad esecuzione.
Erano, infatti, i metodi terroristici (nel senso indicato nell'art.270 sexies c.p.) e le modalità terroristiche - cioè quelle che
"accettano il rischio di vittime collaterali o che colpiscono indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico ed insicurezza" - che facevano trasmigrare la condotta eversiva e sovversiva nella sfera ricoperta dall'art. 270 bis c.p.. In tale contesto, i progetti di attentato al prof. IC e al dirigente schirone o il danneggiamento allo "sportello Biagi" esprimevano l'essenza e la natura sovversiva dell'associazione per delinquere in esame, trattandosi di azioni violente con riconoscibili finalità eversive, dirette contro l'ordine costituzionale. Con riferimento a dette azioni era, quindi, necessario compiere un duplice accertamento al fine di stabilire, da un lato, se l'associazione, con metodo terroristico, coltivasse nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali del nostro Paese e, dall'altro, se la strategia attuativa si caratterizzasse per il ricorso a modalità terroristiche per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, rivolta anche in incertam personam, con accettazione degli "effetti collaterali" per ingenerare panico e terrore.
3.2. Secondo la Corte del rinvio, dall'analisi della documentazione sequestrata condotta in base a questi strumenti ermeneutici emergeva che sia la "guerra popolare prolungata" (sullo sfondo del progetto rivoluzionario del costituendo "partito politico militare") sia la "propaganda armata", volta a diffondere il "messaggio rivoluzionario" e a spingere "le masse proletarie verso una nuova consapevolezza di classe oppressa", pur evocando il ricorso ad azioni collettive di violenza armata, individuavano un solo ostacolo alla conquista del "potere del proletariato", ossia lo "Stato borghese da abbattere", e non attribuivano alle azioni armate in incertam personam un valore funzionale al perseguimento degli obiettivi della lotta, perché inidonee a creare "organizzazione e coscienza rivoluzionaria nelle masse proletarie".
La Corte, che si soffermava a lungo nella trattazione di questi concetti, considerava significativa espressione di quanto rilevato gli scritti (in particolare numeri 0 e 3 del foglio "Aurora", stampati fra l'estate 2002 e la primavera 2006) in cui, dopo l'arresto di RI ES e NA LI, erano state poste le "distanze politiche rispetto alle BR", all'interno della cui teorizzazione venivano individuati elementi di "sconnessione e di sfasamento".
In tali fogli divulgativi di propaganda, che pure esaltavano la violenza, non vi era tuttavia alcun accenno ad azioni violente contro persone o beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso o a operazioni concepite per ingenerare panico o terrore e produttive di "effetti collaterali".
Anche l'esame degli attentati progettati dal gruppo eversivo costituitosi in associazione per delinquere (quali l'attentato contro il palazzo dell'Eni in S. Donato Milanese, quello allo sportello "Marco Biagi" di via Savona a Milano, l'attentato incendiario contro il grande magazzino "Delcom", l'attentato a schirone Vito, dirigente della "Breda", quello alla sede del quotidiano "Libero") non evidenziava, pur mettendo in luce la natura del metodo violento, che gli associati intendevano imprimere ai loro attentati eversivi l'ideazione di azioni caratterizzate dall'uso indiscriminato o polidirezionale della violenza e volte a diffondere il panico, il terrore e un diffuso senso di insicurezza della popolazione, colpendo anche persone e beni diversi dall'obiettivo prescelto. All'esito dell'accertamento condotto, la conclusione della Corte d'assise d'appello era nel senso che, nelle teorizzazioni e nella progettazione degli attentati concepiti dalla banda armata, pur ispirati da una visione eversiva e sovversiva, non erano ravvisabili i tratti del metodo e delle modalità terroristiche che tipizzavano la figura delittuosa di cui all'art. 270 bis c.p., ma i caratteri di una violenza generica.
3.3. La Corte di merito riteneva preclusa ogni questione relativa alla sussistenza della struttura associativa e alla partecipazione alla stessa degli imputati, trattandosi di punti già decisi dalla Corte di Cassazione, ex art. 628 c.p.p., comma 2, e per effetto della regola della formazione progressiva del giudicato, disattendendo, tra le altre, le censure proposte al riguardo dalla difesa di TO. L'aggravante della finalità di terrorismo prevista dalla L. n. 15 del 1980, art. 1 veniva ritenuta inapplicabile sia al delitto di cui all'art. 270 c.p.., perché, ove ritenuta sussistente, avrebbe integrato la fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 270 bis c.p., invece non configurabile, sia ai reati diversi da quelli contestati ai capi A) e B) in virtù della stretta connessione finalistica posta tra il delitto di cui all'art. 270 c.p. e i c.d. reati-fine mediante i quali l'associazione aveva dato concretezza al piano delittuoso.
La posizione di LI LV, ampiamente sviluppata, veniva definita con la sua assoluzione in ordine al delitto di cui al capo B), per essere rimasta indimostrata la consapevolezza del medesimo di fornire, con le sue condotte, un apporto alla struttura associativa ed eversiva come qualificata ai sensi dell'art. 270 c.p.. 3.4. Era ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di PI IC - persona fisica danneggiata dal reato - considerato dall'associazione eversiva uno degli obiettivi politici da colpire per il carattere simbolico del suo ruolo dirigenziale presso l'Enav, assunto dopo l'assassinio, avvenuto il 20 maggio 1999, del giuslavorista Massimo D'Antona, che in precedenza lo ricopriva, e fatto oggetto di minacce all'integrità fisica e limitato nella sua libertà di movimento e di locomozione e nella vita di relazione, alla luce delle emergenze delle conversazioni intercettate, che venivano richiamate, e il cui contenuto era stato portato a conoscenza del predetto, sia pure in modo non dettagliato, e aveva orientato le decisioni del competente organismo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Era, in particolare, ritenuto sussistente e risarcibile il danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, eziologicamente correlato alle attività eversive degli imputati nella entità corrispondente a quella già ritenuta dal primo Giudice (centomila Euro), considerata congrua in relazione alla intensità della compressione dei diritti fondamentali e della minaccia alla integrità fisica, nonché alla durata delle attività eversive (riferite al periodo settembre 2006/giugno 2009 sulla base di circa tremila Euro al mese).
La pretesa risarcitoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (un milione di Euro) veniva ridimensionata (a quattrocentomila euro), escludendosi la risarcibilità del danno materiale, non provato, e tenendosi conto dell'avvenuta qualificazione ex art. 270 c.p. dei fatti cui era finalizzata la banda armata e dei metodi e delle modalità caratterizzanti la stessa.
In ordine al trattamento sanzionatorio erano valorizzate la gravità delle condotte poste in essere, il loro disvalore e l'intensità del dolo che le aveva sorrette, rideterminandosi le pene in relazione alla operata riqualificazione del reato più grave di cui al capo A), tenendosi conto del ruolo e della funzione rivestita da ciascuno nell'associazione, come già definiti nei precedenti gradi di giudizio, e riducendosi l'aumento per i reati ritenuti in continuazione anche in relazione alla esclusa sussistenza dell'aggravante del terrorismo.
Quanto a TO, in particolare, chiamato a rispondere quale partecipe del solo reato di cui al capo A), come riqualificato, la pena base per la banda armata era fissata nel minimo edittale di anni tre di reclusione, con riduzione ad anni due per le generiche, e con aumento di mesi due per il reato di cui all'art. 270 c.p. fino ad anni due e mesi due di reclusione.
4. I ricorsi per cassazione proposti avverso detta sentenza dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, dagli imputati RT AV, PR LL, VA FR, DI UN, IN AU, ZA FR, AN ND, IS CE e TO IA sono stati decisi da questa Corte con sentenza n. 45002 dell'11 settembre 2012. Con detta sentenza è stato, per quanto qui interessa, dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che, con il primo motivo, aveva contestato anche nei confronti di TO AV, per violazione di legge e vizio di motivazione, la qualificazione dei reati perseguiti dalla banda armata contestata al capo A) ai sensi dell'art. 270 c.p. e l'esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 15 del 1980, art. 1, con riguardo alle restanti imputazioni.
5. Con atto trasmesso a mezzo raccomandata del 17 settembre 2012, pervenuto nella Cancelleria della Corte d'assise d'appello di Milano il 28 settembre 2012, TO AV ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza d'appello del 28 maggio 2012, depositata l'11 giugno 2012 e notificata il 2 luglio 2012, e contro l'ordinanza del 15 maggio 2012, che aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione per violazione del combinato disposto dell'art. 601 c.p.p. e art. 429 c.p.p., lett. a) e l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte d'assise d'appello di Milano per violazione dell'art. 625 c.p.p. in relazione all'art.178 c.p.p., lett. a) chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e della sentenza con ogni conseguenza di legge e, in ogni caso, la riduzione della pena al minimo edittale, articolando due motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, quanto alla ordinanza del 15 maggio 2012 impugnata con la sentenza, l'incompetenza funzionale della Corte d'assise d'appello di Milano. Secondo il ricorrente, che richiama le previsioni normative degli artt. 623 e 625 c.p.p., che attengono rispettivamente all'annullamento con rinvio e agli adempimenti successivi alla pronuncia, sussiste la nullità assoluta del decreto di citazione per l'udienza del 15 maggio 2012 nel giudizio di appello, svoltosi in sede di rinvio, rilevabile anche d'ufficio.
Detto decreto è stato, infatti, emesso da parte del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Milano in data 28 marzo 2012, ovvero anteriormente al deposito, avvenuto il 2 aprile 2012, della sentenza pronunciata il 23 febbraio 2012 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, e quindi prima di essere investito del procedimento, quale giudice di rinvio, con la trasmissione degli atti del processo con la copia della sentenza, comprensiva necessariamente della motivazione, costituente parte integrante del provvedimento deliberato, e atto conclusivo della fase del giudizio. In base all'art. 625 c.p.p., comma 1, che fissa modalità tassative di trasmissione del fascicolo, come già rilevato da questa Corte con sentenza n. 4050 del 2 novembre 2000 pronunciandosi in materia di competenza del giudice di rinvio in tema di misure cautelari, gli atti devono restare presso la Corte di Cassazione finché la sentenza non sia depositata, dovendo considerarsi pendente il procedimento relativo al ricorso fino al compimento di detto atto processale, mentre l'invio del solo dispositivo al giudice del rinvio non equivale a conclusione della fase processuale, salva l'ipotesi di motivazione contestuale, nel caso di specie non ricorrente. Nè, ad avviso del ricorrente, rileva il riferimento all'art. 615 c.p.p., comma 1, contenuto nell'ordinanza del 15 maggio 2012, in quanto la pubblicazione e il deposito delle sentenze assolvono a finalità diverse: la prima conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra la decisione definitiva non più modificabile, mentre il secondo serve a mettere l'atto a disposizione delle parti e segnare i tempi della impugnazione o di altre determinazioni di ordine processuale.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, quanto alla sentenza, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e più in particolare dell'art. 270 c.p., e mancanza assoluta e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte ritenendo di non entrare nel merito della prospettata insussistenza dell'associazione eversiva e della sua partecipazione alla fattispecie delittuosa, perché già esplicitamente sancita in sede di legittimità, è incorsa nei vizi denunciati, poiché:
- esso ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di annullamento parziale del 23 febbraio 2012 è rimasto imputato del delitto di cui all'art. 270 bis c.p.;
- tale articolo, che si differenzia dall'art. 270 c.p. perché richiede la violenza terroristica, configura una ipotesi diversa di reato, a ciò conseguendo che, esclusa la sussistenza della ipotesi delittuosa contestata ai sensi dell'art. 270 bis c.p., doveva necessariamente essere verificata la sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato di cui all'art. 270 c.p.;
- non poteva, quindi, configurarsi un giudicato per una ipotesi delittuosa mai contestata, mentre la sola diversa qualificazione del fatto-reato avrebbe dovuto comportare la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio con definizione dell'intero giudizio;
- la Corte di merito, escludendo il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, doveva verificare se vi erano atti o fatti diretti e idonei a integrare la fattispecie ritenuta, in relazione alla loro adeguatezza causale e alla loro attitudine a creare situazione di pericolo del bene tutelato;
- i fatti emergenti dal carteggio processuale (abbozzato danneggiamento del palazzo dell'ENI, prospettato danneggiamento dello "sportello Marco Biagi", progetto in fieri di danneggiamento del grande magazzino Delcom, progettazione di un attentato al dirigente della Breda, prospettato danneggiamento della sede del giornale Libero, e il discusso e mai progettato attentato al professore IC) non potevano ritenersi idonei a mettere in pericolo gli ordinamenti economici e sociali dello Stato ne' tantomeno a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico.
5.3. Secondo il ricorrente, la sentenza ha anche omesso di motivare in ordine all'aumento applicato per la continuazione e alla sua entità, all'evidenza eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
2. Quanto al primo motivo, che attiene alla dedotta nullità della ordinanza del 15 maggio 2012, resa nel giudizio di appello in sede di rinvio e impugnata unitamente alla sentenza conclusiva del medesimo, si rileva che questa Corte ha già affermato che non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento, letto e depositato nella cancelleria di questa Corte e trasmesso al giudice di merito (Sez. 1, n. 45002 del 11/09/2012, dep. 19/11/2012, P.G. in proc. RT e altri).
2.1. Tale principio, che il Collegio condivide e riafferma, è in linea con i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte sul tema della scindibilità temporale tra il momento deliberativo della decisione, attestato dal dispositivo letto in udienza, o, quanto alle procedure camerali, depositato immediatamente in cancelleria e comunicato alle parti, e quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento completo di motivazione. Si è al riguardo osservato, che il dispositivo "costituisce una realtà a sè stante, diversa e dalla decisione e dalla motivazione" e avente "la sua autonomia", potendo al suo deposito in cancelleria e alle immediate comunicazioni di rito conseguire, anche prima che venga redatta la motivazione, l'effetto di rendere certo agli interessati che, entro quel termine, la decisione è intervenuta con un determinato, irreversibile contenuto, e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, dep. 03/07/1996, Moni, Rv. 205255-257), e si è rimarcato che dal contesto normativo emerge che il dispositivo rappresenta un nucleo che "costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione autoritativa" e "conferisce al provvedimento giuridica esistenza e identità", rispetto al quale la motivazione, che consiste nelle ragioni che stanno a fondamento della scelta enunciata nel dispositivo, ovvero operata nel dispositivo, ancorché successiva al decisum, "non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta ormai collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi" (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, dep. 02/06/1998, Manno e altro, Rv. 210607).
2.2. Di tali principi, affermati con riguardo alla specifica materia delle ordinanze de liberiate, si è anche sottolineata la portata più generale riferita alla possibilità e all'ammissibilità della scissione temporale fra l'autonomo momento deliberativo, che si evidenzia nel dispositivo, il quale può essere depositato immediatamente in cancelleria e comunicato agli interessati, e il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione che conclude il processo formativo della decisione (Sez. U, n. 14451 del 27/03/2003, dep. 27/03/2003, Previti, Rv. 223633, che ha applicato il principio in tema di rimessione del processo), e con riguardo agli stessi si è evidenziata la coerenza della prassi delle sezioni di questa Corte, alla cui stregua l'atto dell'immediato deposito in cancelleria del solo dispositivo risulta attestato dal provvedimento sottoscritto dal presidente del collegio sul ruolo d'udienza, sì che, qualora dalla decisione debba conseguire l'esecuzione, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo"" (art. 15, comma 2, e art. 28 reg. es. c.p.p.) al competente ufficio presso il giudice di merito (Sez. U, n. 14451 del 27/03/2003, citata;
Sez. 1, n. 45002 del 11/09/2012, citata), traendosi l'ulteriore corollario che il dispositivo immediatamente compilato a margine del ruolo di udienza e sottoscritto dal presidente prevale, in caso di difformità, rispetto a quello riprodotto nella parte finale del provvedimento successivamente redatto e depositato (Sez. 1, n 25730 del 05/06/2008, dep. 25/06/2008, Ciulla, Rv 24042; Sez.
1. n. 10278 del 25/02/2010, dep. 15/03/2010, Attanasio, Rv. 246787), e introduce, qualora sia stato disposto l'annullamento (totale o parziale) con rinvio, la nuova fase processuale (Sez. 1, n. 45002 del 11/09/2012, citata).
2.3. In tale contesto si colloca la questione, cui questa Corte ha dato coerente risposta positiva con il principio suindicato (sub 2 del "considerato in diritto"), dei poteri spettanti al giudice competente alla celebrazione del giudizio di rinvio, individuato con la sentenza di annullamento, quando al medesimo sia pervenuto il solo estratto del dispositivo prima del deposito della relativa motivazione. È, infatti, correlata all'intervento del momento deliberativo, attestato dal dispositivo, l'emissione da parte del giudice del rinvio, già individuato, del decreto di fissazione dell'udienza, il cui contenuto propulsivo e strumentale alla celebrazione del giudizio di rinvio la rende espressione di un potere neutro, esercitabile anche a prescindere dal deposito della motivazione, invece necessario quando si deve procedere alla notifica del medesimo decreto, che segna il dies a quo per la predisposizione, nelle forme e nei termini di legge, della possibili iniziative difensive.
Nella specie, il Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello, tabellarmente competente essendo stata annullata la sentenza della prima sezione della stessa Corte, ha emesso il 28 marzo 2012 il decreto di fissazione dell'udienza facendo espresso riferimento alla sentenza di questa Corte del 23 febbraio 2012, che aveva annullato parzialmente e con rinvio la sentenza impugnata, introducendo la nuova fase processuale.
2.4. Nè il ricorrente, che si è limitato a dedurre l'anteriorità della emissione del decreto di citazione a giudizio rispetto alla data del deposito della sentenza di annullamento, avvenuto il 2 aprile 2012, ed evocare riferimenti al diverso principio di diritto nella differente materia della competenza a provvedere in materia di misure cautelari nella fase compresa tra la pronunzia di questa Corte di annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti (Sez. 6, n. 4050 del 02/11/2000, dep. 30/12/2000, Di Maio, Rv. 217747), ha opposto l'anteriorità alla predetta data della notifica in suo favore dell'indicato decreto e ha dedotto alcuna lesione dei suoi diritti di difesa e, comunque, indicato, anche in questa sede, in relazione alla sua specifica posizione, quale concreto pregiudizio sia derivato a un suo interesse protetto e rappresentato la sussistenza di un interesse - concreto e attuale - alla prospettazione della eccepita inosservanza di norme processuali (Sez. U, n. 19251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235698;
Sez. 3, n. 8698 del 17/01/2008, dep. 27/02/2008, Mancini, Rv. 238995;
Sez. 1, n. 21054 del 04/03/2010, dep. 04/06/2010, UN e altro, Rv. 247573).
3. Il secondo motivo attiene alla dedotta incorsa violazione di legge e al denunciato vizio di motivazione per avere la Corte del giudizio di rinvio omesso di svolgere alcuna considerazione in ordine alla contestata sussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art.270 c.p. e alla partecipazione a essa del ricorrente, movendo dall'erroneo rilievo che la sentenza di annullamento di questa Corte aveva esplicitamente e definitivamente sancito la sussistenza dell'associazione eversiva e non individuando correttamente l'ambito del devolutum, che imponeva, al contrario, di verificare - una volta venuta meno l'ipotesi delittuosa originariamente contestata ai sensi dell'art. 270 bis c.p. - se vi fossero atti o fatti idonei a integrare l'ipotesi delittuosa, mai contestata, di cui all'art. 270 c.p. e a porre in pericolo il bene protetto da detta norma.
3.1. L'infondatezza del motivo consegue alla lettura della sentenza di annullamento, il cui dispositivo deve essere letto e interpretato congiuntamente alla motivazione che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, in quanto concorre a illustrare e chiarire i termini del devolutum e a specificare i capi e i punti su cui si è formato il giudicato (Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, dep. 14/07/2010, Ragosta, Rv. 251402; Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, dep. 19/11/2012, P.G. in proc. RT e altri, Rv. 253835). Tale sentenza, il cui dispositivo ha previsto, per tutti gli imputati, l'annullamento della sentenza impugnata "limitatamente ai capi A) e B), come loro rispettivamente ascritti", ha chiarito in più parti della motivazione (in particolare, pagg. 34-40, 43, 44, 45) e sinteticamente nella parte conclusiva (pag. 47) che il nuovo esame cui atteneva il disposto rinvio era riferito, tra l'altro, "alla imputazione del capo B) (per LI) e del capo A) (per tutti gli altri imputati) per l'esigenza di nuovo esame in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati".
3.2. Deve osservarsi in diritto che questa Corte ha precisato che, in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e "ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito a un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione" (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 16/01/1991, P.G. in proc. Agnese, Rv. 186165). L'irrevocabilità della sentenza può essere, in tal modo, "il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile e immutabile e acquista, cioè, il crisma della irrevocabilità, essendo consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio. È questo il momento in cui la res iudicanda diventa res iudicata" (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239).
La cosa giudicata si forma, in particolare, sul capo della sentenza, che - concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidente con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio sullo stesso (accertamento della responsabilità e determinazione della pena) - rappresenta l'atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo (quali l'accertamento del fatto, la sua attribuzione all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa), e può essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv. 216239, citata). 3.3. È coerente con detti principi, che attengono alla formazione progressiva del giudicato, e con la indicata specifica delimitazione del devolutum l'apprezzamento della Corte d'assise d'appello di Milano che, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto che l'oggetto del giudizio in relazione al capo A) delle imputazione riguardava solo la corretta qualificazione giuridica dei fatti eversivi cui era finalizzata la banda armata, e non il nuovo esame degli elementi costitutivi dei reati associativi contestati o dei dati probatori fondanti la responsabilità di ciascuno degli imputati.
In ordine a tali questioni, ampiamente affrontate dal precedente giudice d'appello, è stato correttamente rilevato che ostava al nuovo esame il già intervenuto parziale rigetto dei ricorsi degli imputati e specificamente dell'odierno ricorrente (pag. 34 della sentenza d'appello e pag. 35 della sentenza di annullamento), cui sono conseguite - alla luce dei richiamati principi di diritto e della conseguita irrevocabilità della sentenza per le parti diverse da quelle annullate e non necessariamente alle stesse connesse - la formazione del giudicato quanto al delitto di banda armata di cui all'art. 306 c.p., contestato al capo A), e la preclusione alla valutazione dei fatti e delle responsabilità quanto all'altra condotta associativa pure contestato al capo A), oggetto di ulteriore esame limitatamente al punto della sua qualificazione giuridica.
4. Del tutto infondato è il motivo attinente alla eccessività della pena riferita nella esposizione del motivo all'aumento applicato per la continuazione e nelle conclusioni alla pena della quale è chiesta la riduzione al minimo edittale.
L'applicazione della disciplina della continuazione ha, infatti, sotto il profilo sostanziale, l'unico limite stabilito dall'art. 81 c.p., alla cui stregua la pena prevista per il reato più grave può
essere aumentata sino al triplo. La determinazione della misura dell'aumento della pena per la continuazione, con tale limite, e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientrano nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito, anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278), ove non si discosti eccessivamente dai limiti edittali (tra le altre, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596). Nella specie, il Giudice d'appello, in coerente applicazione di tali principi e con motivazione esaustiva e logica, che si sottrarre alle generiche censure mosse, ha richiamato i parametri di cui all'art.133 c.p., comma 1, n. 1 e 2, sia nella individuazione della pena base per il delitto di cui all'art. 306, ritenuto più grave rispetto alla violazione dell'art. 270 c.p., sia nella ponderazione dell'aumento per la continuazione per detto reato, e, richiamata la qualifica di partecipe rivestita dal ricorrente nell'associazione e la valutazione della sua personalità, come descritte e risultanti nei precedenti gradi del giudizio, ha determinato la pena base per la banda armata in misura pari al minimo edittale di anni tre di reclusione, non ulteriormente discutibile e, ridotta detta pena ad anni due per le già concesse attenuanti generiche, ha determinato nella congrua misura di mesi due di reclusione l'aumento per l'art. 270 c.p.. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che si liquidano nella somma di Euro 1.800,00 (milleottocento), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013