Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale del riesame ha il dovere di prendere cognizione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia, trattandosi di attività diretta a stabilire se vi siano elementi di novità di cui tenere obbligatoriamente conto ai fini dello scrutinio della posizione cautelare, quali "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini", con la conseguenza che il difetto di esame delle stesse si risolve in un difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei parametri che legittimano la restrizione della libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2015, n. 26725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26725 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 537
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 51859/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE EO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 29-07-2014 della Tribunale della libertà di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avv. Alessandro Gaeta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Salerno, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo tribunale, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei confronti di FE EO (per i capi a e c), al quale si addebita il reato di associazione per delinquere (capo a) per aver partecipato, con numerosi altri soggetti, ad un'articolata e complessa organizzazione criminale, di carattere transnazionale, tendenzialmente stabile e permanente, con una precisa ripartizione dei ruoli, operante anche all'estero ed avente, quale oggetto sociale, la commissione, in territorio italiano ed estero, di una serie indeterminata di reati transnazionali diretti a sottrarre ingenti quantitativi di oli minerali (in particolare oli combustibili e gasolio stimati pari a 3.366.580 kg equivalenti a 3. 959.09 8,0 8 litri, di cui 142.680 kg, equivalenti a 167.79 2 litri, sottoposti a sequestro) all'accertamento o al pagamento dell'accisa realizzando altresì una pluralità di reati fine per un totale di imposte evase, allo stato accertato, pari ad Euro 3.270.380.
Al ricorrente è poi contestato in via cautelare - oltre al reato associativo - anche il reato (capo e) previsto dall'art. 110 c.p., D.Lgs. 504 del 1995, artt. 40 e 49, L. n. 146 del 2006, art. 3 poiché, in concorso con altri correi, sottraeva all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali ingenti quantitativi di gasolio, provenienti dall'estero ed illecitamente introdotto nel territorio italiano.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, ha articolato i due seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla mancata osservanza del combinato disposto dell'art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10 ed art. 123 c.p.p., comma 2, per la omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare, ex art. 306 cod. proc. pen. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Assume di avere personalmente proposto istanza di riesame in data 10 luglio 2014 allorquando gli veniva notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ai sensi dell'art. 123, comma 2, depositava nelle mani della polizia giudiziaria l'istanza di riesame che il giorno successivo veniva trasmessa al gip. Nella stessa giornata quest'ultimo ne disponeva la trasmissione al tribunale del riesame. Il timbro di ricezione della cancelleria della sezione riesame del tribunale di Salerno recava invece la data del 15 luglio 2014. Da tale data dovevano decorrere i termini per la trasmissione al tribunale della libertà degli atti che il pubblico ministero aveva posto a fondamento della richiesta di misura cautelare. Posto che la richiesta era stata formulata in data 10 luglio 2014, gli atti dovevano giungere alla cancelleria del riesame al più tardi per il 16 luglio 2014. Gli atti del procedimento venivano invece trasmessi dalla Procura della Repubblica con ritardo alla cancelleria della sezione riesame del tribunale di Salerno in data 19 luglio 2014 e dunque oltre il termine perentorio previsto dalla legge a pena di caducazione del provvedimento restrittivo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge a seguito della mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, circa le dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia nonché riguardo al motivo di gravame circa l'insussistenza delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene che il collegio cautelare ha erroneamente affermato che in sede di interrogatorio di garanzia il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Invece, il ricorrente assume di aver reso l'interrogatorio di garanzia innanzi al Gip presso il tribunale di Potenza al quale quello di Salerno aveva commesso la rogatoria. Ne consegue che il tribunale cautelare non ha preso in considerazione il contenuto dell'interrogatorio di garanzia nel quale erano stati evidenziati elementi a favore del ricorrente, i quali pertanto non sono stati del tutto pretermessi ai fini della motivazione, derivando da ciò la nullità dell'impugnata ordinanza. La quale non conterrebbe peraltro alcuna motivazione circa la posizione soggettiva del ricorrente avendo anche trascurato di valutare la produzione documentale offerta nel corso dell'udienza.
2.3. A sostegno dei motivi di ricorso, è stata prodotta documentazione allegata alla memoria così data in data 26 febbraio 2015 con l'allegata istanza di riesame formulato dal ricorrente alla polizia giudiziaria e dell'interrogatorio di garanzia fono registrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al primo motivo va osservato che, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, nel caso in cui l'impugnazione cautelare sia presentata, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., comma 2, dall'indagato in stato di arresto, perché attinto da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, all'ufficiale di polizia giudiziaria e trasmessa ad una autorità giudiziaria diversa da quella competente, il termine di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, decorre dal giorno in cui la richiesta è
effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente. Nel caso di specie, l'istanza di riesame è stata trasmessa alla cancelleria del Gip e da questa al tribunale della libertà in data 15 luglio 2014 e gli atti sono pervenuti in data 19 luglio 2014 e pertanto nel termine di cinque giorni dalla richiesta di trasmissione all'autorità procedente.
3. Quanto al secondo motivo, risulta che il ricorrente ha reso l'interrogatorio di garanzia in data 16 luglio 2014, difendendosi nel merito e fornendo la propria versione difensiva, mentre il Collegio cautelare, nell'ordinanza impugnata, ha affermato che il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere, non prendendo quindi in considerazione l'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. L'art. 309 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 16, comma 3, prevede l'obbligo di trasmettere al giudice del riesame anche tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini ed è incontestabile che tra questi rientrino, almeno in linea di principio, le dichiarazioni rese dall'indagato in occasione del c.d. interrogatorio di garanzia soprattutto quando l'atto abbia, come nella specie, un contenuto astrattamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. Ne consegue che, a prescindere dalla successiva valutazione circa il contenuto di detto atto, una volta che lo stesso sia stato trasmesso al giudice del riesame, la cognizione da parte di quest'ultimo è doverosa, siccome diretta a stabilire se vi siano elementi di novità di cui tenere obbligatoriamente conto ai fini dello scrutinio della posizione cautelare, sicché un difetto di cognizione in relazione ad elementi di cui è obbligatorio tenere conto si traduce in un difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei parametri che legittimano la restrizione della libertà personale.
Non avendo il tribunale cautelare tenuto conto dell'interrogatorio di garanzia, da ciò consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015