Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2000, n. 4050
CASS
Sentenza 2 novembre 2000

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La competenza a provvedere in materia di misure cautelari nella fase compresa tra la pronunzia della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti (che comprendono, ai sensi dell'art. 625 primo comma cod. proc. pen., copia della sentenza di annullamento), permane ai sensi dell'art. 91 disp. att., in capo al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che, fino a quando la trasmissione degli atti non avviene, il procedimento relativo al ricorso per cassazione deve considerarsi pendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2000, n. 4050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4050
    Data del deposito : 2 novembre 2000

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