Sentenza 2 novembre 2000
Massime • 1
La competenza a provvedere in materia di misure cautelari nella fase compresa tra la pronunzia della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti (che comprendono, ai sensi dell'art. 625 primo comma cod. proc. pen., copia della sentenza di annullamento), permane ai sensi dell'art. 91 disp. att., in capo al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che, fino a quando la trasmissione degli atti non avviene, il procedimento relativo al ricorso per cassazione deve considerarsi pendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2000, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 02/11/2000
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. " TE CI " N. 4050
3. " GI MB " REGISTRO GENERALE
4. " GI LL " N. 8362/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di AI NI
avverso L'ordinanza del tribunale del riesame di Milano in data 20.1.2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Caso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso - FATTO
Di AI NI e Di AI RA ricorrono avverso l'ordinanza del tribunale di riesame di Milano, con la quale è stato rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo necessario al deposito della sentenza da parte della Corte d'appello di Milano.
I Di AI avevano eccepito che l'ordinanza era stata emessa da Corte incompetente, poiché a seguito dell'intervenuto annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa dalla Corte milanese, competente ad emettere il provvedimento di sospensione dovesse essere la Sezione della Corte d'appello di Milano designata per il giudizio di rinvio e non quella che aveva emesso la sentenza annullata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Il tribunale del riesame ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di sospensione dei termini di custodia, in quanto nel momento in cui è stato emesso il provvedimento medesimo gli atti del processo non erano stati ancora trasmessi alla Corte d'appello di Milano e non era stata ancora designata la nuova Sezione competente per il giudizio di rinvio. La competenza, pertanto, permaneva in testa alla Sezione che aveva emesso la sentenza annullata.
DIRITTO
Ricorrono i Di AI denunciando violazione degli artt. 25, co 1, Cost., 279, 291 cod. proc. pen. e 91 norme d'att. stesso codice, nonché illogicità della motivazione.
Sostengono i ricorrenti che dopo la pronuncia della sentenza di annullamento e rinvio da parte della Suprema Corte, il procedimento non può più considerarsi pendente in Cassazione onde la competenza a decidere spetta alla designanda Sezione della Corte d'appello per il giudizio di rinvio. Avvalora tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, il fatto che nelle more della decisione della IV Sezione della Corte d'Appello di Milano sull'istanza del P.G. di sospensione dei termini, la difesa aveva presentato un'istanza di scarcerazione e il Primo Presidente della Corte di Milano aveva disposto l'assegnazione dell'istanza medesima alla 1^ Sezione della Corte medesima.
Il ricorso non è fondato.
Va innanzitutto osservato, in fatto, in ordine all'ultimo rilievo dei ricorrenti, che l'istanza di scarcerazione, che il Primo Presidente avrebbe assegnato ad altra Sezione, risulta presentata in data 15. 12.1999, dopo che la richiesta di sospensione dei termini era stata avanzata dal P.G. alla Sezione che aveva emesso la sentenza impugnata (3.12.1999) e dopo che il relativo provvedimento era stato emesso da detta Sezione (6.12.1999).
Ritiene questa Suprema Corte che il problema del momento in cui cessa la competenza della Corte d'Appello che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per cassazione e inizia la competenza della Corte d'Appello designata per il giudizio di rinvio, vada risolto in base alle norme del codice di procedura penale che regolano la materia. Tali norme sono l'art. 279 cod. proc. pen., l'art. 91 norme di attuazione nonché gli artt. 590, 623 e 625, co 1^, stesso codice. Stabilisce l'art. 279 c.p.p. che in ordine alle misure cautelari provvede il giudice che procede. L'art 91 norme att. prevede che, durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso la sentenza. Il problema è quello di stabilire il momento fino al quale il ricorso deve considerarsi pendente, che deve coincidere col momento in cui sorge la competenza del giudice di rinvio in caso di annullamento.
Ad avviso di questa Corte la chiave di soluzione del problema è offerta dall'art. 590 cod. proc. pen., letto in combinazione con gli artt.623 e 625, 1^ comma, cod. proc. pen.
Invero, l'art. 590 dispone in materia di impugnazioni che al giudice dell'impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento. L'art. 623 dispone, in caso di annullamento con rinvio, la trasmissione degli atti al giudice competente;
e, l'art. 625, dettato proprio per gli adempimenti conseguenti alla sentenza di annullamento con rinvio - ed è il caso che ne occupa -, dispone che "la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio". Mentre le precedenti norme fanno sempre riferimento alla "trasmissione degli atti" come momento che separa le distinte fasi della pendenza del procedimento, quest'ultima disposizione (art. 625, co 1^) precisa senza ombra di equivoci che gli atti debbono essere trasmessi al giudice che deve procedere al nuovo giudizio con la copia della sentenza (di annullamento e rinvio). Se ne deduce che gli atti devono restare presso la Corte di cassazione finché la sentenza medesima non sia depositata. È ovvio, quindi, che fino a quando il predetto atto processuale - non certo di secondaria importanza - non venga compiuto il procedimento relativo al ricorso deve considerarsi pendente;
per cui ai sensi dell'art. 91 norme di attuazione provvede in ordine alle misure cautelari il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nella fattispecie, essendo ancora il ricorso pendente in cassazione, la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione dei termini di custodia apparteneva alla Sezione della Corte d'appello di Milano che ha emesso la sentenza annullata, e cioè quella che nel caso "de quo" ha provveduto.
La soluzione di cui sopra oltre che essere basata sulle norme richiamate, appare anche corrispondere ad una ragione pratica. Invero, fino a quando gli atti non vengono trasmessi al giudice che deve procedere al nuovo giudizio, questo giudice non ha alcuna conoscenza degli atti medesimi;
mentre è proprio il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato quello che ha piena conoscenza degli atti e di tutta la vicenda processuale;
e, quindi, può provvedere sulle istanze in materia di misure cautelari pendente il processo in cassazione.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, norme att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2 Novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2000