Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportatO nel provvedimento depositato da quello immediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente, che prevale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 10278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10278 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - ORDINANZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 637
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 43484/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AU N. IL 22/01/1967;
avverso la sentenza n. 43969/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 09/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. SALVI Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso perché si faccia luogo alla correzione.
OSSERVA
Premesso che con sentenza, deliberata il 9 luglio 2009 e depositata il 3 settembre 2009, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato AU AS avverso l'ordinanza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, 30 ottobre 2008, di rigetto della mozione del giudicabile per la celebrazione del giudizio col rito abbreviato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende;
Rilevato che, tuttavia, il dispositivo del provvedimento depositato recita: "La Corte Prima Sezione Penale dichiara ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende";
Rilevato che con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione, 1 dicembre 2009, è stato promosso di ufficio il procedimento per la correzione della sentenza in parte de qua;
Rilevato che sono stati eseguiti gli adempimenti di rito;
Considerato che il dispositivo redatto a margine del ruolo di udienza e sottoscritto dal presidente recita correttamente: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende".
Considerato che questa Corte, con riferimento ai propri provvedimenti camerali, ha fissato i principi di diritto della autonoma rilevanza giuridica della deliberazione collegiale, siccome estrinsecata nel dispositivo immediatamente compilato a margine del ruolo di udienza e sottoscritto dal presidente (Sez. Un., 27 marzo 2003, n. 14451, Previti, massima n. 223633) e, conseguentemente, della prevalenza - in caso di difformità -del ridetto dispositivo contenuto nel ruolo di udienza, rispetto a quello riprodotto nella parte finale del provvedimento successivamente redatto e depositato (Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 25730, Ciulla, nella parte motiva);
Considerato che, comunque, il contesto della sentenza camerale (dichiarativa della inammissibilità del ricorso perché proposto contro ordinanza inoppugnabile) rende assolutamente palese il lapus calami incorso nella stesura della sentenza colla pretermissione delle prime due lettere "in" del complemento predicativo dell'oggetto della prima proposizione del dispositivo;
Considerato che, pertanto, deve provvedersi alla correzione nei sensi stabiliti infra in dispositivo.
P.Q.M.
Letti e applicati gli artt. 130, 547 e 625-bis c.p.p., corregge il dispositivo della sentenza 9 luglio 2009, n. 33895, siccome depositata il 3 settembre 2009, nel senso che là dove si legge:
"Dichiara ammissibile il ricorso" si deve, invece, leggere e intendere "Dichiara inammissibile il ricorso"; e, per l'effetto, dispone che la cancelleria annoti il presente provvedimento, per estratto, in calce alla ridetta sentenza e, in esito alla esecuzione della correzione, formi copia autentica della sentenza così corretta e la trasmetta, per l'unione agli atti restituiti, alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010