Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37687 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
LU Ramacci Cinzia Vergine Ubalda Macri' Pia Verderosa
37687-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
RI BO
ha pronunciato la seguente
Relatore
Sent. n. sez. 1583/2025 UP - 05/11/2025 R.G.N. 22890/2025
sul ricorso proposto da
SENTENZA
SA AN, nato a [...] il [...] RI NA, nata a [...] il [...] NO SC, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Napoli
diffusiona def prijeci provvedimento mellare le generale altri deti identificat a norma dell'art. 52 Age 1983 quent
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luana Marian
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI BO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi;
udito l'avv.to Maturo, che insiste per l'accoglimento del ricorso udito l'avv. Walter Mancuso, che deposita memoria e conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 29 maggio 2024 del Tribunale di Nola che aveva dichiarato AN SA, SC NO e NA RI responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 40 cpv. 609-bis, 609-octies, 609-ter, comma
primo n. 1 e 5, e comma secondo, 612-ter, comma terzo, cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, i due imputati costringevano la minore SA CH a vedere video porno, a subire toccamenti, a toccare loro i genitali e a subire atti sessuali completi, mentre l'imputata, madre della persona offesa, si faceva fotografare a letto con la figlia e con il SA, riprendeva con il telefono le scene a sfondo sessuale, inviandoli ai due imputati, con le aggravanti di essere stato commesso il fatto dalla madre in danno di minore infraquattordicenne, attraverso strumenti informatici e telematici, e li aveva rispettivamente condannati, applicata la diminuente dell'art. 89 cod. pen. all'imputata, madre della persona offesa, alla pena di quattordici anni di reclusione, di anni otto anni e sei mesi di reclusione e di anni dodici anni di reclusione oltre pene accessorie, misure di sicurezza e risarcimento del danno da determinarsi in separato giudizio - assolveva AN SA e NA RI dal delitto di cui all'art. 612-ter cod. pen. per non aver commesso il fatto e, esclusa per i predetti imputati l'aumento della continuazione, rideterminava la pena per il primo in anni 13, mesi sei di reclusione, e per la seconda in anni otto di reclusione mesi sei, confermando nel resto. Avverso la sentenza indicata in epigrafe hanno proposto ricorso i difensori dei tre imputati.
2. Il difensore di AN SA ha dedotto tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 81 cpv, 40 cpv. 609-bis, 609-octies, 609-ter, comma primo n. 1 e 5, e comma secondo, 612-ter, comma terzo, cod. pen. e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittoria, e manifesta illogicità in punto di sussistenza dei reati, carenza dell'elemento materiale e piscologico. Si deduce che la Corte di appello non ha spiegato quali fossero le prove della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, laddove nell'incidente probatorio la minore ha escluso di aver subito atti sessuali contemporaneamente dai due imputati. Si osserva che non è stata adeguatamente analizzata la perizia informatica sul dispositivo sequestrato all'imputato da cui emergeva, in una chat di whatsapp, il tenore affettuoso dei messaggi inviati dalla persona offesa al ricorrente, a riprova della mancanza di costrizione, minaccia e violenza. E' stata obliterata la consulenza ginecologica che escludeva la costrizione della minore a subire rapporti anali. Sulla scorta di questi elementi, non considerati dai giudici di merito, si deve desumere l'assenza dell'elemento materiale dei delitti attribuiti, su cui la Corte di
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appello non si è pronunciata, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado. La Corte di appello, si afferma, nulla ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento piscologico del delitto. Si deduce anche che i fatti andrebbero inquadrati, eventualmente, nella fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 192, comma 1, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di violazione di legge e di motivazione. Si rappresenta che con la sentenza impugnata il giudice di appello non ha proceduto a rispondere in modo congruo e logico alle singole doglianze prospettare dall'appellante ma si è limitato ad enucleare le risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado. Si era rappresentato che la persona offesa ha offerto un racconto frammentario, illogico ed incoerente, e dunque non credibile. A ciò si aggiunge la mancanza di riscontri esterni (si cita Sez. 6, n. 21482 del 2015) posto che non vi sono testimoni oculari dei fatti denunciati, non vi sono evidenze scientifiche e/o mediche atte a provare le gravissime e protratte violenze denunciate, non riscontrate dai sanitari che per primi visitarono la minore. Illogicamente è stata ritenuta attendibile la minore, senza tenersi conto delle censure mosse nell'atto di appello. Si è fondata la pronuncia di condanna ritenendo credibile la persona offesa, nonostante le contraddizioni, l'interesse all'esito del processo, essendosi costituita parte civile e la mancanza di riscontri 2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio eccessivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove Il comportamento dell'imputato che si è sottoposto ad esame avrebbe dovuto indurre a concedere le circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte non motiva.
3. Il difensore dell'imputata NA RI si è affidato ad un unico motivo con il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il perito nominato dal Tribunale di Nola l'imputata è affetta da una disabilità intellettiva medio-grave, non acquisita ma congenita, a fronte di una cartella clinica che attesta che nell'anno 2019 il disturbo si è aggravato ed è divenuto "disturbo cognitivo grave con disturbi del comportamento", confermato da chi successivamente ha avuto in cura l'imputata, compresa la Casa circondariale ove è detenuta.
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Dunque, la diagnosi dell'imputata è cronica e, ciò nonostante, la Corte di appello si sofferma su altro, ossia la condizione di analfabetismo e la forte deprivazione ambientale. A questo si aggiunge che la struttura carceraria ove l'imputata è detenuta dà conto del fatto che la stessa, come riportato dalla Corte di appello, non è in grado di cogliere il disvalore morale o sociale delle proprie azioni, riuscendo a riconoscere solo le emozioni primarie e non anche quelle secondarie o complesse. A fronte di molteplici accertamenti medici, che danno conto di una capacità di intendere e volere grandemente scemata, ridotta ai minimi termini, la Corte di appello motiva in modo contraddittorio ritenendo che l'imputata fosse in grado di comprende il disvalore di quanto effettuato, diversamente da quanto dichiarato dal perito, il cui esame, per stralcio, viene riportato. Si chiede pertanto di annullare la sentenza al fine di procedere ad un nuovo giudizio di appello con una nuova perizia medico legale per accertare la capacità processuale dell'imputata, con nomina di un nuovo consulente che accerti lo stato di salute mendarle e l'infermità della stessa.
4. Il difensore di SC NO si è affidato a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e processuale ed in particolare degli artt. 190, 234, 195, 507 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata acquisizione e valutazione di un video contenuto in una pen-drive prodotta ed alla omessa rinnovazione dell'istruttoria, mediante l'escussione del teste SC CH, padre della bambina In primo grado era stato chiesto di escutere il padre della bambina, che non figurava tra i testi, neanche come persona offesa e su questo il Tribunale non si pronunciava, con violazione del diritto di difesa, dedotta con il gravame, unitamente alla mancata acquisizione, da parte del Tribunale di una pen-drive contenente la registrazione di una conversazione tra il padre e la figlia prima di una delle udienze, che la difesa aveva chiesto di acquisire come "documento" e che il Tribunale non aveva acquisito, ritenendo che non vi fosse certezza sulla provenienza del documento, anche alla luce dei rapporti tra il padre della ragazza e l'imputato, che avevano portato ad un aggravamento della misura. Su questi motivi di gravame la Corte di appello, con motivazione incongrua, si pronunciava negativamente, ritenendo irrilevanti tanto l'audizione quanto l'acquisizione del video, che non veniva neanche visionato. L'omessa valutazione delle istanze difensive, si afferma, influisce direttamente sulla congruità e correttezza logico giuridica della motivazione e, a sostegno di quanto affermato, si riportano alcune pronunce di legittimità.
4.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata presenta una motivazione illogica, incoerente e manifestamente irragionevole in ordine alla pretesa "irrilevanza" del video e della testimonianza del padre della persona offesa. La Corte di appello si è riportata alla motivazione della sentenza di primo grado senza tenere conto dei motivi di appello, in cui si era evidenziata l'omessa valutazione di elementi probatori favorevoli all'imputato, rispetto ai quali la Corte di appello si era limitata ad effettuare una mera sintesi rappresentativa.
4.3 Con il terzo motivo la difesa lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 612-ter cod. pen. ed erronea applicazione della norma incriminatrice per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo;
vizio di motivazione per omesso esame di elementi decisivi, illogicità e apparenza della motivazione con riferimento alla mancata disanima di quanto emerso dal dato tecnico-informatico in quanto la "diffusività" risulta esclusa dagli accertamenti eseguiti sui dispositivi e sul cloud associati all'imputato e dal mancato accertamento della volontà di arrecare nocumento alla persona video-ripresa. Si rappresenta che l'unico invio del video raffigurante il coimputato con due soggetti di sesso femminile era funzionale a denunciare i fatti, che le analisi forensi sul dispositivo non hanno evidenziato alcun contenuto sessualmente esplicito, né tracce di trasmissioni multiple, né prove di una diffusione a una pluralità di soggetti;
la frase allegata al video (vedi cosa fa qua questo di Palma») non presenta elementi linguistici offensivi, denigratori o minatori;
nessun elemento oggettivo consente di ricondurre l'invio all'imputato ad una condotta penalmente rilevante, mancando sia il fatto tipico della diffusione, sia il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare un nocumento alla persona rappresentata. Su questi motivi di gravame nulla dice la Corte di appello, che si è limitata a confermare la condanna dell'imputato.
5. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore della Repubblica ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Si premette che le doglianze, lamentando il difetto di motivazione, sostanzialmente censurano la valutazione del compendio probatorio e dunque un vizio non denunciabile. Si afferma che le critiche contenute nei ricorsi siano inidonee a configurare il vizio motivazionale rilevante ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen. in quanto si limitano ad esaltare presunte isolate aporie motivazionali, omettendo di confrontarsi con il ragionamento probatorio nel suo complesso, che nelle due pronunce conformi di merito ha valorizzato la credibilità della minore persona offesa, per come corroborata dai plurimi riscontri acquisiti al processo, tra cui anche i messaggi a lei inviati dal primo imputato, i video e le immagini
fotografiche, le dichiarazioni confessorie rese dalla madre, la certificazione medica
in atti.
Quanto alla mancata acquisizione del video che documentava una conversazione intercorsa tra la minore e il padre, nonché l'esame di quest'ultimo, si osserva che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, situazione, questa, che non sussiste nel caso in esame, come emerge dalla congrua e logica motivazione del giudice di merito. Manifestamente infondato è anche il motivo in ordine all'imputabilità della madre della persona offesa, in quanto le doglianze risultano meramente avversative a fronte di una motivazione completa fondata sulle conclusioni del perito nominato dal Tribunale ritenute non superate da quelle rese dal CT di parte, medico legale con una competenza generica sui profili della capacità di intendere e di volere. Quanto al trattamento sanzionatorio, la dosimetria ritenuta dal giudice di appello appare corretta, in ragione del disvalore delle condotte. 6 Ha depositato in udienza memoria di replica il difensore di SC NO nella quale si afferma che non vi è alcuna richiesta di rivalutazione del merito, come affermato dal Procuratore generale, in quanto i vizi denunciati (diritto alla prova, motivazioni apparenti, omissioni di esame di elementi decisivi, travisamento del contenuto di atti processuali) sono propri del giudizio di legittimità e si insiste sui singoli motivi di doglianza, evidenziando i vizi in cui è incorsa la Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso, con riferimento a tutti e tre i ricorsi, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. "doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso richiami a quest'ultima sia nell'adozione degli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). Le due pronunce formano infatti un unico complesso motivazionale, nel quale i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dai singoli appellanti con
criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, tenendo conto che i motivi di gravame, illustrati nella prima parte della decisione della corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi, se non con riferimento all'audizione del padre della minore e all'acquisizione della video registrazione di una conversazione tra i due (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di "doppia conforme" cfr. le già citate Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
1.1 Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado si integrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01). Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o ha prospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, per relationem;
mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, come nel caso della perizia nei confronti dell'imputata ma anche nel caso della rinnovazione della prova testimoniale del padre della minore e della acquisizione della pen-drive, la Corte di appello le ha compiutamente analizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso, oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01, anche le conformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 256435- 01 e Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, [...], Rv. 255392-01).
1.2 Versandosi, come detto, in una ipotesi di cd. "doppia conforme", va per completezza chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...], Rv. 254988-01), situazione, questa, che non si ravvisa nel caso in esame, in cui, come si vedrà, non si ravvisano, nel complesso, vizi di motivazione che inficiano la tenuta della decisione stessa.
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1.3 Tanto premesso, i ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate
2 Il ricorso proposto da AN SA è nel complesso manifestamente
infondato.
2.1 Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente riguardando la motivazione della decisione e la asserita omessa considerazione delle deduzioni difensive a confutazione ed essi sono inammissibili, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in punto di credibilità della persona offesa e di responsabilità penale dell'imputato, ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede sostanzialmente riproposti nei medesimi termini. La Corte di appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ha risposto alle doglianze difensive dando conto del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (di cui la difesa riporta brevi stralci dell'incidente probatorio, relativi alla contestuale presenza dei due imputati, estrapolate da tutta, la più ampia deposizione resa in quella sede), dei video e delle foto acquisite nel corso delle indagini, a conforto di quanto raccontato dalla minore ed ha analizzato quanto da lei esposto, non smentito dagli esiti della consulenza ginecologica, pervenendo, in termini congrui e giuridicamente corretti, ad un giudizio di credibilità ed attendibilità delle deposizione, che nel caso in esame è riscontrata anche dalle dichiarazioni confessorie della madre. Cosi facendo, la Corte di appello ha applicato correttamente i principi espressi da questa Corte quando la principale, se non esclusiva, fonte di accusa sia la vittima del reato, rispetto alla quale va comunque e sempre rammentato che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575). Parimenti alcuna censura può essere mossa alla decisione assunta dalla Corte di appello laddove, nel confermare la condanna per il delitto di violenza sessuale di gruppo, con abuso della condizione di inferiorità psichica della vittima, costretta a subirli, ha escluso -che i fatti potessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., su cui nuovamente il ricorrente insiste, nonostante
la corretta decisione assunta sul punto dalla corte territoriale (e dal giudice di primo grado). A fronte dunque di una decisione che ha analizzato tutti i punti di doglianza e che risulta corretta, e di quella, conforme, assunta in primo grado, il ricorso si risolve nel prospettare, ancora una volta, una diversa valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con conseguente inammissibilità delle doglianze, che chiedono a questa corte una diversa valutazione delle risultanze acquisite, non consentita (cfr, tra le varie, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, [...], Rv. 235716-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [...], Rv. 276567 -01).
2.2 Inammissibile è anche il terzo motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, su cui, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la Corte di appello si pronuncia (pag. 19 e 20) con una motivazione priva di profili di illogicità e giuridicamente corretta, avendo rilevato che l'intensità del dolo manifestato nelle condotte delittuose, il gravissimo pregiudizio causato alla libertà sessuale della minore, la qualità dell'atto compiuto, il grado di coartazione psicologica esercitato sulla vittima, l'entità della compressione non potessero consentire alcun beneficio per contenere la pena, mancando anche l'allegazione di concreti ed adeguati elementi a favore degli imputati, che non hanno mostrato alcuna revisione critica.
3 Inammissibile è anche il ricorso proposto dalla difesa di NA RI.
3.1 Va sul punto richiamato quanto sopra affermato in ordine alla "doppia conforme": tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di appello motivano, in termini assolutamente corretti, sulla sussistenza del vizio parziale di mente, che il difensore contesta, affermando, sostanzialmente, l'inattendibilità della perizia effettuata e, dunque, la sussistenza di elementi che dovrebbero condurre a dare luogo ad una nuova perizia che dimostri, in definitiva, il vizio totale di mente della madre della piccola vittima e la sua non imputabilità. A sostegno di quanto affermato si indicano una serie di elementi di fatto (quali, a titolo esemplificativo, il messaggio inviato dall'imputata, la diagnosi cronica o no della stessa), che, in tesi, sono indicativi della assenza di imputabilità, censurando di manifesta contraddittorietà la motivazione della Corte di appello che ha invece, con metodologia assolutamente corretta, fatto proprie le conclusioni del
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perito, aggiungendo, ad ulteriore fondamento di quanto da lui affermato, alcune osservazioni - quali la condizione di analfabetismo, la forte deprivazione ambientale, l'incidenza del disturbo sulla sfera della sessualità e sulle emozioni primarie che confortano la diagnosi del perito (e non sono smentite da quanto affermato dal medico nominato dalla Direzione sanitaria del carcere ove l'imputata è detenuta) e che risultano immuni da vizi logici e prive di aporie.
3.2 L'accertamento in punto di imputabilità compiuto dai giudici di merito e le conclusioni cui essi sono giunti, fondate sulle valutazioni scientifiche elaborate dal perito, non smentite da altri elementi che le rendano inattendibili, giuridicamente corrette oltre che sorrette da argomentazioni logiche e razionali, porta a ritenere inammissibile il motivo proposto, in applicazione del principio, cui questo Collegio aderisce, secondo cui in tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, poiché la Corte, verificata la correttezza metodologica dell'approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un accertamento in fatto, esso non è sindacabile se congruamente argomentato (Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, [...], Rv. 287327-01; in termini conformi, Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, [...], Rv. 276151-01; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262722-01).
4. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da SC NO.
4.1 Inammissibili sono i primi due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente afferendo a richieste di rinnovazione dell'istruttoria avanzate dalla difesa del ricorrente (una, inerente la produzione e acquisizione, come documento, di una videoregistrazione tra la minore e il di lei padre, intercorsa quasi al termine del processo di primo grado, prima di una delle ultime udienze;
l'altra, l'escussione testimoniale del padre della persona offesa) e alla motivazione reiettiva adottata dai giudici di merito.
4.1 Va premesso, in tema di prova documentale, che nel giudizio di appello, l'acquisizione della stessa, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, [...], Rv. 280504 - 01; in termini conformi, Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 11/05/2015, P.C. in proc. Scarano Rv. 268848-01).
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Parimenti, con riferimento alla prova testimoniale di cui si chieda la rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., questa Corte ha condivisibilmente affermato che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello ai sensi della citata disposizione - alla quale il giudice può ricorrere solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, cioè quando i dati probatori già acquisiti siano incerti o quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza la decisione in ordine alla relativa richiesta non può essere subordinata al giudizio sull'attendibilità delle prove richieste, che va necessariamente espresso soltanto dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio (Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282728-01).
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Presupposto, dunque, perché possa procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria, sia nel caso di prova documentale che nel caso di prova dichiarativa, è quanto affermato in una risalente, e mai contraddetta, decisione di questa Corte, secondo la quale alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, [...], Rv. 256228-01).
4.3 Nel caso di specie alcuna censura può essere mossa ai giudici di merito che, nel contraddittorio tra le parti, hanno affermato, con riferimento alla videoregistrazione della conversazione tra la minore e il padre, intercorsa al termine del giudizio di primo grado e di cui la parte ha chiesto la acquisizione come documento, la scarsa attendibilità della stessa, posto che di essa non si conosceva la provenienza e, con riferimento alla escussione testimoniale del padre della minore, la mancanza di rilievo ai fini probatori oltre alla non decisività di entrambe le prove, di cui si chiedeva la rinnovazione, alla luce del materiale probatorio in atti e del loro asserito contenuto, in tal modo concludendo, in termini congrui e privi di vizi di logicità, per la irrilevanza e non decisività tanto della prova documentale, quanto di quella dichiarativa, di cui la parte chiedeva la rinnovazione. Così facendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, con conseguente inammissibilità delle doglianze oggetto dei primi due motivi di ricorso.
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4.4 Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento al delitto di cui all'art. 612-ter cod. pen., posto che nei confronti del ricorrente (e unicamente nei suoi confronti) la Corte di appello ha confermato la dichiarazione di responsabilità, a differenza di quanto deciso per gli altri due imputati, che sono stati assolti, in secondo grado, per non aver commesso il fatto. Premesso che in relazione alla asserita assenza di diffusività, la doglianza risulta tardiva, in quanto non devoluta al giudice dell'appello ma prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, con evidente interruzione della catena devolutiva (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627-01), nessuna censura può essere mossa ai giudici di appello, che, sulla base degli accertamenti in fatto di loro esclusiva pertinenza, hanno ritenuto integrato il reato, nella sua componente oggettiva e in quella soggettiva, riportandosi a quanto affermato sul punto dal Tribunale (viene in rilievo, come detto, una "doppia conforme"), non smentito dalle mere asserzioni difensive (ossia che l'inoltro sarebbe stato privato, senza alcuna finalità di nuocere alla persona offesa), nuovamente reiterate in questa sede, senza un efficace confronto con quanto affermato, in termini congrui e giuridicamente corretti, dai giudici di merito. Come noto, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
5 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen, in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
6. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025.
Il Consigliere estensore RI BO
Il Presidente
LU MA
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Depositata in Cancelleria
Oggi.
19 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOIUDIZIA
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