Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto diritto di ritenzione8 05 8 / 0 1 Contratto di deposito ONE Composta dagli Ili mi Sigg - Presidente R.G.N. 17147/98 Dott. Francesco SABATINI Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Cron.18551 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere 2921Rep ✗ Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 08/02/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CONTRA SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE ESSEMME DI NZ ER C SAS, con sede in per diritti L. ka 1-4-GIU. 2001 IL CANCELLAS Napoli, in persona di NZ YH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell'avvocato CARLO GAGLIARDI, che la difende, 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DF454059 TR TO PA (già TR TO PA), in persona OF454060 del Presidente Signor LD NA Luca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato NZ MARONE, che la2001 269 difende anche disgiuntamente all'avvocato R pu MONTEFERRARIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 275/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 20/02/98 e depositata il 09/03/98 (R.G. 1516/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Carlo GAGLIARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ottobre del 1970 la società Hesco Italiana s.p.a. oggi società LD NA s.p.a. la quale si avvaleva in Napoli della ditta RI MA e LI s.a.s. (oggi Essemme s.a.s. di NZ Maya- s.r.
1. n.hofer) come agente, vendeva alla ditta GE 403 abiti confezionati, che consegnava in data 9.10.1970. La acquirente ditta GE, con lettera raccomandata del 13.10.1970, contestava la merce, assumendo che es- sa non era conforme alla commissione, e si dichiarava in attesa di ricevere istruzioni per la resa. Nella stessa data anche l'agente ditta MA 2 ри segnalava alla società alienante che la ditta acquiren- te aveva contestato la fornitura e richiedeva essa pure istruzioni, significando che la ditta GE aveva, a sua volta, chiesto di ricevere l'autorizzazione а re- stituire la merce. In data 27.10.1970 la società alienante si riserva- va di accertare se la contestazione fosse fondata prima di autorizzare la resa. In data 3.11.1970 la ditta GE sollecitava il ri- tiro della merce e, dopo pochi giorni, comunicava alla società fornitrice di avere consegnato gli abiti in confezione all'agente ditta MA, che accettava la consegna dandone comunicazione telefonica alla società LD NA, la quale diffidava l'agente dal prende- re in consegna la merce. Ne nasceva, a seguito di decreto ingiuntivo richie- sto dalla società fornitrice per il pagamento del prez- ZO, una controversia con la ditta GE, all'esito del- la quale la Corte d'appello di Torino dichiarava risol- to il contratto di compravendita. Successivamente, nell'anno 1979, la società Trabal- do NA, che dopo la risoluzione del contratto non aveva ottenuto la restituzione della merce, di questa chiedeva il sequestro conservativo, che otteneva ma non poteva eseguire, in quanto l'ufficiale giudiziario non 3 ри rinveniva nei locali della ditta MA i beni da assoggettare alla misura cautelare. Con citazione del 7.11.1984 la società MA e LI s.n.c. conveniva in giudizio, innanzi al tribuna- le di Biella, la società LD NA s.p.a. per ot- tenerne la condanna al pagamento della somma di lire 66.578.400, а titolo di corrispettivo del deposito presso i suoi locali degli abiti, oggetto della compra- vendita risolta. In riconvenzione, la società LD NA s.p.a. reclamava la restituzione del valore della merce, che non era stato possibile assicurare al sequestro. L'adito tribunale, con sentenza depositata il 19.4.1995, rigettava la domanda principale e, in acco- glimento della riconvenzionale, condannava la società MA a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di lire 8.097.243, maggiorata della rivaluta- zione e degli interessi, oltre le spese di causa. Sulla impugnazione della società Essemme s.a.s. di V. MA e C., nella quale si era trasformata la società MA, la Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 9.3.1998, confermava il rigetto della domanda principale e, in parziale accoglimento dell'appello, riduceva la somma dovuta alla società LD NA s.p.a.. 4 ри I giudici di appello ai fini che ancora interes- ' consideravano che la ditta MA non era sta- sano, ta mai autorizzata dalla società LD NA a rice- vere in deposito, nel suo interesse, la merce dalla ditta GE;
che la circostanza era emersa dal comples- so delle prove orali e documentali;
che la stessa ditta MA non si era comportata in modo coerente con la funzione di asserita sua opera di facilitazione della restituzione della merce alla società venditrice;
che era, perciò, sicuramente priva di fondamento la pretesa al compenso per il deposito;
che l'obbligo risarcitorio della società appellante concretava un debito di valo- suscettibile, perciò di rivalutazione. re, Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- illustrato anche da memoria, la società Essemme SO, s.a. s., che affida la impugnazione a tre mezzi di do- glianza. Resiste con controricorso la società LD NA s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunciando i vizi di omessa motivazione della impugnata sentenza ed omes- SO esame di un punto decisivo della controversia la società ricorrente assume che, dovendo essere pacifica la sussistenza tra le parti di un contratto di deposito 5 ри (che non richiede il consenso scritto delle parti e che, potendo essere concluso per "facta concludentia", può essere costituito non solo dal proprietario, ma an- che da un terzo detentore interessato alla cosa deposi- tata, quale nella specie la ditta GE s.r.l.), i giu- dici di merito avrebbero dovuto riconoscerle il giusto compenso e disattendere la domanda riconvenzionale nei suoi confronti. Aggiunge la società ricorrente che, agli atti di causa, non esisteva la prova che la merce non fosse più nella disponibilità di essa depositaria, giacchè, di contro alla presunzione negativa derivante dal mancato rinvenimento da parte dell'ufficiale giudi- ziario in sede di esecuzion della disposta misura cau- telare nonché della denunzia di un furto di parte dies- sa, esisteva la relazione di perizia, che dava atto proprio della suddetta attuale disponibilità da parte sua. Con il medesimo mezzo di doglianza e in ragione sempre della asserita sussistenza del contratto di de- posito, la società ricorrente, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia, altresì, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1766 e segg., 2756 e 2761 cod. civ. nonché la insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, per non avere il giudice di 6 ри merito considerato che essa depositaria poteva tratte- nere presso di sé la merce, con diritto al relativo compenso, in virtù della ritenzione e del privilegio spettanti al depositario. La censura, nel suo complesso, non è fondata. La Corte torinese - con motivazione compiuta, logi- ca e corretta - ha escluso la sussistenza di un con- tratto di deposito, avente ad oggetto la merce venduta dopo che ne era stata contestata da parte dell'acquirente la qualità, negando, altresì, che po- tesse ravvisarsi, nella specie, la ipotesi negoziale del deposito effettuato anche nell'interesse del terzo ai sensi dell'art. 1773 cod. civ., alla stregua delle seguenti circostanze di fatto: - a) non vi era la prova che la società alienante LD NA s.p.a. avesse mai autorizzato per iscritto l'agente MA ad accettare la restituzio- ne della merce;
-b) i testi indotti dalla LD NA s.p.a. avevano escluso in modo rigoroso ogni altra sua auto- rizzazione all'agente al ritiro della merce;
-c) alla prova orale assunta nell'altro processo non poteva attribuirsi peso eccessivo, in quanto detto processo era funzionalmente orientato ad accertare se la LD NA s.p.a. avesse esattamente adempiuto 7 ри la prestazione cui si era obbligata a favore della Gei- CO s.r.l.; -d) il contenuto della missiva 25.11.1971 spedita dalla LD NA s.p.a. alla ditta MA era univocamente nel senso che non vi era stata tra esse nessuna convenzione "ex recepto"; -e) la ditta MA non aveva neppure dimostrato essersi comportata in modo coerente con l'asserita di sua qualità di depositaria, giacchè non aveva mai ri- chiesto che la LD NA s.p.a. riprendesse la merce. -La conclusione del giudice di merito, secondo cui è sicuramente priva di fondamento ed in parte contrad- dittoria ogni pretesa avanzata dalla ditta MA in virtù di contratto di deposito, non è, pertanto, censu- rabile in questa sede, essendo essa sorretta da un ineccepibile “iter" argomentativo circa la insussisten- za, tra la LD NA s.p.S. e la ditta MA, di un contratto di deposito avente ad oggetto la merce consegnata dall'acquirente GE s.r.l.. Invero, nella accertata situazione di fatto di cui innanzi, la società LD NA non risulta mai es- sere stata deponente della merce in custodia alla ditta MA né in altro modo risulta avere assunto, ri- spetto al preteso deposito da altri concluso, la quali- 8 ри D tà di terzo interessato, ai sensi ed agli effetti della ipotesi negoziale di cui all'art. 1773 cod. civ., per avere comunicato al depositante ed al terzo la sua ade- sione al contratto;
senza dire che anche in tale secon- do caso, data la prevalente riconducibilità del deposi- to nell'interesse del terzo alla disciplina della sti- pulazione a favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), il terzo interessato, che non è parte del contratto e non può pretendere la restituzione della cosa, non è tenuto neppure per l'eventuale corrispettivo spettante al de- positario. L'accertata insussistenza del contratto di deposito esclude, di conseguenza, che la società ricorrente sia titolare di un diritto di ritenzione della merce (art. 2756, comma 3°, cod. civ.) conseguente al privilegio spettante per il credito del depositario (art. 2761, comma 3° cod. civ.) ed in detta valutazione resta as- sorbito l'esame della doglianza relativa alla violazio- ne delle norme suddette ed al denunciato vizio di moti- vazione sul punto. Poiché alla società ricorrente non può essere rico- nosciuta la ritenzione della merce nella insussistenza di valido contratto di deposito avente ad oggetto la medesima merce, è infondato anche il secondo motivo del ricorso, con il quale, in relazione alla domanda ricon- 9 pur venzionale accolta nei suoi confronti, la società ri- corrente denuncia l'errore del giudice di merito sul presupposto della legittimità del suo comportamento di rifiutare la consegna dei beni sino a quando non le fosse stato riconosciuto il compenso "ex recepto". Con il terzo motivo di impugnazione, infine, la ri- corrente società deduce che i giudici di appello non avrebbero dovuto rivalutare la somma dovuta alla Tra- baldo NA s.p.a. trattandosi di importo liquidato per danni da inadempimento, i quali andavano valutati con la limitazione della prevedibilità ex art. 1225 cod. civ., la cui prova è a carico del creditore. I giudici di appello hanno chiarito che, trattando- si di debito di valore, il capitale risarcitorio di lire 1.720.664 alla data del maggio 1975 doveva essere rivalutato secondo gli indici ISTAT e sull'importo ri- valutato dovevano essere calcolati gli interessi nella potendo misura annua del cinque per cento, in siffatta misura presuntivamente ed equitativamente calcolarsi anche il mancato guadagno. Il criterio seguito dal giudice di merito è confor- a quanto questo giudice di legittimità ha già stabi- me lito (Cass. sez. un., 17.2.1995, n. 1712), secondo in- dirizzo espressamente richiamato dalla impugnata sen- tenza e dal quale non è ragione di discostarsi. 10 ри Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire...191.000, oltre lire 4.000.000 (quat- tromilioni) per onorario. Roma, 8 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зири амија altia IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 14 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 60000 COMA 2 31 GEN: 2007 ..A..UFFICIO Regi o in dola € 16010 3330 Cantaremonta (10) al n. Sur Rospine. De Corvida diziari (Dr. M. RACC CHIM) 11