Versione
9 agosto 2019
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17 dicembre 2025
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Art. 612-ter.
(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
((La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali)) .
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
((La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali)) .
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Commentari • 474
- 1. Revenge porn e sexting: la tutela dell’immagine nell’era dei social networkSharon Serena Felaco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 293.1104
[…] introdurre nel codice penale la fattispecie delittuosa della diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti ex articolo 612 ter c.p ., […] comporterebbe un implicito assorbimento della fattispecie di cui all'articolo 612 ter primo comma c.p . il cui trattamento sanzionatorio è più considerevole. […] Alla medesima pena soggiace chi ai sensi del secondo comma dell'art 612 ter c.p . avendo ricevuto o comunque acquisito dalla vittima immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, […] Sicché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'ipotesi di diffusione del materiale pornografico prodotto dalla vittima ricada nell'ambito della fattispecie dell'articolo 612 ter comma 2 c.p […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 165
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8204Provvedimento: […] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2025, il Tribunale di Pesaro, quale giudice dibattimentale monocratico, ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento penale a carico di AN De EO, imputato del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto e punito dall'art. 612-ter cod. pen. All'imputato è contestato di avere, senza il consenso della persona offesa, AI CO, inviato a una terza persona, FE IA TA NE,Leggi di più...
- luogo di consumazione·
- competenza territoriale·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- diffusione illecita immagini sessualmente esplicite·
- art. 612-ter cod. pen.·
- privacy·
- reato istantaneo·
- art. 8 cod. proc. pen.·
- art. 24-bis cod. proc. pen.·
- art. 9 cod. proc. pen.