Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2015, n. 7772
CASS
Sentenza 11 dicembre 2015

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Massime1

La richiesta di proroga delle intercettazioni da parte del pubblico ministero deve essere formulata entro un termine che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato, con conseguente inutilizzabilità, ex art. 271, comma primo, cod. proc. pen., delle captazioni allorquando il provvedimento autorizzativo si discosti da detta scansione temporale. (Fattispecie di nuova proroga di intercettazioni, richiesta ed autorizzata prima ancora che iniziasse il periodo di tempo coperto dalla proroga precedente).

Commentario1

  • 1Ragionevole dubbio, quale motivazione? (Cass. 10093/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2015, n. 7772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7772
Data del deposito : 11 dicembre 2015

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