Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
La richiesta di proroga delle intercettazioni da parte del pubblico ministero deve essere formulata entro un termine che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato, con conseguente inutilizzabilità, ex art. 271, comma primo, cod. proc. pen., delle captazioni allorquando il provvedimento autorizzativo si discosti da detta scansione temporale. (Fattispecie di nuova proroga di intercettazioni, richiesta ed autorizzata prima ancora che iniziasse il periodo di tempo coperto dalla proroga precedente).
Commentario • 1
- 1. Ragionevole dubbio, quale motivazione? (Cass. 10093/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2015, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
7 7 72/ 1 6 W REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA NICOLA MILO Dott. - Consigliere - 2286 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE-Rel. Consigliere - N. 41914/2015 Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA N. IL 03/05/1972 avverso l'ordinanza n. 432/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 01/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto ANIELLO che ha chiesto l'ammullecunto en vivo. Udit i difensori Avv. Giuseffe BELCASTRO e ow. Angelo Ricelo che meus bens l'ece nto del verso. Я RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1.6.2015, il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione a seguito di - istanza di riesame proposta nell'interesse di MA RC avverso il provvedimento emesso il 28.8.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria con il quale al predetto è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ha confermato detta ordinanza che ha riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso MA in ordine al reato di cui all'art. 416bis cod. pen., per partecipazione ad una associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, alla sua articolazione costituita dalla cosca OM>> di Siderno.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di MA RC.
3. Con atto a firma dell'avv. GI BELCASTRO, si deduce:
3.1. Violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125,271,292,546, comma 1, lett. e), e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato avrebbe omesso di dare risposta a specifiche censure difensive in ordine alla inutilizzabilità di atti di indagine - ora rendendo motivazione apparente, ora illogica e contraddittoria - dei quali avrebbe, poi, fatto erroneamente uso. In particolare:
3.1.1. Con riferimento al decreto di convalida delle intercettazioni ambientali sull' autovettura in uso a MA LV con RIT 1876/2009 del 19.9.2009 mancherebbe idonea motivazione sia in ordine alla sufficienza indiziaria, sia alla necessità>> dello strumento intercettivo, evidenziandosi con il richiamo per relationem della informativa di p.g. quanto al primo profilo - la centratura su MA EN senza alcuna -quanto al secondo verifica al riguardo e solo la utilità>> dello strumento azionato. Il Tribunale, in relazione al primo aspetto avrebbe travisato il contenuto della deduzione difensiva riferita all'assenza di riscontri sul trasporto del MA rispondendo soltanto sulla bastevolezza della circostanza del trasporto del predetto da parte di G MA LV e nessuna motivazione avrebbe fornito sulla seconda deduzione relativa al requisito della necessità delle captazioni, limitandosi a ribadire la maggior idoneità di tale mezzo e nonostante i presupposti di fatto delle captazioni (il trasporto del RI LV e 1 la partecipazione di questi ad un pranzo in odor di mafia) fossero stati acquisiti con mezzi investigativi diversi da quello intercettivo.
3.1.2. Quanto ai decreti di proroga di dette intercettazioni - segnatamente con riferimento ai primi cinque decreti - generica sarebbe la risposta offerta dal provvedimento impugnato. La reiterazione dei due citati elementi fattuali posti a base della prima proroga non potrebbe fondare lo scopo tipico degli atti di proroga successivi;
inoltre, non emergerebbe - dalle informative che hanno dato luogo alle proroghe la necessità del - prosieguo intercettivo, ma solo la sua utilità. Quanto all'ottavo decreto del 25.5.2010, nuovamente emesso sulla base della reiterazione delle due circostanze originarie, alla deduzione difensiva del ricovero di EN MA in ospedale a partire dal 15.5.2010 (e fino alla sua uscita per decesso il 15.6.2010) - che avrebbe reso inverificabile il presupposto del trasporto -, il Tribunale nulla dice. Anche sulla nona proroga del 15.6.2010 l'argomento speso dal Tribunale non può essere condiviso, in quanto il decesso del MA avrebbe dovuto attivare l'immediata revoca delle intercettazioni, venendo a mancare il presupposto sulla base del quale erano state disposte.
3.1.3. Le captazioni ambientali di cui al RIT 951/2009 (progr. 2762 e 2763 del 22 agosto 2009) sono inutilizzabili per la illegittimità della terza proroga concessa mentre il relativo periodo non era corrente: mentre era ancora in corso il periodo relativo alla prima proroga (5/25 luglio 2009), la proroga in questione è stata ottenuta il 24 luglio, con decorrenza dal 14 agosto, termine finale della seconda proroga. Secondo il ricorrente, l'obbligo di motivazione in relazione alla persistenza delle condizioni legittimanti l'attività di captazione non consentirebbe la proroga di un termine non ancora corrente.
3.1.4. In relazione alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI ST - perché rese oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari il Tribunale avrebbe -, erroneamente fatto ricorso all'art. 238 cod. proc. pen. per escluderla, posto che dette dichiarazioni non sono prova>> proveniente da altro procedimento, anzi non apparterrebbero ad alcun procedimento penale provenendo come si desume dal provvedimento del P.M. di inserimento atti da un fascicolo iscritto a mod. 45, il cui contenuto è Я sottratto a qualsiasi verifica giurisdizionale.
3.1.5. In relazione alla eccepita inesistenza delle dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia in data 12.9.2012, il Tribunale avrebbe travisato la censura difensiva finalizzata alla declaratoria di inefficacia 2 della misura essendosi utilizzate a fondamento della ordinanza -dichiarazioni a carico del MA pacificamente non presenti in atti risultando incongrua la risposta secondo la quale non era stata eccepita la veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.
3.2. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., 125,273,292, comma 2, lett. c) e c) bis, 546, comma 1, lett. e), è 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, illogica e contraddittoria, quando non mancante su punti decisivi in ordine al quadro indiziario con riferimento alle proposte deduzioni difensive. In particolare con riguardo ai facta concludentia:
3.2.1. In relazione alle intercettazioni ambientali del 22 agosto 2009, prog. 2762 e 2763 - sgomberato il campo, dallo stesso Tribunale, dall'assunto secondo il quale la declinazione delle cariche mafiose era avvenuta in presenza del ricorrente la interpretazione del restante contenuto è - frutto di una premessa secondo la quale se un sodale parla di fatti di 'ndrangheta con altro soggetto, allora quest'ultimo non può che essere un intraneus. Si tratterebbe solo di una regola logica indebitamente trasmutata in massima di esperienza con la quale il Tribunale ha evitato di affrontare le censure difensive volte a considerare diversamente dall'impostazione dell'accusa fatta propria dal Giudice - il contenuto intercettivo in ragione della sola contiguità del ricorrente ad ambienti criminali, per essere figlio del defunto boss EN AC;
versione difensiva la cui persuasività - non smentita dal Tribunale - era idonea a far sì che il ragionevole dubbio cautelare non potesse essere superato.
3.2.2. In relazione alle intercettazioni di cui al RIT 1876/09 prog. 2738 e 2740 del 22.6.2010, con riferimento al viaggio a Monasterace in occasione del ferimento di NZ AL, resterebbe inspiegato per quale motivo - - dall'appartenersi il ferimento al novero dei fatti di faida e dalla intraneità di LV MA alla societas - discenda l'intraneità del ricorrente, mancando l'attribuzione a questi di una qualsiasi condotta e non potendosi ricavare per le ragioni già prime esposte dalla - applicazione della medesima regola di esperienza già censurata.
3.2.3. Quanto alle censure difensive mosse sulle dichiarazioni di GI Я ST, il Tribunale offrirebbe una motivazione fondata su elementi meramente congetturali, in alcuni casi, ed illogici in altri. Innanzitutto, nessuna motivazione avrebbe offerto il Tribunale sulla attendibilità soggettiva del dichiarante;
inoltre, nessun elemento logico è avanzato in relazione al fatto che il MA si fosse dovuto presentare a colui che 3 rappresentava il vertice della omonima cosca opposta come un : i amico>> per conoscere della sua appartenenza alla 'ndragheta. Nessuna giustificazione vi sarebbe, infine, in ordine alla attualità della informazione legata, invece, ad un episodio, privo di qualsiasi - specificità, avvenuto in carcere 20 anni addietro. Quanto all'indicazione circa specifici episodi in cui il TA avrebbe interloquito con il ricorrente su circostanze relative alla faida di Siderno, essa sarebbe del tutto priva di riferimenti al verbale di cui si tratta.
3.3. Violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 111 Cost., 125, 546 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari ed alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica. In particolare, il rigetto della posizione difensiva circa la rescissione di ogni legame con il territorio poggia su un errore di fatto proveniente da una congettura secondo la quale l'allontanamento del ricorrente sarebbe solo frutto necessitato dalla sottoposizione alla misura di prevenzione personale. Assunto, oltretutto, smentito dal provvedimento giudiziario del 30.3.2006, che la difesa produce, secondo il quale il trasferimento in Milano è stato autorizzato su richiesta dello stesso MA. Nulla risponde il Tribunale alla deduzione difensiva che faceva leva sull'assenza di fatti delittuosi a carico del ricorrente a partire dall'agosto 2010; come pure alla dedotta immediata operatività della novella all'art. 309 cod. proc. pen. con riferimento al dedotto difetto di autonoma valutazione in punto di esigenze cautelari. In relazione alla § sollecitata questione di costituzionalità, il Tribunale la travisa: la figura partecipativa avanzata dalla sentenza rescindente fa venir meno la ragione della presunzione di legge circa la congruità della sola misura inframuraria, affiancando la fattispecie a quella del concorrente esterno o all'autore del delitto aggravato ex art. 7 I. n. 203/91. 3.4. Con atto integrativo il medesimo difensore deduce violazione del principio di diritto statuito dalla sentenza rescindente ed omessa motivazione anche in relazione a censure difensive. Tanto in considerazione del preminente rilievo - correlato al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente sulla tipologia partecipativa a tempo determinato che avrebbe dovuto avere il profilo del tempus fissato al - ch giugno 2009, rispetto all' azione cautelare del P.M. di sei anni successiva. Di tale aspetto il Tribunale non avrebbe tenuto alcun conto.
4. Con atto a firma dell'avv. Angelo Riccio si deduce: valutazione eViolazione del diritto di difesa ed omessa 4.1. motivazione sulle doglianze e sugli elementi di prova forniti dalla difesa. 4 Il Tribunale avrebbe omesso totalmente di considerare le doglianze proposte dallo stesso difensore nella memoria difensiva depositata all'udienza del 28.5.2015 con i relativi allegati. E, in particolare, in relazione alle errate trascrizioni delle intercettazioni che hanno indotto false rappresentazioni indiziarie sia in relazione al dialogo tra MA e OM, sia in relazione al viaggio a Monasterace, rispetto al quale non emerge che il ferimento del AL sia collegato alla c.d. faida dei boschi>, non essendo considerate le dichiarazioni rese alla difesa da LI DO né il documentato sradicamento territoriale del ricorrente, trasferitosi a Milano dal 2006. Ancora, non sarebbe stato considerato il dedotto difensivo circa la insussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari come documentate. In particolare, il Tribunale non spiegherebbe, con motivazione logica, perché il viaggio a Monasterace avrebbe contribuito al perseguimento degli scopi dell'associazione. Illogica sarebbe la valutazione delle dichiarazioni del TA, del tutto inidonee a fondare l'indizio cautelare. Violazione degli artt. 273, 274, 275, 292 e 309, comma 9, cod.
4.2. proc. pen. e vizio della motivazione. Il Tribunale avrebbe tentato di sanare i vizi della motivazione della ordinanza genetica in ordine alla : necessità della autonoma valutazione di indizi ed esigenze e dagli elementi a favore dell'indagato - in violazione del nuovo art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. In particolare, sarebbe del tutto omessa la valutazione: - del compendio documentale offerto dalla difesa a riprova del pluriennale distacco territoriale del ricorrente e della sua avvenuta rieducazione, dopo l'espiazione della risalente condanna;
del tempo trascorso dalla asserita commissione del fatto risalente al 2009 ed al 2010, eccependosi un bis in idem rispetto alla pena già scontata;
- della possibile alternativa di misure meno afflittive;
- della sproporzionatezza della misura applicata rispetto alle emergenze;
- dell'assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di pericolo di fuga. Violazione degli artt. 272, 292 cod. proc. pen. e 416bis cod. pen.
4.3. e vizio della motivazione in ordine alla partecipazione associativa desunta illogicamente dalle sole captazioni del 22 agosto 2009 e 22 giugno 2010, dialoghi occasionali che non integrano la condotta ascritta, esulando il relativo contenuto in ogni caso da qualsiasi scopo ascritto al contesto associativo. Con memoria per avv. Angelo RICCIO si deduce: 4.4. 4.4.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'asserita missione di pace a Monasterace dalla quale a parte la mancata realizzazione del 5 -preteso scopo non potrebbe desumersi la appartenenza mafiosa del ricorrente non essendo funzionale alla esistenza ed al rafforzamento del vincolo associativo né tantomeno al perseguimento degli scopi associativi di tipo mafioso. Il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di considerare la divergente trascrizione delle captazioni ambientali del 22 giugno 2010 e che l'iniziativa, dallo stesso OM GI, non è sentita come affare della cosca.
4.4.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni di TA GI. Non potrebbe desumersi la intraneità mafiosa del ricorrente dal suo essersi qualificato come un amico>> dinanzi al dichiarante nel corso della carcerazione. Inoltre, si segnala la contaminazione del dichiarante che non poteva conoscere di fatti successivi alla sua prigionia, quale la presenza del ricorrente a Milano.
4.4.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle conversazioni intercorse tra CR RC e GI MM. La massima di esperienza posta a base della valutazione del Tribunale sarebbe smentita dalla diverse assoluzioni avvenute in vari processi, dove si è dimostrato che OM GI parlava spesso di 'ndrangheta con persone estranee alla associazione e per questo assolte con formula piena. Così i due occasionali e brevi colloqui tra il ricorrente ed il OM non realizzano l'espressione di alcuna condotta tipica valutabile ai sensi dell'art. 416bis cod. pen., né risulta che il ricorrente abbia mai conseguito alcun utile illecito proveniente dal contesto al quale è stato infondatamente ritenuto partecipe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo relativo al decreto di convalida delle intercettazioni ambientali sull'autovettura in uso a MA LV (RIT 1876/2009 Я del 19.9.2009) - è infondato. Va premesso che il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal 2.1. giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto (Sez. 4, n. 6222 del 19/12/2008, Cirianni e altri, Rv. 243768). 6 È noto che in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, 2.2. quali quelle oggetto delle captazioni di specie, l'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 n. 152 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria riguardo soprattutto ai presupposti: l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche e/o ambientali viene concessa solo quando esse appaiano necessarie (e non "indispensabili"), in presenza di sufficienti (e non "gravi") indizi di reato, per lo svolgimento delle indagini (e non per la loro "prosecuzione"). Inoltre, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è 2.3. legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l""iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233). Osserva la Corte che, alla stregua dei principi richiamati, è infondata la 2.4. deduzione difensiva in ordine al presupposto della sufficienza indiziaria rispetto alla idoneità giustificativa espressa dal provvedimento impugnato, fondata sull'utilizzo dell'autovettura in questione da parte di MA EN, ritenuto il contabile della locale di 'ndrangheta di Siderno sulla base di una conversazione ambientale all'interno della lavanderia Ape Green'> di OM GI detto U mastru>>. Su detta autovettura egli era trasportato dal fratello MA LV anch'egli indagato, risultato partecipe di un pranzo in odor di mafia - per effettuare terapie mediche a seguito di autorizzazione da parte della A.G. ad allontanarsi dal luogo ove era in detenzione domiciliare. Quanto al profilo della necessità captativa, la deduzione è infondata, in quanto la risposta data dai giudici di merito in ordine alla natura più idonea del mezzo a carpire i colloqui che sarebbero intervenuti rispetto al contesto 'ndranghetistico ipotizzato al di là della espressione verbale utilizzata esprime adeguatamente il giudizio circa Я la necessità del mezzo investigativo autorizzato.
3. Il secondo motivo, relativo alle proroghe delle intercettazioni, è infondato. Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all' intercettazione 3.1. di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione (Sez. 7 1, n. 2612 del 20/12/2004, Tomasi ed altri, Rv. 230453). E ciò perché l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una "minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originario" (Cass., Sez. 1, 22 dicembre 1998, Laghi;
Id., Sez. 6, 5 ottobre 1994, Celone, CED 201852). Pertanto, è del tutto corretto il rigetto della deduzione difensiva che fa 3.2. leva sulla giustificazione data dai decreti di proroga circa la permanenza dei presupposti di fatto documentata dalle informative alle quali i provvedimenti fanno rinvio che avevano presieduto alla emanazione del decreto originario sia in termini di sufficienza indiziaria che di necessità delle captazioni. Risulta - invece - generico l'assunto relativo al decreto di proroga del 25.5.2010 con riferimento all'avvenuto ricovero di EN MA, in ordine al quale non si deduce né la contestuale conoscenza da parte dell'A.G. né, ancor di più, la sua irreversibilità; come pure generico è l'assunto difensivo in relazione al successivo decreto del 15.6.2010, emanato lo stesso giorno del decesso del predetto.
4. Il terzo motivo, relativo alla terza proroga delle intercettazioni ambientali con RIT 951/2009, è inammissibile. Ritiene la Corte che al principio di diritto, secondo il quale la richiesta di 4.1. proroga delle intercettazioni da parte del pubblico ministero deve essere formulata entro un termine che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa e in corso e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone e altri, Rv. 256041), consegue la inutilizzabilità ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen. delle captazioni, quando il provvedimento autorizzativo si discosti da detta scansione temporale. Si bes verifica, in tal caso, violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, che prevede come l'ipotesi generale dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. - la proroga per periodi successivi >>, in rapporto all'obbligo di costante verifica della permanenza dei presupposti che hanno giustificato la originaria autorizzazione del mezzo captativo. Verifica che non può dirsi effettuata rispetto ad un periodo non ancora corrente, rispetto alla rigorosa prevista scansione temporale, che intende assicurare la necessaria correlazione tra il momento valutativo ed il periodo temporale rispetto al quale esso è esercitato.
4.2. Purtuttavia, non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità di una prova che richiedono, al di 8 là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice del merito (Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012 Rv. 253798 Lubiana); ancora, Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C. e altro, Rv. 250263, ha ribadito il principio ed ha chiarito che < Ciò solo considerando che l'inutilizzabilità, intesa come inidoneità dell'atto a spiegare validamente la sua funzione probatoria in forza di un divieto stabilito dalla legge, può essere dedotta e rilevata in ogni stato e grado del procedimento sempre però che il relativo accertamento non richieda valutazioni di fatto soggette al previo e naturale vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito. Nè potrebbe essere utilmente chiamato in causa il precetto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2, in forza del quale possono superarsi i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell'impugnazione, oltre che per le violazioni di legge non deducibili in grado d'appello, anche per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nel senso che la detta previsione deve raccordarsi con la natura propria del giudizio di legittimità, che, come confermato sistematicamente dall'art. 569 c.p.p., comma 3, non tollera diretti apprezzamenti di fatto sostitutivi della sede naturale del merito (Sez. 6^, 12 settembre 2010, Rallo)>>. Con particolare riferimento alla inutilizzabilità dei risultati delle 4.3. intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, è stato affermato che essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione si fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264518). Nella specie, la eccezione di inutilizzabilità alla quale è sotteso un 4.4. Я complessa scansione del accertamento di fatto correlato alla proposta per la prima volta procedimento delle proroghe captative - è dinanzi a questo Giudice di legittimità, non essendosi verificato alcun contraddittorio dinanzi al giudice di merito in relazione ai presupposti di fatto sulla base dei quali la eccezione è svolta, limitandosi - per di più - oggi la difesa ad una informale allegazione di documenti. Di qui l'inammissibilità della proposta questione. 4.5. 9 5. Il quarto motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GI TA - in quanto assunte oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari - è infondato. Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza 5.1. dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527).
5.2. Pertanto, corretta è la giustificazione fornita dal provvedimento impugnato in ordine alla esclusione della dedotta inutilizzabilità, trattandosi di verbale di dichiarazioni acquisito in altro procedimento e, pertanto, al di fuori dell'approfondimento della notizia di reato in relazione alla quale i termini si assumono scaduti. Dovendosi riconoscere natura procedimentale anche al fascicolo iscritto a mod. 45 - che ben può avere ad oggetto indagini volte alla acquisizione di una notizia di reato e la cui natura non dipende dalla sua sottoposizione al- vaglio giurisdizionale. -6. Il quinto motivo legato all'inesistenza al compendio dichiarativo del TA delle dichiarazioni che attingono il ricorrente - è infondato. In materia di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 309, 6.1. commi 5 e 10, cod. proc. pen., la quale prescrive che in seguito alla presentazione dell'istanza di riesame siano trasmessi al tribunale competente, a pena di inefficacia della misura cautelare applicata, gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non va intesa formalisticamente, nel senso che la mancata trasmissione al tribunale di uno qualsiasi degli atti presentati dal p.m. al g.i.p. in occasione della richiesta della misura determini automaticamente l'inefficacia di quest'ultima, dovendosi escludere tale effetto quando Я siano stati trasmessi al giudice del riesame gli atti posti a base del provvedimento impugnato, ovvero il contenuto di essi sia integralmente ricostruibile sulla base degli atti trasmessi (Sez. 3, n. 376 del 25/01/2000, Gas Z., Rv. 216967).
6.2. Pertanto,-non ponendosi alcuna questione circa l'omessa trasmissione di dette dichiarazioni al Tribunale in quanto non trasmesse neanche al 10 G.I.P. emittente -, è corretta la risposta fornita dal Tribunale secondo la quale le pertinenti dichiarazioni del TA erano ricostruibili sulla base di quello che era stato riportato nella richiesta del P.M. e trascritto dal Giudice, senza che alcuna contestazione al riguardo della loro effettiva esistenza fosse stata formulata dalla difesa, anche rispetto alla indubbia facoltà di verifica difensiva mediante la richiesta di copia.
7. Le deduzioni difensive proposte da entrambi gli atti di ricorso ivi comprese quelle articolate con la citata memoria difensiva - aventi ad oggetto la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili. Quanto alla deduzione in rito circa la violazione del novellato art. 309, 7.1. comma 9, cod. proc. pen. (secondo motivo atto per avv. RICCIO) ' : questa Corte ha già precisato che la normativa introdotta con la legge n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, ma adegua la formulazione delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario che la ordinanza di custodia cautelare abbia comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 6 n. 40978 del 05/09/2015 n.m.). Ancora, Sez. 6 n. 45934 del 22.10.2015, n.m., ha osservato che è nel sistema il principio secondo il quale l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le autonome ragioni che ne giustificano le decisioni e la novella introdotta dalla L. n. 47/2015... esplicitando la necessità di autonoma valutazione » del decidente nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore elemento del contenuto della motivazione del provvedimento impositivo. Così, non ogni rinvio per relationem o, ancora, per «incorporazione>> al quali è, pertanto, tutt'ora legittimo - ricorrere - induce l'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice emittente, la cui mancanza, ai sensi dell'art. 309, comma 9 u.p., comporta irrimediabilmente l'annullamento da parte del Tribunale della Я ordinanza che ne è affetta>. Ma < non ogni punto rilevante per la decisione deve essere nuovamente riscritto ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti (Cass. Sez. VI, n. 40978 del. 05/09/2015, De Luca, n.m.) ed una motivazione che riporti il contenuto informativo esposto nella richiesta del P.M. può soddisfare l'obbligo della motivazione per rendere edotto il destinatario della ordinanza dei presupposti di fatto della misura applicata, laddove - al contrario il 11 mero rinvio alle prospettazioni dell'accusa non è sufficiente a dimostrare l'esercizio del potere-dovere in ordine alla valutazione del detto contenuto informativo>>. Pertanto, la deduzione mossa dalla difesa in ordine alla insussistenza 7.2. della autonoma valutazione della ordinanza genetica è generica non indicando se ed in quali termini sia mancata detta valutazione sia mancata, mentre è manifestamente infondata quella che si fonda sulla esclusione della possibilità di una integrazione della motivazione del primo provvedimento da parte del Tribunale del riesame. Quanto alla dedotta illogicità della valutazione indiziaria, va premesso 7.3. che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e); cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima Я ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567). Ancora in tema di difetto di motivazione, il giudice di merito non ha 7.4. l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali 12 ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L., Rv. 216367).
7.5. Inoltre, la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere dedotta quale vizio di motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e sia stata data spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate con motivazione congrua (Sez. 2, n. 852 del 24/02/1998, Ermini O, Rv. 212556).
7.6. Sul piano indiziario, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, Addante e altri, Rv. 238839). In particolare, con riferimento al fenomeno mafioso 'ndraghetistico, sono stati ritenuti elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza G dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915); così, è stato affermato integrare la gravità indiziaria il contenuto di riservate conversazioni oggetto di captazione tra componenti qualificati dal sodalizio e a conoscenza dell'organigramma criminale, laddove taluno sia indicato 13 come attualmente associato, con la specificazione del grado rivestito ("santista") e del ruolo esercitato ("maestro di buon ordine") (Sez. 1, n. 21229 del 24/02/2011 Marzano Rv. 250294; Sez. 1, Sentenza n. 20563 del 13/04/2011, Palmanova, Rv. 250296); come pure nel caso in cui uno degli interlocutori indichi il proprio figlio come soggetto intraneo al sodalizio specificando che questi era "attivo" in una "ndrina minore" ancorché non ancora dotato della "santa" (Sez. 1, n. 27171 del 21/03/2013, MM). Ritiene la Corte che la ordinanza si sia posta nell'alveo di legittimità 7.7. richiamato ed abbia espresso, pertanto, un giudizio incensurabile in questa sede circa la valenza gravemente indiziante-della appartenenza mafiosa del ricorrente-dei colloqui riservati, captati presso la lavanderia "Ape Green"" il 22 agosto 2009 (prog. nn. 2762 e 2763 - v. pg. 13 e ss. della ordinanza), tra lo stesso ricorrente e OM GI detto il mastro>>, esponente apicale della associazione criminale. Emergendo, nell'ambito di tali colloqui, la attiva interlocuzione dello stesso MA dimostrativa anche delle sue autonome conoscenze dei temi mafiosi affrontati nonché della permanenza di rapporti anche attraverso la disponibilità da lui espressa al capo clan OM a soddisfare prospettive da questi rappresentate legate ad affari illeciti al nord (dirà il ricorrente .. ma sapete cosa è la sopra? La sopra o fate con le persone giuste, altrimenti vi arrestano dalla mattina alla sera>>, promettendo comunque il suo interessamento). Ed il provvedimento impugnato ancora senza vizi logici respinge le argomentazioni difensive circa la diversa chiave di lettura>> delle conversazioni, sul rilievo da un lato che non si tratta affatto di argomenti di dominio - - pubblico se pur connessi con dinamiche criminali, ma piuttosto di fatti specifici che attengono ad importantissime questioni associative riguardanti anche distinte locali di ndrangheta, quali quelle di Mammola e TT e dall'altro che è lo stesso OM GI ad aver manifestato di non condividere determinate informazioni sulle dinamiche h Si interne dell'associazione, névaffrontare tematiche ad essa relative, con soggetti che non ne fossero intranei ("attivi"). Del pari va detto in relazione alla valenza indiziante desunta dalle 7.8. captazioni riferite al viaggio del OM GI e del ricorrente a Monasterace in data 22.6.2010 (v. pg. 20 e ss. della ordinanza impugnata) a seguito del ferimento a colpi di arma da fuoco di EN AL. Anche per questo aspetto, la Corte, senza vizi logici, innanzitutto correla argomentatamente il ferimento del AL 14 alla c.d. faida dei boschi>> sulla base della duplice convergente considerazione della sua collocazione spazio-temporale e delle reazioni dello stesso OM GI e di MA LV rispetto a tale avvenimento. Quest'ultimo, infatti, chiede al primo che già si era mosso autonomamente, mostrando che si trattava di un fatto di interesse della cosca un suo intervento a difesa del giovane ferito. Conseguentemente considera la valenza indiziante del coinvolgimento del ricorrente che non conosce lo stesso AL nel viaggio - deciso dallo stesso OM ed al quale egli prende parte, ben consapevole delle pericolose dinamiche sottese, essendo a conoscenza di una precedente iniziativa presa al riguardo dallo stesso OM e da MA LV. Peraltro, nel corso dello spostamento il ricorrente mentre all'andata - chiede informazioni al OM in relazione a - captazioni ambientali che avevano coinvolto i PELLE chiedendo, in particolare, se fossero emerse captazioni riguardanti la cosca di SIDERNO, ricevendo le rassicurazioni dello stesso OM, nel viaggio di ritorno dimostra di aver discusso della vicenda del AL con dei soggetti di Monasterace, esprimendosi anche in prima persona plurale allorquando rievoca precedenti conflitti di 'ndrangheta. Quanto al contenuto dichiarativo del TA, il relativo motivo è generico 7.9. rispetto al giudizio di attendibilità soggettiva di questi fornito dalla ordinanza con il quale il ricorrente non si confronta. Quanto alla attualità della informazione fornita dal TA, generica è la censura rispetto alla valutazione operata dalla ordinanza, secondo la quale considerata la professata intraneità nei colloqui tenutisi negli anni 90 - la sua attualità si desume dal compendio captativo considerato.
8. I motivi difensivi spiegati in relazione alle esigenze cautelari ed al Я giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura custodiale applicata sono infondati. - -Va premesso anche con riguardo al motivo integrativo presentato 8.1. che la sentenza rescindente nel richiamare - peraltro con riferimento alla sola vicenda del ferimento del AL la tipologia partecipativa c.d. a tempo determinato>> e strumentale rispetto ad interessi propri non ha stabilito alcun vincolo rispetto alla qualificazione della - fattispecie oggetto di giudizio. Pertanto, del tutto correttamente il provvedimento oggi impugnato, nel riesaminare detto compendio, ha ravvisato una ordinaria ipotesi partecipativa, senza ravvisare alcun limite temporale o alcuna pregnante finalità strumentale. 15 Ebbene, rispetto alla concreta fattispecie riconosciuta, valgono i 8.2. consolidati principi di legittimità in ordine alla duplice presunzione cautelare tutt'ora vigentl. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti 8.3. dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041). Del pari deve ricordarsi la perdurante sussistenza della presunzione 8.4. assoluta di adeguatezza della misura custodiale inframuraria per coloro che sono attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, valutata costituzionalmente compatibile da plurime recenti decisioni del Giudice delle leggi. Ebbene, la ordinanza impugnata si è posta nell'alveo di legittimità 8.5. richiamato laddove - senza vizi logici - (v. pg. 41 e ss. della ordinanza), ha considerato il grave precedente associativo a carico del ricorrente ed Я ha richiamato la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, negandone il superamento per l'assenza di elementi che deponessero per la rescissione dei legami associativi da parte ricorrente a seguito dell'addotto allontanamento dal territorio calabrese a partire dal 2006. Questo, a prescindere dalla natura necessitata o meno di esso, è risultato inincidente sul legame criminoso verificato perdurante anche negli anni successivi a detto trasferimento e documentato fino al 2010. Come pure correttamente è stata ritenuta inidonea a superare detta presunzione la sola per il periodo successivo alla assenza - scarcerazione di rilievi negativi. Di qui la incensurabile ritenuta conseguente adeguatezza della massima misura applicata. 16 " 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento ре delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle-ammende 10. Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 11.12.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola MiloAngelo Capozzi Maple Copen DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB 2016 A M A O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P S Piera Esposito 17