Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 4
In materia di rogatoria internazionale, l'atto istruttorio assunto all'estero è inutilizzabile solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'interrogatorio di un indagato effettuato, dall'A.G. di San Marino, non preceduto dall'avviso della facoltà di non rispondere alle domande, previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. b), cod. proc. pen.).
In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro "sporco" effettuate da esperti del settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.
Non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità di una prova che richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice del merito. (Fattispecie relativa alla contestazione di inutilizzabilità di atti istruttori assunti a mezzo rogatoria internazionale per una violazione di diritti difensivi che necessitava di accertamenti in fatto da compiersi all'estero).
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata.
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Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 43534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43534 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 724
Dott. CARCANO OM - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7328/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TO SC N. IL 07/03/1953;
avverso l'ordinanza n. 1149/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. G. Gianzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (eccependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Vendemini).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 agosto 2011, decidendo In sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 21 luglio, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di IA VA AN, indagato in relazione ai reati di cui all'art.81 cpv, artt. 110, 648 ter, art. 648 ter cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere concorso, con numerose altre persone, nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di cocaina praticato da IE ZO, personaggio collegato all'organizzazione di tipo mafioso che faceva capo alle famiglie CU di AD e CE di SA, denaro che, previo accordo con esponenti apicali del Credito Sammarinese, il direttore generale Valter Vendemini e il presidente Lucio Amati, veniva depositato per un Importo di oltre unmilionetrecentomila Euro presso tale banca e ne veniva dissimulata la provenienza, attraverso un serie di complesse operazioni finalizzate ad ostacolare la tracciabilità del percorso del denaro medesimo.
Il Giudice del riesame evidenziava che gli esiti dell'attività di intercettazione dell'utenza telefonica di OM IA, che, quale commercialista, custodiva la documentazione contabile relativa a società riferibili al narcotrafficante IE, avevano consentito, anche attraverso l'attivazione e l'espletamento di ulteriori indagini, di accertare le modalità della citata operazione di riciclaggio e di individuare I soggetti a vario titolo in essa coinvolti: a) il Credito Sammarinese, versando in una situazione di grave crisi finanziaria, era particolarmente interessato ad acquisire nuova clientela, per procurarsi liquidità e, a tal fine, aveva instaurato, per scelta del presidente Amati Lucio, un rapporto di collaborazione esterna con tali RÌ OM e AR GA;
b) questi ultimi avevano posto in contatto il direttore generale dell'Istituto di credito, Valter Vendemini, con OM IA e, quindi, con il IE;
c) v'erano stati più incontri tra i predetti, dapprima in Nicotera e poi in Granatolo, dove il IE possedeva un albergo e, nel corso di tali incontri, ai quali aveva attivamente partecipato anche l'avvocato IA VA AN, fratello di OM e abituale difensore del IE, si era concordato che quest'ultimo avrebbe depositato ingenti somme di denaro per complessivi 15 milioni di Euro presso la banca sammarinese, impegnatasi, a sua volta, a riconoscere ai fratelli IA, per l la loro intermediazione, una provvigione da accreditare su conti correnti appositamente aperti a loro favore;
d) aveva fatto seguito l'effettivo versamento, in due soluzioni, della somma di unmilionetrecentomila Euro, consegnata direttamente al Vendemini, che, con l'avallo del presidente Amati e la ratifica del Comitato esecutivo, presieduto dallo stesso Amati, aveva, dato corso, nonostante le informazioni negative acquisite sul conto del IE da parte di funzionari della banca, alle complesse operazioni funzionali a dissimulare la provenienza del denaro depositato. Aggiungeva il Giudice del riesame che tale situazione patologica aveva trovato puntuale conferma nelle attendibili dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal Vendemini, in quelle rese da GN AN e nelle testimonianze del funzionari bancari Gianluca Biordi e Santolini Lucy, che avevano proceduto materialmente, sulle direttive del primo, ad eseguire le operazioni. Concludeva, quindi, che il materiale d'indagine complessivamente acquisito integrava il quadro di gravità indiziarla a carico di VA AN IA in ordine ai reati contestatigli, sottolineando che il ruolo concreto dal predetto svolto nella vicenda e l'abituale rapporto professionale intrattenuto col IE non legittimavano alcun dubbio circa la piena consapevolezza dell'indagato in ordine alla provenienza illecita del denaro versato dal suo cliente presso il Credito Sammarinese. Quanto alle esigenze cautelari, le stesse venivano ravvisate nei pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie, resi concreti dalle modalità e dalle circostanze del fatto, dalla spregiudicatezza e dall'abilità dimostrate nell'ideare e porre in essere la condotta incriminata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione sul contributo causale da lui offerto nell'operazione di riciclaggio e comunque sulla sua consapevolezza di concorrere in una tale operazione, considerato che nessun elemento era stato acquisito a dimostrazione della sua conoscenza circa la provenienza illecita del denaro;
2) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle ritenute esigenze cautelari;
3) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 648 bis, comma 2, art. 648 ter cod. pen., comma 2, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione sulle ritenute aggravanti;
4)
violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità dei reati ipotizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2. I primi due motivi si risolvono in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo seguito dall'ordinanza in verifica, che, come agevolmente si evince da quanto innanzi sintetizzato, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, all'esito di un'analisi approfondita delle emergenze procedimentali, apprezzate e valutate, con riferimento alla specifica posizione dell'indagato, in maniera adeguata e logica.
Si è di fronte ad una valutazione in fatto, che, in quanto prerogativa esclusiva del giudice di merito, non può essere posta in discussione in sede di legittimità, per accreditare, in linea con quanto si prospetta nel ricorso, una diversa e alternativa interpretazione dei materiale acquisto, operazione questa non idonea ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità.
2.1. Non ha pregio il quarto motivo, col quale si sostiene la non configurabilità degli ipotizzati reati sulla base della considerazione che, quanto al riciclaggio, le operazioni bancarie incriminate consentirebbero comunque la "perfetta tracciabilltà dei movimenti di denaro" e, quanto al reato di cui all'art. 648 ter, vi sarebbe stato "semplicemente il versamento di una somma già precedentemente detenuta presso un istituto di credito". Sul primo punto v'è puntuale e corretta risposta nella pronuncia di riesame. Non si può, infatti, dubitare, stante la fungibilità del denaro, che il deposito in banca di "denaro sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Il secondo punto non è di agevole intelligibilità, quindi non specifico e non idoneo a dare spazio alla verifica di legittimità.
2.2. Anche le doglianze relative alla configurabilità delle ipotizzate aggravanti sono prive di pregio.
La circostanza aggravante dei fatto commesso nell'esercizio di una attività professionale è chiaramente riferita al compimento delle operazioni di ripulitura del "denaro sporco" da parte di esperti del settore bancario. Trattasi di circostanza oggettiva, che si estende automaticamente a tutti i concorrenti nel reato.
Quanto all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, l'ordinanza impugnata offre - allo stato - adeguata e corretta motivazione, facendo leva sui dati oggettivi riferibili all'attività di narcotrafficante del IE e ai legami di costui con la cosche mafiose "CU" di AD e "CE" di SA, nonché sulla sicura percezione di tale realtà da parte dell'indagato, che intratteneva, da tempo, rapporti professionali con il medesimo IE.
2.3. Il difensore del ricorrente, all'odierna udienza, ha eccepito, per la prima volta, l'inutllizzabilità degli interrogatori resi dal Vendemini, a seguito di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, dinanzi all'Autorità giudiziaria di San Marino, in quanto non preceduti dall'avvertimento di cui all'art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b), italiano. Osserva la Corte che in tema di rogatoria internazionale trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto (lex loci), con l'unico limite che la prova non può essere acquisita ove contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con l'inviolabile diritto di difesa.
Tale contrasto non è ravvisabile quando sia denunciata la mera inosservanza di regole dettate dal codice di rito dello Stato richiedente, ma lo è soltanto quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive. Queste, infatti, possono essere disciplinate in maniera non uniforme dai vari ordinamenti e non è detto che la diversa disciplina eventualmente prevista dallo Stato richiesto si ponga in insanabile conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Con specifico riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente, rileva la Corte che il richiamo all'art. 191 cod. proc. pen., comma 2, fatto dall'art. 729 cod. proc. pen., comma 2, non comporta una automatica translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva.
Non risulta ne' è stata dedotta una sostanziale violazione dei diritto di difesa dei Vendemini, nel momento in cui fu interrogato dall'Autorità giudiziaria di San Marino. Il diritto al silenzio del predetto, a prescindere dal preventivo avvertimento formale di potersene avvalere, può essere stato garantito - di fatto - in altra maniera, non risultando che sia stato costretto a rendere l'interrogatorio.
È il caso, inoltre, di sottolineare che, anche a volere ammettere, in astratto, l'inutilizzabilità dell'interrogatorio di cui si discute, la regola per cui tale sanzione può essere rilevata in ogni stato e grado dei procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione di questa Corte, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento fattuale. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità che, data la specificità del caso (prova assunta all'estero per rogatoria), richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, più approfonditi accertamenti in fatto, che come tali dovevano essere necessariamente sollecitati nel giudizio di riesame, salva l'eventuale possibilità di sindacare il relativo provvedimento adottato mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c).
3. Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento n delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012