Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 46060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46060 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/11/2008
Dott. GRAMENDOLA NC P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 2552
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI NI - Consigliere - N. 25344/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA LA nato il [...];
avverso l'ordinanza 7 maggio 2008 del Tribunale del riesame di Napoli;
che ha confermato il provvedimento aprile 2008 del G.I.P. del Tribunale di Napoli applicativo della custodia cautelare in carcere del ricorrente;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, nonché i difensori avv.ti Jappelli e Cantelmi che hanno concluso insistendo per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1) Le accuse LA LA (unitamente ad altri) è accusato al capo 28) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da LI NI (anni 1981 - 1988), poi, da NC HI di LA, da TT NC, da VI AR e da DE AL CE (1988-1991), di seguito da NC HI di LA e da TT NC e, infine, dopo l'arresto di questi ultimi due, da IA IC e VI NI, quali esponenti di vertice, tuttora latitanti, della fazione facente capo alla famiglia VO e da DO ME, DO AN, DO RA, UI GI, IE LA, ET PP e LL DR, quali componenti apicali, i quali si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia DO, e tutti, operando sul litorale domizio e sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si sono avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, per la realizzazione di una serie svariata di una consistente pluralità di scopi illeciti, finalizzati: ad assicurare impunità agli affiliati, attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali, l'affermazione del controllo egemonico sui territorio, ottenuto anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni;
conseguimento, infine, per se e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti. In particolare, partecipavano tutti al gruppo camorrista facente capo alla famiglia DO, con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, degli appalti, del traffico di sostanze stupefacenti, della custodia di armi e di autovetture di provenienza illecita, del reperimento di utenze cellulari da dare in uso agli affiliati nonché degli omicidi eseguiti per mantenere il controllo dell'area casertana, al fine del compimento di attività delittuosa.
In Provincia di Caserta fino a tutto il 2005.
2) la decisione del Tribunale del riesame sulla questione preliminare La questione preliminare, relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni con impianti esterni alla Procura, era stata disattesa dal Tribunale in quanto i decreti, con cui il P.M. aveva disposto l'uso di impianti esterni, erano stati considerati come congruamente motivati proprio sotto il profilo della inidoneità funzionale.
Essi infatti, secondo il provvedimento impugnato, oltre a fare espresso rinvio all'allegata informativa di polizia giudiziaria (l'informativa dei Carabinieri di Caserta dell'11.4.2000), nella quale erano ancor più dettagliatamente indicate le ragioni che rendevano opportuno l'ascolto presso la sala del Comando (in relazione alla possibilità di un pronto intervento sul territorio, di un immediato collegamento fra le utenze intercettate, di una riduzione dei tempi organizzativi in vista di eventuali interventi per l'interruzione delle illecite attività in corso), davano conto, sia pure in maniera concisa, delle ragioni che rendevano gli impianti insufficienti, "richiamando la particolare gravità dei reati oggetto di accertamento", concernenti attività estorsive, omicidiarie ed una articolata associazione di stampo camorristico, e le concrete caratteristiche dell'attività investigativa in corso, tali da poter eventualmente richiedere un pronto intervento delle forze dell'ordine che operavano sul territorio ove si svolgevano le illecite attività oggetto di accertamento.
3) il ricorso del LA:
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato prospetta, ripetendo negli stessi termini la doglianza illustrata avanti al Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativi in relazione al disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Con motivi aggiunti, altro difensore del LA, in ulteriore adesione e sviluppo al citato primo motivo, contesta l'utilizzo dello schema valutativo della ed "inidoneità funzionale" e lamenta che in alcuni casi (Decreti 554 e 705) si sia fatto riferimento alla "opportunità" anziché alla "assoluta indispensabilità ed assoluta urgenza", e non si sia indicato nulla sulla insufficienza-inidoneità degli impianti di Procura che non sono stati utilizzati. 4) la decisione della Suprema Corte sul primo motivo del ricorso. Tanto premesso, per la soluzione delle questioni proposte in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sul tema della motivazione dei relativi decreti autorizzativi, appare assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base che, ciò che rileva e conta è che da esse motivazioni possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali per il loro utilizzo debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge. Ed è su questa regola, angolare e di riferimento, che vanno sviluppate e tarate le valutazioni di questa Corte, al fine della verifica della validità della giustificazione logico-giuridica data dal Tribunale del riesame al provvedimento impugnato. Sotto tale profilo, di scarso rilievo appaiono le improprietà linguistiche in punto di "opportunità" quando l'intero contesto giustificativo - come nella specie - propone in modo inequivoco una ben diversa ed antipodica "realtà di indispensabilità ed assoluta urgenza". Ciò detto, va rammentato che i numerosi interventi, anche delle Sezioni Unite, hanno nel tempo comportato l'enunciazione di una serie di principi (cfr. in termini anche: Cass.Pen. sez. 1, 11525/2005, Gallace) che, per la parte che qui interessa, possono essere così riassunti ed aggiornati:
a) la motivazione "per relationem" dei relativi provvedimenti va considerata legittima, quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risponda a due connotazioni di base: 1) risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione tipica del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia pesate e ritenute coerenti alla sua decisione;
b) l'atto di riferimento (con siffatta qualità di motivazione), se non è allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve peraltro essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 17/00, 21 giugno 2000, Primavera ed altri);
c) agli effetti della motivazione "per relationem", al fine di istituire una connessione tra due provvedimenti, non occorrono però formule particolari e la idoneità di quella che è stata usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 919/04, 26 novembre 2003, Gatto);
d) l'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero in ipotesi di "inidoneità funzionale degli impianti della Procura" è assolto ogniqualvolta sia data contezza, sia pure senza particolari locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 30347/07, 12 luglio 2007, Aguneche);
e) che il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neppure in sede di impugnazione de libertate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, perché in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità alca ntat e determinativa che spettano solo alla parte pubblica (SS.UU. 2737/2006, Rv. 232605, 29 novembre 2005 Campennì. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: Primavera N. 17 del 2000 Rv. 216665, Policastro N. 42792 del 2001 Rv. 220095, Gatto N. 919 del 2004 Rv. 226485, N. 919 del 2004 Rv. 226486);
f) che, quanto alle conseguenze della motivazione "assente o apparente" rispetto al diverso vizio di "inadeguatezza ed insufficienza della motivazione" (dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni), va ribadita la distinzione di effetti tra motivazione assente o apparente, che comporta la conseguenza dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che invece non rileva ai fini della loro utilizzabilità (SS.UU. 23 novembre 2004, 45189/2004, Rv. 229246, Esposito, Massime precedenti Conformi: N. 11 del 1998 Rv. 210610, Primavera N. 17 del 2000 Rv. 216664).
Da tali regole ne deriva che non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti quei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente - come nella specie - nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui sono idonei a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Inoltre, in tema di realtà associativa, la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dalla L. 12 luglio 1991, n.203, art. 13, che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p., e per la legittimità dei decreti, basta che essi diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, in modo tale da consentire, alle parti e al giudice del riesame, di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace ). Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente: l'attualità del reato associativo oggetto delle indagini giustifica, quindi e senz'altro, la ritenuta esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza.
Su tali premesse e criteri valutativi, ed in relazione alla dedotta inutilizzabilità, per violazione della disposizione di cui all'art.268 c.p.p., comma 3, (che regola la fase operativa delle intercettazioni, stabilendo che esse possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica", con la sola eccezione relativa alle situazioni nelle quali essi risultino "insufficienti o inidonei" e il P.M., in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, disponga, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria), occorre quindi stabilire in concreto se i decreti del P.M. contengano o meno una idonea motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica. Pacifica la constatazione che il decreto motivato del P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle c.d. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è necessario:
a) che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica debba essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine richieda: 1) il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio;
2) oppure, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1, 19.11.2003, Caleca);
b) che all'eventuale e verificata carenza o insufficienza della motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, non possa porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del pubblico ministero e da quelli che lo integrano "per relationem" (SS.UU. 30347/2007, rv 236755, Aguneche Massime precedenti Conformi: N. 16558 del 2006 Rv. 234454 - Massime precedenti Difformi: N. 6788 del 2006 Rv. 234597, N. 7039 del 2006 Rv. 233799, N. 10449 del 2006 Rv. 233912, N. 16956 del 2006 Rv. 233821, N. 26358 del 2006 Rv. 234526, N. 36090 del 2006 Rv. 235482 - Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2006 Rv. 233348 - Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: Campennì N. 2737 del 2006 Rv. 232605 - Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: Policastro N. 42792 del 2001 Rv. 220092).
Orbene, effettuata la doverosa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, nei termini argomentati nei punti dianzi trascritti si può concludere che, nella specie:
1. i decreti autorizzativi del Pubblico ministero, nati dall'urgenza, atteso che il ritardo avrebbe comportato grave pregiudizio per le indagini, offrono analitica e congrua motivazione delle emergenze investigative, che consentono tali mezzi di ricerca della prova, in quanto richiamano il contenuto della diffusa richiesta della polizia giudiziaria, che risulta comunque allegata;
2. i decreti di convalida e i decreti di proroga (quanto alla persistenza delle esigenze) denotano l'effetti vita, non meramente formale, della valutazione che li ha caratterizzati, con una giustificazione che comporta il necessario esercizio dei poteri valutativi, che competono al Giudice, in ordine all'apprezzamento del giusto equilibrio tra gli interessi di rilievo costituzionale che risultano in conflitto;
3. l'indisponibilità delle linee della Procura, pur in assenza di illustrazione in termini di causa-effetto, designa un dato obiettivo ed una situazione che, entrambi congiuntamente apprezzati, bene assicurano, se correlati all'intero contesto degli altri elementi dell'indagine, la valutazione finale della concreta impossibilità di servirsi degli strumenti in dotazione della Procura della Repubblica, e, ciò, senza necessità di attestazioni formali di segreteria o di cancelleria, oppure motivazioni postume, avuto anche riguardo alla manifesta "inidoneità funzionale" degli apparati disponibili, e fatto altresì specifico riferimento alla estensione e tipologia dell'indagine che si stava svolgendo e agli specifici delitti per i quali si procedeva, al fine di garantire - ove necessario - anche un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 24 settembre 2008, R.G. 4045/08, Caridi+5; Cass. Penale sez. 1, 1033/2006, Rv. 233382, Cherchi. Massime precedenti Conformi: N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772);
4. l'eccezionale urgenza infine trova corpo e fondamento dall'intera e non frazionabile motivazione dei provvedimenti, del Pubblico ministero e del G.I.P., correlata alle note di Polizia giudiziaria, le quali evidenziano la persistenza dinamica di condotte delittuose, estese ed intersecate, che imponevano immediati e non procrastinabili interventi per la predisposizione dei conseguenti servizi di osservazione o di altri interventi (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 6, 15396/2007, Rv. 239633, Sitzia, ed ancora, ex plurimis e conformi:
Cass. Penale sez. 5, 36090/2006, rv 235482, Santangelo, Cass. Penale sez. 5, 24241/2004, Rv. 228107, Mancuso;
N. 42161 del 2002 Rv. 223358, N. 43464 del 2002 Rv. 223547, N. 22746 del 2003 Rv. 226056, N. 11525 del 2005 Rv. 232262).
Per concludere: non possono definirsi motivazioni viziate quelle dei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro precisa successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per reiationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui esse appaiono - come appunto nella specie - idonee a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Da ciò il rigetto delle doglianze sul punto.
5) la decisione della Suprema Corte sugli altri motivi di ricorso. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizio di motivazione in relazione alle condizioni concrete di applicabilità della misura per la quale si è fatto riferimento all'esercizio commerciale del LA quale luogo indicato dagli interlocutori, frutto di una mera ipotesi investigativa non suffragata da riscontri. Identica situazione si sarebbe verificata per l'ipotesi estorsiva nei confronti di LL NC e circa l'infortunio occorso a US NI presso "la marmitta". In ogni caso l'appartenenza alla associazione e la correlata "affectio societatis" è ricostruita sulla scorta di episodi ritenuti apoditticamente riconducibili al ricorrente, senza spiegare il nesso funzionale degli stessi rispetto al concreto ed effettivo coinvolgimento nel sodalizio criminoso. Inoltre, in tale quadro, non sarebbero state opportunamente vagliate altre circostanze di segno favorevole al LA, persona tra l'altro sconosciuta ai numerosi collaboratori di giustizia. Il motivo, per come prospettato, è inammissibile.
Va infatti ribadito che le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione (anche in tema di misure cautelari), non sono proponibili in questa sede (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di NC e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perché la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità": a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione. In buona sostanza al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, è radicalmente preclusa la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, oppure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi, diversi da quelli fati propri dal giudice del merito, e da preferirsi perché ritenuti maggiormente e plausibili ovvero dotati di una migliore capacità esplicativa. Tali operazioni infatti attribuirebbero alla Corte il ruolo di un ulteriore giudice del fatto, ed ostacolerebbero lo svolgimento della peculiare funzione di organo istituzionalmente deputato a controllare e verificare che la motivazione dei provvedimenti, adottati dai giudici di merito (e di cui le parti si dolgono), rispetti sempre e sia adeguata ad uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico che è stato seguito per giungere alla decisione.
La decisione in questione risulta invece essere correttamente improntata a tali ultimi modelli di giustificazione (cfr. Cass. Pen. SS.UU. 00 930, 13/12/1995 - 29/01/1996, Clarke), in quanto essa ha ricostruito l'ipotesi di responsabilità individuale, funzionale alla persistenza della misura, correlandola a pluralità convergenti di dati probatori, tra loro logicamente e reciprocamente concatenati, con un esito più che sufficiente per fondare le decisioni cautelari in atto.
In conclusione: risulta che il Tribunale del riesame ha congruamente esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, ha fornito di essi una corretta interpretazione, ha dato infine esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta violazione dell'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto conto che trattasi di fatti risalenti al 2001, irripetibili negli odierni contesti. Anche questa doglianza è priva di fondamento, nei termini formulati dal ricorrente ed avuto riguardo alla concrete argomentazioni utilizzati dai giudici cautelari.
Infatti, in tema di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), l'art. 275 c.p.p., comma 3, pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggetti va mente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Cass. Penale sez. 5, 48430/2004, Rv. 231281 Grillo Massime precedenti Conformi: n. 755 del 1995 Rv. 201598).
Il ricorso va quindi rigettato.
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008