Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente - del 19/12/2012
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI GI - Consigliere - N. 3851
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 34474/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA TE N. IL 06/01/1957;
avverso l'ordinanza n. 86/2012 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 20/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CALABRESE Francesco il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 20 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Torino, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto da FA MO avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale che in data 4 gennaio 2012 aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte dell'ndrangheta e del locale di Chivasso con la dote di "trequartino".
1.1 Il Tribunale riteneva che, premessa la mancata proposizione di istanza di riesame avverso l'ordinanza genetica, a carico dell'indagato fossero stati acquisiti elementi dai quali desumere la sua costante partecipazione attiva alla vita associativa, a prescindere dall'acquisizione personale della dote e dalla partecipazione ad uno o più conferimenti di dote ad altri affiliati. Riteneva, infatti, rilevante la sua presenza ai festeggiamenti, tenutisi il 9/1/2008 per il conferimento della dote di trequartino a tali Camarda ed Arena, nel corso della quale serata, alla presenza anche di insigni esponenti di locali viciniori e del responsabile provinciale di Torino, erano state pronunciate parole rituali e fatto cenno all'appartenenza alle varie locali in quella sede rappresentate ai partecipanti, nonché la sua presenza a numerose altre riunioni, analiticamente esaminate nelle circostanze di tempo e luogo e nei partecipanti, i vincoli di stretta parentela con FI SQ e con il capo del locale di Chivasso, il suo intervento nel corso dell'episodio occorso il 2 luglio 2009 per impedire che VA NI e GI NO, altri due affiliati, venissero alle mani.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis cod. pen. per avere il Tribunale confermato la sussistenza del quadro di gravità indiziaria in assenza delle condizioni pretese dalla legge e dalla giurisprudenza per configurare il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, nonostante fosse stato dimostrato dalla difesa che alla riunione del 5/4/2008, nel corso della quale era stata conferita la dote a AL TT, egli non aveva preso parte per essere rimasto all'esterno della stanza ed avere partecipato soltanto ai successivi festeggiamenti, cosa verificatasi anche in occasione del conferimento di altra dote il 9/1/2008; ciò stava a significare che egli non era stato ammesso alle cerimonie svoltesi e che si era limitato ad una contiguità e frequentazione personale con soggetti facenti parte del sodalizio da ritenersi penalmente irrilevanti, mentre il Tribunale aveva omesso di indicare quale fosse il suo ruolo, quale contributo egli avesse offerto al sodalizio e quali rapporti avesse intrattenuto con gli altri sodali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1.L'ordinanza impugnata resiste alle censure mosse con l'impugnazione, in quanto con motivazione chiara, analitica e razionale ha analizzato le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la l' degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. da elementi di sicura acquisizione. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato l'operatività di un articolato sodalizio di stampo mafioso, caratterizzato dalla riproduzione nel territorio piemontese della stessa organizzazione gerarchica, esistente in Calabria, e dall'uso degli stessi metodi operativi improntati alla violenza ed alla sopraffazione, da parte di soggetti legati tra loro da vincoli familiari e dall'origine dalle stesse zone calabresi;
all'interno di tale sodalizio si è indicato il ricorrente quale partecipe con un ruolo attivo nella vita dell'associazione, tanto da essere ammesso a riunioni, conviviali e non, con altri affiliati del "locale" di Chivasso e di quelli viciniori, puntualmente analizzate e riportate nel provvedimento impugnato.
1.1 Il Tribunale ha quindi esaminato quanto emerso dalla conversazione intercettata il 6/4/2008 all'interno dell'autovettura di UN RI nel corso della quale, commentando le vicende della cerimonia di conferimento della "dote" a AL TT, erano stati enumerati i partecipanti, criticandone il numero perché ritenuto eccessivo, ai festeggiamenti conseguenti e "FA" cognato di FI SQ, -identificabile con sicurezza nel ricorrente, che è effettivamente fratello della moglie del FI -, era stato indicato come uno dei soggetti facenti parte "della base", ossia del "locale" di Chivasso, capeggiato dal di lui cognato e nel quale il TT era stato a sua volta ammesso come partecipe. Pertanto, il dialogo in questione è stato valorizzato, non già a riprova della presenza del ricorrente ad un evento conviviale, fatto in sè privo di rilevanza probatoria, ma della sua partecipazione in quanto anch'egli componente della "base", ossia della cosca 'ndranghetistica di Chivasso, riunita a tale titolo per il conferimento della "dote" e le celebrazioni seguitene. Parimenti, con riferimento alla riunione del 9/1/2008 il Tribunale ha posto in evidenza come il ricorrente, per quanto non avesse presenziato alla cerimonia di attribuzione della "dote" al Camarda ed all'Arena, fosse stato ammesso alla cena che si era tenuta subito dopo, potendo assistere alla pronuncia di discorsi ufficiali, espressi nel tipico gergo 'ndranghetistico ("ora dico le canzoni nei miei riti ed alla destra mia qua li ricevete") dai capi dei "locali" vicini, quali rappresentanti di altri affiliati in quel momento assenti, alla presenza del responsabile provinciale di Torino, il tutto per evocare e ribadire la comune appartenenza allo stesso sodalizio, di cui si erano pronunciati i riti formali. In modo del tutto logico e consequenziale il Tribunale ha rilevato che, stante la delicatezza e riservatezza del contesto e degli argomenti trattati, di cui si e' acquisita prova grazie all'attivita' captativa ed a quella di videoripresa, ed il vincolo di segretezza che contraddistingue l'onorata società, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto ed assistere a tali celebrazioni. Ha quindi posto in evidenza che la partecipazione ad ulteriori successive riunioni, tenutesi in esercizi pubblici o presso private abitazioni di affiliati in Torino e Chivasso alla presenza di altri esponenti della stessa organizzazione e l'intervento per prevenire uno scontro fisico durante un'accesa discussione tra due sodali, cui aveva assistito nel corso di un incontro preceduto da accordi telefonici tra il NO ed il cognato FI, non potessero esaurire la loro valenza dimostrativa nell'ambito di rapporti amicali o familiari, ma, letti in una prospettiva d'insieme con le altre risultanze acquisite, confluissero in modo coerente nell'indicare la tenuta di comportamenti propri dell'affiliato, tale considerato anche dagli altri partecipi e dai capi dell'organizzazione.
1.2 Pertanto, anche il solo fatto di essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a presenziarvi anche in contesti ufficiali, legati all'inserimento di nuovi sodali, giustifica razionalmente e giuridicamente le conclusioni tratte dal Tribunale che ha ritenuto questi dati fattuali sufficienti per ricostruire la condotta partecipativa e smentire gli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione, che pretende di ricondurli a mere frequentazioni personali, il tutto seguendo un percorso giustificativo basato sulla logica e coerente analisi critica degli elementi indizianti raccolti. Le valutazioni compiute dal Tribunale riguardano dunque l'attitudine dimostrativa degli indizi raccolti, affermata con motivazione ragionevole e priva di vizi logici e giuridici, che resiste anche al vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve attenersi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità alle regole legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza potersi addentrare ad esaminare l'intrinseca valenza delle considerazioni riservate al giudice di merito.
2. Nè può condividersi la censura, secondo la quale l'ordinanza impugnata non avrebbe rispettato i principi di diritto, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione ad associazione mafiosa. Si ricorda che questa Corte (Cass. S.U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231673) ritiene che per "partecipe" debba intendersi chi, in quanto inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, "non solo è, ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa"; a tale concetto si assegna il significato, non tanto di conseguimento di uno status, ossia di una condizione personale, quanto di attribuzione di un ruolo funzionale con assegnazione di compiti e la messa a disposizione della propria persona per le attività ed il perseguimento degli scopi dell'associazione. A tal fine per la ricostruzione in punto di fatto della partecipazione rilevano una serie di indicatori fattuali dai quali, grazie alle regole di esperienza elaborate dalla giurisprudenza sulla scorta delle conoscenze acquisite sulle dinamiche operative dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso, si inferisce la condotta partecipativa, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-fine, indicatori dai quali dedurre la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione".
2.1 Infine, merita rilevare la diversità della posizione del ricorrente rispetto a quella dei nipoti FI, figli del cognato SQ, per i quali questa Corte ha ritenuto non potersi configurare il quadro di gravità indiziaria della partecipazione al "locale" di Chivasso in ragione della dimostrazione di un solo dato fattuale rilevante, la partecipazione ai festeggiamenti seguiti ai conferimenti di dote a nuovi affiliati;
l'accusa ha, invece, raccolto un compendio più ricco ed articolato a carico del MO ed univocamente significativo della sua militanza all'organizzazione criminosa.
Per le considerazioni svolte il ricorso è privo di fondamento e va respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013