Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 3
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione di fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari.
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità.
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione può prevedere anche procedure di tracciamento e localizzazione, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del g.i.p., trattandosi di forme di pedinamento non assimilabili all'attività di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 32699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32699 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 470
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 50968/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28/10/2014 del Tribunale del riesame di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Federico Guidotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. NO NE ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 28/10/2014 del Tribunale di Brescia che ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del 02/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, per aver effettuato plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi pari, di volta in volta, a 10-50 grammi.
L'ordinanza motiva il rigetto spiegando dapprima le ragioni per le quali ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, illustrando, quindi, gli elementi di prova che supportano il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di reato e dai quali si deve altresì, insieme con altri comportamenti del NO, desumerne la persistente pericolosità sociale e l'inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere a farvi fronte.
Quanto alle intercettazioni telefoniche, i giudici del riesame, richiamando anche giurisprudenza di questa Suprema Corte, hanno spiegato che la remotizzazione dell'ascolto costituisce tecnica esecutiva delle operazioni di intercettazione conforme alla prescrizione che impone il ricorso agli impianti installati nella procura della Repubblica (art. 268 c.p.p., comma 2). Dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercorse tra il NO, i suoi fornitori, i suoi acquirenti e la propria moglie (deputata, secondo l'ipotesi accusatoria, al confezionamento della sostanza e destinataria anch'essa di misura cautelate meno afflittiva), dalle operazioni di polizia giudiziaria che in taluni casi ad esse hanno fatto seguito, con conseguente sequestro di sostanza e arresto, in un'occasione, anche del NO (colto nella flagrante detenzione di oltre 50 grammi di cocaina), i giudici del riesame hanno desunto il codice utile a decrittare le conversazioni ritenute utili a delineare un sistema secondo il quale il NO si approvvigionava di consistenti quantità di cocaina che provvedeva a rivendere ai suoi clienti per dosi non inferiori a 10 grammi l'una, movimentando così quantitativi mensili di cocaina stimate in quantità superiori al chilogrammo.
La reiterazione delle condotte nel tempo, che lo stesso NO, nel corso delle conversazioni telefoniche, aveva ammesso costituire propria fonte di reddito, la professionalità dimostrata nell'esecuzione del reato, volto ad alimentare, a sua volta, l'ulteriore traffico di cocaina da parte dei suoi cessionari, l'identificazione della propria abitazione come luogo nel quale la sostanza veniva confezionata, sono gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame per ritenere la persistente pericolosità del ricorrente (ancorché le indagini si siano fermate al 2012) e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, e, a fortiori, di qualunque altra misura meno afflittiva a farvi fronte.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il NO eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, perché l'ordinanza impugnata avrebbe totalmente omesso di motivare sull'eccezione di nullità di tutti i decreti di intercettazione del GIP e del PM.
Deduce, al riguardo, che il primo decreto di intercettazione emesso in via d'urgenza dal PM il 24/11/2011, e convalidato dal GIP il 25/11/2011, aveva autorizzato il noleggio di impianti di proprietà di privati già installati presso la procura della Repubblica di Brescia. Si tratta, dunque, di impianti il cui utilizzo può essere consentito solo in casi eccezionali dei quali ne' il decreto del PM, nè la convalida del GIP (e le successive proroghe) fanno menzione, visto che in essi si parla solo ed esclusivamente di
"remotizzazione".
Il Tribunale del riesame non si è avveduto del reale oggetto della doglianza (che non riguardava la remotizzazione dell'ascolto) ed ha totalmente omesso di motivare su questa specifica censura contenuta nella memoria depositata in sede di udienza camerale. Quanto agli altri decreti di autorizzazione alle intercettazioni e relative proroghe emessi dal GIP e a quelli di esecuzione disposti dal PM, eccepisce che:
a) il PM ha esorbitato dai limiti dell'autorizzazione di volta in volta concessa, disponendo, in sede esecutiva, il "tracciamento, DFD e con sistema di localizzazione di precisione con positioning";
b) tutti i decreti di proroga delle intercettazioni contengono motivazioni insufficienti, incongrue ed autoreferenziali, essendo fondati su "ricostruzioni romanzate di conversazioni telefoniche del tutto innocue, senza il benché minimo riscontro obiettivo esterno (...) frasi di uso comune, per nulla ambigue e compromettenti (...) non vi sono perquisizioni, ne' arresti di indagati, non vi sono pedinamento di riscontro di cessione di stupefacente";
c) tutti i decreti di proroga reiterano i vizi dei decreti originari.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione dell'art. 273 c.p.p., e insufficiente motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato, come desumibili dagli atti depositati dal PM. L'eccezione viene sollevata sotto i vari profili: a) dell'assenza di conversazioni chiaramente espressive del traffico di stupefacenti, arbitrariamente interpretate in senso favorevole all'accusa dal PM ed acriticamente fatte proprie nell'ordinanza impugnata;
b) assenza totale di riscontri;
c) assenza di sequestri;
d) mancanza di pedinamenti e di attività di positioning con risultati fruttuosi.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione dell'art. 274 c.p.p., e insufficienza, incongruità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla loro concretezza ed attualità benché le indagini siano cessate agli inizi dell'anno 2012.
Deduce, al riguardo, che l'ordinanza impugnata si fonda, sul punto, su considerazioni congetturali che, oltre ad avvalersi di prove inutilizzabili (le intercettazioni telefoniche), contraddicono la circostanza che le indagini si erano fermate agli inizi del 2012 e non tengono conto dell'attività lavorativa svolta da lui e dalla moglie.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione dell'art. 275 c.p.p., insufficienza e incongruità della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità della sola misura custodiale.
Tirando anche le fila degli argomenti già sviluppati a margine degli altri motivi di ricorso in merito alla insussistenza dei gravi indizi di reato, al tempo trascorso dai fatti, e alla circostanza che abbia un lavoro, il NO eccepisce che non può essere penalizzato dal fatto che la propria abitazione sia l'unica della quale può disporre. Tanto più, prosegue, che non è dato ricavare, da un solo atto di indagine ne' dagli esiti della perquisizione, che il proprio appartamento (nel quale fu rinvenuta solo una bilancia, peraltro successivamente consegnata dalla moglie), costituisse una centrale dello spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui di seguito indicati.
3. Il primo motivo è del tutto infondato.
3.1. L'art. 268 c.p.p., comma 3, prescrive che le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, a meno che siano inidonei o insufficienti e concorrano eccezionali ragioni di urgenza che consentono il ricorso a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3.2. La norma vuole garantire la tutela della segretezza delle comunicazioni (cfr. Corte Costituzionale ordinanza 29 dicembre 2004, n. 443) resa effettiva dalla collocazione degli impianti presso la procura della Repubblica.
3.3. Non rileva dunque la loro proprietà, ma il luogo del loro utilizzo, restando indifferente il titolo (precario o meno, con contratto di noleggio o un qualunque altro contratto) della loro disponibilità. Quel che conta è che, in ogni caso, sia garantito il divieto, per il privato, di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 28514 del 16/06/2005, Rv. 231748; Sez. 6, n. 40330 del 30/09/2003, Rv. 227602).
3.4. Una diversa conclusione non può trarsi dalla norma, espressamente prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3 bis, per i soli casi di intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, secondo la quale il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati, non sono consentite.
3.5. Questa Suprema Corte ha già spiegato, molto chiaramente, che si tratta di deroga che si giustifica per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei segnali informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati presso i proprietari, e dunque fuori dal controllo diretto e costante che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono esercitare quando operino in locali di propria pertinenza (sul punto, Sez. 2, n. 48461 del 18/11/2004, Rv. 230757; cfr. anche Sez. 6, n. 28514 del 16/06/2005, Rv. 231748, per la quale la disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 bis, va interpretata nel senso che per le intercettazioni informatiche è positivamente escluso il rischio di inquinamento della prova nel caso in cui i privati continuino ad accedere agli impianti che siano di loro proprietà).
3.6. Va dunque ribadito il principio, già da tempo affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale l'osservanza della regola ordinaria di esecuzione, per la quale le operazioni devono essere compiute per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, è assicurata ogni qual volta dette operazioni si svolgano nell'ufficio giudiziario, a nulla rilevando l'eventualità che le apparecchiature utilizzate siano acquisite per l'occasione, anche mediante noleggio presso imprese private. Ne consegue che nei casi indicati, non ricorrendo il caso delle operazioni effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, il P.M. non è tenuto a documentare, con proprio provvedimento motivato, ne' la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ne' l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti (Sez. 6, n. 2845, del 01/12/2003, Rv. 228419; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, Rv. 229989; Sez. 4, n. 33645 del 15/06/2010, Rv. 248400).
3.7.Non ha dunque alcun pregio l'eccezione di nullità del decreto di intercettazione telefonica disposto in via di urgenza dal PM il 24/11/2011 che aveva a tal fine autorizzato il noleggio degli impianti già installati presso la procura della Repubblica.
3.8. Quanto agli altri profili di inutilizzabilità dei decreti di intercettazione ricorda in generale questa Suprema Corte che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende certamente il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Rv. 230568; in termini la precedente Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092, secondo cui allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) - del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione).
3.9. Nello specifico, ed in particolare, in caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da questioni di fatto circa l'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari che il ricorrente nemmeno deduce esser state precedentemente eccepite (in termini, Sez. 5, n. 795 del 16/02/2000, Rv. 215732).
3.10. Del tutto infondata, infine, è l'eccezione secondo la quale il PM avrebbe esorbitato dai limiti delle autorizzazioni alle operazioni di intercettazione telefoniche disponendo, in sede esecutiva, l'attuazione di procedure di tracciamento e localizzazione. È noto che tali procedure costituiscono forme di pedinamento (e non di intercettazione) del tutto estranee alla fisiologia del provvedimento autorizzatorio e alle conseguenti attribuzioni del Giudice, costituendo attività di indagine che il PM può disporre in modo del tutto autonomo (Sez. 2, n. 16130 del 27/02/2002, Rv. 221918; Sez. 3, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).
4. Sono del tutto generici e privi di fondamento gli altri motivi di ricorso.
4.1. È generico il secondo motivo con il quale il ricorrente, invece di misurarsi con gli articolati e specifici argomenti diffusamente spesi dal Tribunale per confermare la validità della accusa provvisoria e delle ragioni della cautela (a loro basati su fatti non contestati), si limita a denunciare le presunte aporie e manchevolezze delle indagini piuttosto che ad attenersi al testo del provvedimento impugnato che, ad avviso della Corte, è totalmente immune dalle censure, di natura fattuale, che il ricorrente propone.
4.2. Non diversamente, anche per quanto attiene la cautela, il ricorrente contrappone i propri argomenti a quelli utilizzati dal Tribunale per ritenere la persistente sussistenza della sua pericolosità sociale e l'esclusiva idoneità della custodia cautelare a farvi fronte. Alcun accenno, in particolare, viene fatto alla circostanza, valorizzata nell'ordinanza impugnata, secondo la quale, nonostante fosse già stato tratto in arresto, nell'ambito delle indagini, perché colto in flagrante detenzione di circa 63 grammi di eroina e quindi processato per direttissima e condannato nell'autunno del 2011, aveva immediatamente ripreso l'attività di vendita di stupefacente dalla quale, secondo deduzioni di fatto non contestate che si fondano su conversazioni intercorse con un cessionario, traeva fonte esclusiva di sostentamento.
4.3. Il giudizio prognostico dei Giudici del riesame si fonda dunque su circostanze di fatto (oltre quelle già esposte in sede di premessa) che lo rendono non manifestamente illogico e lo preservano da censure in questa sede.
4.4. Più volte questa Corte ha ricordato che il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, la sua reiterazione (circostanza ricorrente in tema di cessione di sostanze stupefacenti), ma anche i motivi a delinquere e la condotta tenuta successivamente al reato;
quel che rileva è che se ne tragga il ragionevole convincimento che nonostante il trascorrere del tempo le esigenze cautelari non si sono affievolite (in tema, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244377;
cfr, altresì, Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240; Sez. 4 n. 6797 del 24/01/2013, Rv. 254936).
4.5. Secondo il Tribunale la misura custodiale è l'unica in grado di sradicare il ricorrente dalla rete criminale dei fornitori della sua attività dai quali si era precipitato non appena ne aveva avuto la possibilità, quando aveva patteggiato una condanna a pena condizionalmente sospesa che gli aveva comunque aperto le porte del carcere.
4.6. Su questi fatti concreti il ricorrente non prende posizione, limitandosi, ancora una volta, a contrapporre i propri argomenti a quelli del Tribunale e ad eccepire in modo generico di svolgere attività lavorativa, senza però spiegare dove si annidi l'illogicità di un provvedimento che affidandosi alle sue stesse parole intercettate ("non so dove sbattere la testa, lo sai che vivo di quello") trova questo argomento non decisivo, nemmeno per concedere gli arresti domiciliari.
4.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015