Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 32699
CASS
Sentenza 27 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione di fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari.

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità.

Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione può prevedere anche procedure di tracciamento e localizzazione, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del g.i.p., trattandosi di forme di pedinamento non assimilabili all'attività di intercettazione.

Commentari2

  • 1Pedinamento: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 luglio 2019

  • 2La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di legittimità
    Saveria Cusumano · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2016

    Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 32699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32699
Data del deposito : 27 febbraio 2015

Testo completo