Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta ove, nel corso di una conversazione riservata tra affiliati con ruoli anche di vertice, oggetto di captazione ambientale, uno degli interlocutori indichi il proprio figlio come soggetto intraneo al sodalizio specificando che questi era "attivo" in una "'ndrina minore" ancorchè non ancora dotato della "santa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 27171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27171 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1050
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 43446/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO OC N. IL 23/10/1980;
avverso l'ordinanza n. 520/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 22/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Santambrogio Mario il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 22 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava nei confronti di IS OC l'ordinanza con la quale in data 11 maggio 2012 il G.I.P. di quel Tribunale lo aveva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. per avere preso parte all'associazione di stampo mafioso, denominata 'ndrangheta e della sua articolazione intesa quale 'ndrina di c.da Donisi di Siderno, fatto commesso in permanenza sino almeno al luglio 2010.
1.1 A fondamento di tale decisione il Tribunale riteneva che dalle risultanze investigative, acquisite anche in separati procedimenti mediante intercettazioni e servizi di osservazione, fosse emersa la prova dell'esistenza del clan IS, inserito nell'organizzazione denominata 'ndrangheta e, quanto alla posizione dell'indagato valorizzava quanto emerso nel corso della conversazione intercettata tra il di lui padre e capocosca PP IS, detto u' mastro, ed altro soggetto sospettato di partecipazione allo stesso sodalizio mafioso, tale AN OC TA;
in particolare, a specifica domanda del TA circa l'attribuzione a OC, figlio dell'interlocutore, di qualche carica all'interno del clan, il capomafia aveva risposto che il figlio era attivo nella societa' minore del locale di Siderno.
1.2 In ordine alle esigenze cautelari, riteneva sussistente la presunzione relativa di pericolosita' sociale e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale, stabilite dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 ed acquisiti anche elementi positivi in concreto indicativi del pericolo di recidivazione per la gravità oggettiva dei reati e le modalità di realizzazione;
ravvisava anche il pericolo di fuga per l'elevata pena irrogabile e la possibilità di occultamento in zona ad altissima densità mafiosa. Evidenziava, infine, l'assenza di elementi dai quali desumere in concreto l'insussistenza delle esigenze cautelari.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità e pluralità di indizi di reità, in quanto l'intraneità dell'indagato al sodalizio 'ndranghetistico era stata basata su un'unica conversazione intercettata tra soggetti terzi in assenza di alcun elemento di riscontro, dalla quale non era deducibile l'assegnazione di cariche specifiche nell'organigramma del locale ed il compimento di precise condotte dalle quale ricavare la prova di un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio per il perseguimento dei suoi scopi antigiuridici. In altri termini il dialogo intercettato era indicativo al piu' di un mero "status" e non erano stati raccolti a suo carico altri elementi indiziari nonostante l'imponente e protratta attività investigativa condotta nei riguardi del padre e di altri numerosi indagati, con i quali non erano risultati contatti, ne' complicità nel compimento di fatti illeciti. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Va premesso che l'impugnazione all'odierno esame non solleva alcuna contestazione in ordine all'utilizzabilità probatoria degli esiti dell'attività di intercettazione, condotta all'interno dell'esercizio commerciale gestito da PP IS, "ù mastro", ne' in ordine all'identificazione dei dialoganti e non ripropone le critiche, già formulate in sede di riesame, alla fedeltà della trascrizione operata dalla polizia giudiziaria e riportata nel testo motivazionale dei provvedimenti cautelari;
si limita a dedurre l'insufficienza dimostrativa di quanto ricavato da un unico dialogo ritenuto indiziante, perché inidoneo ad integrare il requisito della pluralità e gravità degli indizi di reità in ordine alla fattispecie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. A fondamento del proprio assunto richiama la precedente decisione, resa da questa stessa Corte con la sentenza n. 855 del 4 marzo 2011 nel procedimento Gattuso, nella quale in situazione analoga a quella del ricorrente era stata esclusa l'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza circa il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per l'assenza di sicuri e concreti dati fattuali e per la mancata dimostrazione dell'assunzione di un qualche ruolo attivo nell'organizzazione, nonostante in un paio di conversazioni intercettate fosse contenuto il riferimento al possesso da parte dell'indagato del "grado" corrispondente ad una carica conferita dall'associazione 'ndranghetistica ad un suo appartenente. Questo Collegio, pur apprezzando l'accuratezza della censura e la precisione del richiamo al precedente, non ritiene di potervi aderire, rilevando che gli argomenti sviluppati nel ricorso sono stati gia' esaminati e disattesi dal Tribunale con motivazione esaustiva e priva di vizi logici.
1.1 Nel caso in esame, nel corso di una conversazione ambientale, registrata all'interno della lavanderia "Ape Green" nella disponibilità di PP IS, costui, dialogando con altro affiliato in ordine all'assegnazione di cariche all'interno del locale di Siderno, aveva indicato il proprio figlio OC quale soggetto intraneo al sodalizio ed attivo nella "società minore" del locale di Siderno, ancorché non ancora dotato della "santa". Il Tribunale, sulla base di tale presupposto, ha valorizzato le espressioni testuali pronunciate dal "mastro" in riferimento alla posizione del figlio, indicato per nome e quindi senz'alcuna possibilità di equivoco nella sua identificazione, nel corso di un dialogo, riportato testualmente, nel quale, sia prima, che dopo tale passaggio, si era discusso delle cariche nell'ambito del clan di Siderno, assegnate a congiunti del IS, dell'assegnazione a RO IS della "santa" perché di tutti i figli dello zio RO era il più "bravo..si interessa assai" e delle aspettative di altri giovani vicini all'organizzazione e legati da vincoli di consanguineità con i due interlocutori di ottenere l'affiliazione rituale e quindi l'ingresso ufficiale nella "famiglia", cosa esclusa al momento del capocosca, che aveva rassicurato sulla possibilità futura "di fare il movimento".
1.2 Si è evidenziato che il contesto dell'interlocuzione, per il luogo in cui era avvenuta - l'esercizio del IS era certamente uno spazio deputato ad incontri riservati ed alla trattazione di questioni legate al clan mafioso, all'acquisizione di notizie ed opinioni di altri affiliati, all'elaborazione di strategie criminali ed elettorali dirette al reperimento di voti in vista delle successive competizioni locali-, per la caratura criminale dei personaggi direttamente coinvolti, per il tenore generale degli argomenti trattati, per l'assenza di qualsiasi reazione di incredulità o di dubbio del TA nell'apprendere conferma dell'affiliazione di OC IS, era univocamente riconducibile agli interessi dell'organizzazione 'ndranghetistica, il che aveva indotto anche ad escludere la possibilita' di una millanteria del IS, intenzionato a riferire false circostanze per l'imbarazzo di dover ammettere che il proprio figlio era estraneo a quell'organizzazione cui tanti ambivano di far parte e di cui egli era a capo. Infatti, l'assoluta autorevolezza ed affidabilità della fonte dichiarativa in ragione del suo ruolo di vertice dell'associazione, delle qualità caratteriali personali, dell'atteggiamento assunto di garante e "tutore" della fedeltà alle regole tradizionali del sodalizio, hanno convinto il Tribunale della veridicità delle sue indicazioni anche a carico del figlio, posto che veritiere erano risultate anche tutte le informazioni fornite in altri dialoghi e circostanze in merito ai ranghi, alle cariche ed alle doti degli affiliati secondo la consueta struttura organizzativa della 'ndrangheta, la quale, attraverso la celebrazione dei riti di iniziazione, formalizza ed ufficializza la partecipazione ed il vincolo costituito con gli aderenti.
1.3 Inoltre, il IS non si era limitato a riferire la carica del figlio all'interno della societa' minore di Siderno, ma aveva anche precisato che era "attivo", ossia aveva assunto un ruolo dinamico effettivo per conto dell'organizzazione; per contro, stante la posizione e l'autorevolezza del dichiarante non si vede per quale ragione egli avrebbe dovuto mentire su una circostanza verificabile da parte del TA se solo si fosse preso la cura di ottenerne conferma col dirigente della società minore, eventualità questa sì che avrebbe sminuito la reputazione e l'onorabilità del capocosca, dimostrandone la falsità. Nè può dirsi che il ruolo verticistico del IS comportasse necessariamente la già avvenuta affiliazione anche di tutti i suoi congiunti e discendenti di sesso maschile;
lo stesso, infatti, non aveva esitato a portare ad esempio i figli dei propri cugini ON e "lo CE, suoi nipoti, che, sebbene fossero in "famiglia" e vicini, si vedessero e ci tenessero tutti a militare ufficialmente nel sodalizio, ancora non vi erano stati ammessi ed erano in attesa di "fare il movimento" per percorrere poi il percorso di progressivo avanzamento gerarchico nei "gradi", che però al momento era escluso.
1.4 I giudici del riesame hanno anche escluso che l'assenza di conversazioni intercettate con la partecipazione diretta dell'indagato o la mancata sua presenza a riunioni segrete potesse offrire anche sul piano logico elementi di convincente smentita alla tesi accusatoria, rilevando, da un lato che i legami familiari e di convivenza non richiedevano di intrattenere dialoghi nell'esercizio commerciale, potendo avvenire più comodamente e riservatamente altrove, dall'altro che i "summit" accertati nel corso delle indagini nei procedimenti c.d. "Crimine" e "Recupero" avevano riunito quasi esclusivamente gli esponenti di vertice delle varie 'ndrine, ossia soggetti in possesso di quei gradi di cui OC IS ancora non era dotato.
1.5 In conclusione la disamina condotta dal Tribunale non presenta profili di incoerenza o lacunosita' perché la motivazione analizza tutti i possibili aspetti e significati del dialogo e ne trae conclusioni ragionevoli e logiche, adeguatamente argomentate, il che da conto dell'elevato grado di probabilità dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio ndranghetistico, capeggiato dal padre.
2. In punto di diritto, giova richiamare i consolidati principi, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali il requisito della gravità indiziaria, necessario per l'emissione di una misura cautelare personale, va riferito a tutti quegli elementi, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in "nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non offrono la certa dimostrazione della responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ma consentono di formulare la prognosi di colpevolezza, nel senso che, nel prosieguo delle indagini, potranno condurre al giudizio di reità in sede giudiziale.
2.1 Inoltre, nessuna censura può muoversi all'utilizzo probatorio di conversazione intercettata, dal momento che deve ribadirsi la rilevanza di quanto emersone, mentre l'interpretazione e la deduzione di elementi indiziari dal relativo contenuto costituisce operazione demandata alla valutazione giudiziale di merito, insuscettibile di diversa considerazione in sede di legittimità se, come nella fattispecie, congruamente motivata (Cass., sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, rv. 224962; sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta e altri, rv. 239724; sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso e altri, rv. 249730; sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile e altri, rv. 248089).
2.2 Quanto alla possibilità di configurare il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, si ritiene di dover aderire all'indirizzo maggioritario espresso da questa Corte e fatto proprio anche dall'ordinanza impugnata, secondo il quale ricorre l'elevata probabilità di commissione del delitto associativo nei confronti di soggetto, che nel corso di una riservata conversazione tra terzi, oggetto di captazione ambientale, sia spontaneamente ed affidabilmente indicato quale appartenente alla 'ndrangheta, con la specificazione del ruolo esercitato e della sua attivazione e l'informazione sia riferita all'attualita' ed in termini di concretezza da un dirigente o comunque un esponente di rango del medesimo sodalizio a conoscenza dell'organigramma criminale, non assumendo rilevanza in senso contrario la mancata attribuzione alla stessa di specifici reati-fine (Cass. sez. 1, n. 21229 del 24/02/2011, Marzano, rv. 250294; sez. 1, n. 20563 del 13/4/2011, Palmanova, rv. 250296).
2.3 Tale orientamento costituisce sviluppo dell'opinione, altrettanto costante, secondo la quale la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso può essere basata sotto il profilo probatorio su "indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione" (Cass. S.U. sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante e altri, rv. 238839; sez. 1, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231677; sez. 1, n. 43061 del 25/9/2012, IS, rv. 253624; sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, rv. 254915). Deve dunque concludersi per la corretta evidenziazione della gravità indiziaria. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013