Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 2
La doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere dedotta quale vizio di motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e sia stata data spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate con motivazione congrua.
La ricorrenza del vizio di travisamento del fatto può inficiare di nullità una sentenza, ai sensi dell'art. 475 n.3 cod.proc.pen. pre-vigente, in quanto ne vizia i presupposti logici, soltanto allorché inerisce ad elementi di sicuro rilievo; sicché esso, per poter essere valutato in sede di legittimità deve consistere nel dare per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o nel negare la sussistenza di elementi acquisiti pacificamente al compendio probatorio. Ne consegue che non è ravvisabile alcun travisamento di fatto nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito, che si traduca in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate circostanze affermate, in senso contrario, dall'imputato, o , viceversa, di affermazione di circostanze da quest'ultimo negate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1998, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 24.2.1998
1.Dott. Carlo Luda di Cortemiglia Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio Di Jorio " N. 220
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Esposito " N. 39818/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza 5.6.1997 della Corte d'Appello di Trieste Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Carlo Luda di Cortemiglia
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osservato in fatto
Nel doppio grado di merito, RA TT è stato giudicato colpevole e condannato alla pena di giustizia per il delitto di estorsione (art. 629, co. 1 cod. pen.), commesso in danno della NF s.p.a. e della SELCE s.p.a., perché - secondo la imputazione contestata - nella sua qualità di titolare della emittente televisiva "Canale 55", operante nella zona di Pordenone, costringeva De EN AR a stipulare, nella sua veste di legale rappresentante della predette società, un contratto di pubblicità dell'importo di L. 30.000.000 con la menzionata emittente, con la minaccia di mandare in onda servizi che potevano danneggiare l'immagine delle società stesse, così procurandosi l'ingiusto profitto della menzionata somma di denaro con corrispettivo danno delle anzidette parti offese. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'episodio delittuoso era stato occasionato da una vicenda giudiziaria che aveva creato scalpore nel pordenonese, avendo coinvolto gli amministratori della NF, nota azienda operante nel campo della costruzioni, i quali erano stati arrestati perché imputati di corruzione. Pochi giorni dopo la esplosione del caso, l'IN nel corso di un occasionale incontro con il dipendente della NF RE LA, gli aveva rappresentato, in relazione alla campagna di taglio scandalistico insorta intorno alla suddetta vicenda giudiziaria in pregiudizio della NF, che la ulteriore evoluzione della informazione al riguardo avrebbe potuto assumere opposti indirizzi, in senso favorevole ovvero sfavorevole alla NF, precisando che quella stessa sera, la emittente di cui egli era titolare avrebbe mandato in onda un servizio non certo favorevole alla ditta. Prospettava, quindi, l'opportunità di un incontro, che veniva prontamente recepita dai dirigenti di quest'ultima. Seguiva, quindi, in data 11.10.1988 l'incontro tra il De RI e l'IN collaboratore dell'IN, che sboccava nella stipulazione del contratto di pubblicità alle condizioni dettate dai rappresentanti della emittente (pagamento in favore di quest'ultima di 30 milioni), la quale, in corrispettivo, avrebbe mandato in onda una trasmissione "costruttiva" sulla ditta NF. La somma richiesta veniva effettivamente versata alla emittente, nonostante che le casse della ditta fossero esauste, al punto di non presentare neppure la liquidità necessaria per pagare le bollette del telefono. I giudici di merito ravvisavano nel fatto gli estremi del contestato delitto di estorsione, per il quale pronunciavano condanna dell'imputato, con le conseguente statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, confermativa di quella di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, proponeva rituale ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) Art. 524 pre-vigente in relazione all'art. 475 C.P.P. pre-vigente. Illogicità e carenza della motivazione - Travisamento dei fatti 2) Art. 524 pre-vigente in relazione all'art. 629 C.P. ed all'art.475 C.P.P. pre-vigente. Illogicità - Carenza della motivazione -
Travisamento dei fatti - Omesso esame di motivi d'appello. Considera in diritto
Il ricorso è infondato, non meritando censura la sentenza impugnata. 1) La Corte d'appello nel disaminare il comportamento rispettivamente tenuto dalle parti nella vicenda ha confermato la valutazione del primo giudice circa la coartazione della volontà subita dal De RI, il quale agì "preso, per così dire, alla gola" dall'esigenza di impedire che la già difficile situazione della Soc. NF e di suoi titolari fosse ulteriormente compromessa attraverso una trasmissione televisiva messa in onda dalla emittente "Canale 55" in grado di influenzare l'opinione pubblica nell'ambito territoriale della sua zona di diffusione. La Corte territoriale ha motivato il suddetto convincimento argomentando, fra l'altro, che "risulta, diversamente, incomprensibile come la ditta NF, attraverso il suo funzionario De RI, dopo aver ignorato per anni fin dalla sua fondazione la possibilità di servirsi delle potenzialità propagandistiche dell'emittente televisiva Canale 55, si sia improvvisamente e repentinamente determinata ad avvalersi di tali servizi". Tale argomentazione viene censurata nel primo motivo di ricorso con il quale si contesta la logicità di essa, pretendendosi contrapporre a quella adottata dalla Corte una diversa regola di esperienza, "sia di psicologia individuale di marketing o di comunicazione", dal ricorrente ritenuta più fondata e preferibile, secondo la quale "quando una persona od un gruppo si vedono messi in discussione o attaccati dagli organi di informazione diventa naturale ed incontenibile il desiderio di difendersi e di apparire sugli stessi media per far sentire le proprie ragioni o far conoscere la proprio immagine in positivo". Orbene, al di là della opinabilità di tale affermazione, va osservato che la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere dedotta quale vizio di motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e sia stata data spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate, con motivazione corretta e congrua (Cass., Sez.IV, sent. 6683 del 7.71993, rv. 195481). Tale apprezzamento si impone senz'altro con riferimento alla decisione impugnata, nella quale la motivazione circa la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito si segnala per completezza, congruità, coerenza e rigore argomentativo nella ricostruzione critica ed interpretazione dei dati probatori acquisiti. Sfugge, pertanto, al sindacato di questa Suprema Corte la asserita inverosimiglianza ed inadeguatezza intrinseca della contestata regola di esperienza, la quale appare adeguatamente giustificata secondo corretti canoni logici e, peraltro, non rappresenta che uno degli argomenti logici utilizzati dalla decisione denunziata a suffragio della esattezza della compiuta valutazione della prova in senso conforme alla prospettazione accusatoria. Analoga osservazione va fatta quanto all'ulteriore profilo di censura, inteso a negare valenza probatoria alla circostanza relativa alla dissestata situazione economico-finanziaria della Soc. NF all'epoca del fatto. Sostiene il ricorrente, a tal riguardo, che nonostante le momentanee "difficoltà di cassa" (le quali, peraltro, avevano reso opportuno da parte delle banche creditrici il taglio delle linee di credito), "si stava ponendo in essere un piano di salvataggio con l'obiettivo di preservare l'integrità aziendale e riattivare i cantieri".
Anche tale assunto, tuttavia, che peraltro non trova obiettivo riscontro nelle emergenze probatorie, introduce una questione di mero fatto, sulla quale questa Suprema Corte non può che declinare la propria cognizione.
2) Va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia ancora vizio di motivazione sotto il profilo del carente esame del materiale probatorio da parte dei giudici di merito per travisamento dei fatti. Nella sentenza di appello, invero, le deposizioni testimoniali sarebbero state riportate ed utilizzate "in modo incompleto e tale da sviarne il senso". Si osserva che la sentenza impugnata riporta ampi stralci della deposizione dibattimentale del teste De RI, lecitamente limitandosi tuttavia a quelle parti che più incisivamente descrivono le modalità con cui si è sorto e rapidamente sviluppato il rapporto fra i protagonisti della vicenda. Ma le parti mancanti della deposizione, riportate invece nel ricorso, nulla aggiungono di significativo a tale ricostruzione del fatto, ne' il ricorrente minimamente indica sotto perché e sotto quale profilo esse incidano o modifichino la valutazione critica che ne ha tratto la Corte giuliana circa il carattere intimidatorio nei confronti della controparte che denota il comportamento tenuto dal prevenuto.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla deposizione del RE, con riguardo alla quale è bene osservare che la contestazione svolta dal ricorrente sul fatto che in occasione del primo incontro avuto con il teste l'IN abbia fatto cenno all'intenzione di mandare in onda servizi che potevano "denigrare" l'immagine della NF, appare di scarsa rilevanza. La contestazione nulla toglie, infatti, alla riconosciuta valenza accusatoria delle circostanze che la iniziativa, vuoi dell'incontro con il De RI, vuoi della conseguente stipula del contratto pubblicitario fu proprio dell'imputato, e non dei dipendenti della NF;
che il tenore del (primo) colloquio avuto con l'IN fu, comunque, percepito dal RE come minaccioso (tant'è vero che dopo quella inquietante conversazione egli telefonò prontamente al De RI); che, il successivo appuntamento con l'imputato venne fissato in tempi rapidissimi (il che rende, peraltro, assolutamente evidente che i dipendenti della NF erano stati messi a conoscenza della imminente messa in onda sul "Canale 55" del temuto servizio, che essi intendevano scongiurare); che, infine, l'esordio dell'incontro con l'IN fu "particolarmente spiacevole" per il De RI, il quale dovette subire dapprima il rimbrotto dell'interlocutore e poi l'aperta minaccia di quest'ultimo di proseguire le trasmissioni ove non avesse sottoscritto il contratto (che fu stipulato, peraltro, alle condizioni imposte dal prevenuto, senza che al De RI fosse stato neppure concesso di discuterle). Il ricorrente lamenta altresì l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello della deposizione del teste OS NC, il quale accompagnava l'IN in occasione del primo incontro con il RE, e del teste OS. Anche tale censura,, tuttavia, è infondata, atteso che la prima delle suddette deposizioni è stata debitamente apprezzata nella sentenza dei giudici di primo grado, la cui motivazione integra naturalmente - secondo jus receptum - quella della conforme sentenza di appello. I primi giudici, invero, hanno dato logica ed esauriente spiegazione del diniego da parte del teste OS di aver udito espressioni minacciose profferite dall'imputato (cfr. sent. Trib.Pordenone 7.5.91, pag. 14). Quanto alla deposizione OS, la stessa va ritenuta francamente del tutto insignificante. In definitiva, va esclusa, sotto ogni dedotto profilo, la ricorrenza del denunciato vizio di travisamento di fatto, che - è bene ricordare - può inficiare di nullità una sentenza ex art. 475 n.3 cod. proc. pen. 1930, in quanto ne vizia i presupposti logici, soltanto allorché inerisce ad elementi di sicuro rilievo, e che, inoltre, per poter essere valutato in sede di legittimità deve consistere nel dare per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o nel negare la sussistenza di elementi acquisiti pacificamente al compendio probatorio. Ne consegue che non è ravvisabile alcun travisamento di fatto nella valutazione delle prove, da parte del giudice di merito, che si traduca in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate circostanze affermate, in senso contrario, dall'imputato, o, viceversa, di affermazione di circostanze da quest'ultimo negate (Cass., Sez.I, sent. 8379 del 24.7.1992, rv. 191450; conf sent. 2791/85 mass. 172786; sent. 4527/87 mass. 179237). La doglianza del ricorrente, tanto con riferimento al primo motivo di ricorso quanto al secondo, consiste, in realtà, proprio nella censura della valutazione della prova, correttamente compiuta dai giudici di merito, per cui il ricorso deve essere globalmente disatteso, con la conseguente pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e
Condanna il ricorrente alle spese del procedimento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24.2.1998. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999