Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1998, n. 852
CASS
Sentenza 24 febbraio 1998

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La doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere dedotta quale vizio di motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e sia stata data spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate con motivazione congrua.

La ricorrenza del vizio di travisamento del fatto può inficiare di nullità una sentenza, ai sensi dell'art. 475 n.3 cod.proc.pen. pre-vigente, in quanto ne vizia i presupposti logici, soltanto allorché inerisce ad elementi di sicuro rilievo; sicché esso, per poter essere valutato in sede di legittimità deve consistere nel dare per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o nel negare la sussistenza di elementi acquisiti pacificamente al compendio probatorio. Ne consegue che non è ravvisabile alcun travisamento di fatto nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito, che si traduca in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate circostanze affermate, in senso contrario, dall'imputato, o , viceversa, di affermazione di circostanze da quest'ultimo negate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1998, n. 852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 852
    Data del deposito : 24 febbraio 1998

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