Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
L'inquinamento atmosferico disciplinato dal d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 non è limitato alla salubrità dell'aria ed al controllo delle emissioni atmosferiche originate dai soli impianti qualificabili quali industriali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ma si estende a qualsiasi impianto che può dare luogo ad emissioni nell'atmosfera,ai sensi dell'art. 1 del citato decreto n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2005, n. 40944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40944 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1712
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 10554/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AS PE OC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio 2004, il tribunale di Locri condannava TR PE OC alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1200,00 di ammenda quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, commi 2 e 3, per non avere comunicato alla Regione Calabria
la messa in esercizio ed i dati relativi alle emissioni in atmosfera di una caldaia nonché del reato di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 40 e 50, per non aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rumori negli ambienti di lavoro. Reati accertati il 21 dicembre 1999.
Secondo la decisione impugnata i fatti di causa avevano avuto origine da un sopralluogo eseguito il 21/12/1999 dai CC. di Grotteria presso il frantoio oleario "Industria Moliture Olive" il cui responsabile legale era l'odierno imputato, presente al controllo. Dall'osservazione della documentazione esibita dai responsabili dell'impresa era emerso che la ditta non aveva provveduto ad effettuare la comunicazione alla Regione Calabria della messa in esercizio di una caldaia utilizzata per il riscaldamento dell'acqua nel ciclo produttivo e che non era stata effettuata la prescritta valutazione dei rumori negli ambienti di lavoro.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'iscrizione dell'impresa in questione nel registro di quelle soggette a procedura semplificata di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, dedotta dal prevenuto non escludeva la configurabilità del reato di cui al capo A) della rubrica, in quanto l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese soggette alle procedure semplificate in ordine al recupero della sansa esausta non assegnava a tale atto alcuna efficacia sanante;
che l'eventuale successivo rilascio dell'autorizzazione ex D.P.R. n. 203 del 1988 in tema di immissioni inquinanti nell'atmosfera non avrebbe comunque eliminato la situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare in precedenza;
che la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore prodotta dal difensore non assumeva alcun rilievo nel presente procedimento, essendo stata effettuata in data successiva (20/01/2000) al controllo dei CC. di Grotteria avvenuto il 21/12/1999.
Contro la sentenza il difensore dell'imputato proponeva appello, poi convertito in ricorso dalla corte territoriale, sulla base di due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo il difensore denuncia violazione di legge, travisamento del fatto ed omessa motivazione Assume che il D.P.R. n. 203 del 1988 fa riferimento alla messa in esercizio di un impianto industriale. Tale circostanza doveva indurre il giudice a dubitare della pretesa natura inquinante dell'impianto dell'imputato, posto che,sostanzialmente, "l'impianto industriale", così come definito dagli organi inquirenti, altro non era che una caldaia alimentata a sansa esausta (ossia l'oliva dopo la molitura) utilizzata per il riscaldamento dell'acqua impiegata nel ciclo produttivo, acqua che, successivamente, andava a rifluire sullo stesso terreno di proprietà dell'odierno appellante.
Non sussisteva quindi alcuna ipotesi di inquinamento. In ogni caso la "pretestuosità" della motivazione sarebbe dimostrata dalla lacunosità dell'iter argomentativo in merito alla produzione documentale avanzata dalla difesa ed acquisita agli atti del processo. In particolare il giudice, dalla documentazione prodotta, avrebbe dovuto rilevare che l'ipotesi contestata al Capo A) della rubrica non era idonea ad integrare gli estremi del reato ascritto al TR tenuto conto del fatto che il D.Lgs. n. 22 del 1997 prevede esclusivamente una mera comunicazione alla provincia dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese soggette a "procedure semplificate", in materia di gestione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Tale norma doveva essere considerata, non solo aderente al caso di specie, ma valutata nel suo esatto valore di legge speciale e, pertanto, l'unica applicabile ai fatti di causa. Il prevenuto aveva provveduto tempestivamente a comunicare alla provincia la messa in esercizio del proprio impianto, il che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad attribuire a tale atto efficacia sanante rispetto alla contestazione. In ordine al reato di cui al capo B) nessun serio accertamento era stato effettuato dagli inquirenti.
Con il secondo motivo si denuncia l'eccessività della pena perché non si sarebbe tenuto adeguatamente conto della mancanza di precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. A norma del D.P.R. n. 203 del 1988, art. 8, l'imprenditore, almeno quindici giorni prima di attivare un impianto, deve darne comunicazione alla regione ed al sindaco del comune o dei comuni interessati. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare alla regione ed ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate. Il legislatore, in tema d'inquinamento atmosferico, con il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, non ha inteso limitare la salubrità dell'aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche ai soli impianti qualificabili come industriali a norma dell'articolo 2195 c.c. ma ha fatto riferimento a qualsiasi impianto che può dare luogo ad emissione in atmosfera, come risulta dal chiaro tenore letterale D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, articolo 1 (cfr Cass. 13534 del 1999;
27366 del 2001).
Anche gli impianti di trattamento dei rifiuti che comportino emissioni in atmosfera, oltre che alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, sono sottoposti a quella di cui al D.P.R. n. 202 del 1988 giacché la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa quella dei rifiuti e non rimane esclusa dall'applicabilità della prima. Quindi, come già osservato, dal tribunale nessuna rilevanza aveva la circostanza che la ditta in questione fosse iscritta nel registro delle imprese soggette alle procedure semplificate in ordine al recupero della sansa esausta. In ordine al reato di cui al capo b) si rileva che il prevenuto non aveva provveduto a norma del D.Lgs. n. 277 del 1991, articolo 40, alla valutazione del rumore durante il lavoro, valutazione che è stata invece effettuata in epoca successiva all'accertamento. L'inammissibilità originaria del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata secondo l'orientamento espresso da questa corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 32 del 2000, De Luca.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005