Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 4
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accerti la scadenza di un rapporto di affitto agrario, in base alla normativa applicabile al rapporto stesso, per una data diversa (e successiva) rispetto a quella indicata dall'attore.
Poiché l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengano contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti, la circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza. Nel rito del lavoro, poi, la pacificità può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva in primo grado e in appello, in relazione all'onere, posto dagli artt. 416, terzo comma, e 436, secondo comma, cod. proc. civ. a carico, rispettivamente, del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese".
Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio - intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversità tra quest'ultima e le conclusioni rassegnate dalla parte -, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile.
La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse.
Commentari • 2
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
Leggi di più… - 2. PERIZIA STRAGIUDIZIALE: può integrare una prova atipicaAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 3 settembre 2016
ISSN 2385-1376 Posto che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa, elemento sintomatico della possibilità di custodia è il posizionamento della strada nel perimetro urbano. La perizia stragiudiziale integra una prova atipica, la quale è utilizzabile ai fini della decisione come argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MI LO PIANO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON MI, elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso l'avv. Massimo Lauro, difeso dall'avv. Pasquale Lambiase, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GU LE, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Colli Portuensi n. 187/f, presso il dott. Ugo Guerriero, difesa dagli avvocati Erik Furno e Ottorino Furno, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 781/00 del 16 febbraio - 31 marzo 2000 (R.G. 1986/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1° febbraio 1996 GU LE, proprietaria di un fondo rustico in Castellammare di Stabia condotto in affitto da ON MI in forza di contratto del 1949, rinnovato nel 1964, chiedeva che il tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il ON, in via principale, dichiarasse cessato alla data del 10 novembre 1995 o ad altra data di legge, il contratto inter partes, in via subordinata pronunciasse la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore che aveva posto in essere diversi abusi, consistiti nella costruzione di capannoni e passaggi abusivi.
Costituitosi in giudizio il ON resisteva alle avverse domande eccependone la infondatezza, nonché la improponibilità della domanda di risoluzione perché non preceduta dagli adempimenti di cui all'art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203. In via riconvenzionale, ancora, il convenuto opponeva di avere eseguito, nel fondo, miglioramenti.
Svoltasi l'istruttoria del caso con sentenza 4 - 19 maggio 1999 l'adita sezione dichiarava cessato il contratto alla data del 10 novembre 1997, con condanna del ON al rilascio del fondo e rigetto della domanda riconvenzionale.
Avverso tale pronunzia proponeva gravame il ON, ma la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 16 febbraio - 31 marzo 2000, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata l'8 maggio 2000, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi ON MI, con atto notificato il 13 giugno 2000. Resiste, con controricorso, GU LE.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato cessato, alla data del 10 novembre 1997,il contratto di affitto inter partes sul rilievo che il contratto stesso, inizialmente sorto nel 1949, era stato novato con scrittura del 1964.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza gravata lamentando, sotto il profilo di cui "all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 con riferimento all'art. 2 della l. n. 203 del 1982, all'art. 112 c.p.c., all'art. 115 c.p.c., all'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c., all'art. 2697 c.c.", che sia stata accolta, dai giudici del merito, una domanda - di cessazione del rapporto di affitto inter partes - in difetto di prova dei fatti costitutivi, quanto all'epoca di inizio del rapporto stesso.
Si osserva, infatti, che i giudici hanno reso la loro pronunzia sulla base di documenti che l'attrice non aveva offerto in comunicazione, e che - in ogni caso - se tali documenti "fossero stati meramente infilati in fascicolo in difetto della formalità dell'art. 414 c.p.c. n. 5 e nonostante il successivo timbro di deposito, non sarebbero stati in alcun modo esaminabili". Non avendo la GU provato il fatto costitutivo della pretesa (inizio del rapporto in una certa epoca) - prosegue il ricorrente - la stessa non poteva integrare le proprie deduzioni con esibizione documentale rituale successiva, atteso che l'attrice poteva essere ammessa esclusivamente alla prova (per testi) formulata nel ricorso e non essendo stata questa ammessa e non riproposta in appello non poteva mai più consentirsi la prova di una circostanza, costitutiva del diritto fatto valere, causa petendi imprescindibile. Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo di cui "all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 con riferimento all'art. 2 della l. n. 203 del 1982, all'art. 112 c.p.c., all'art. 115 c.p.c., all'art. 414 c.p.c.,
all'art. 1230 c.c.; all'art. 2697 c.c." il ricorrente censura la sentenza gravata perché:
- ancorché la contestazione formulata da esso concludente in sede di costituzione in giudizio in primo grado ("la domanda di rilascio del terreno non può essere accolta, sia per il contesto contrattuale, sia perché paralizzata dal diritto di ritenzione...") fosse stata generica "alcuna norma civilistica avrebbe consentito di decidere accogliendo la domanda in difetto di prova di circostanze del diritto fatto valere in giudizio";
- "davvero improprio è ritenere che in appello sia stata proposta la nuova eccezione relativa alla circostanza che non vi sarebbe stata novazione del contratto", atteso che l'attrice aveva dedotto un rapporto del 1949, rinnovato nel 1964 e prorogato ope legis non vi è stata alcuna eccezione di mancata novazione: al contrario vi è stata violazione di legge allorché i giudici di primo grado hanno affermato, senza alcuna motivazione, che il rapporto sorto nel 1949 si era novato nel 1964;
- sussiste in indubbio interesse, in capo ad esso concludente, al rispetto dell'art. 112 c.p.c. e che quindi si dichiari la fine del rapporto secondo la data di inizio e che questa sia accertata sulla base degli atti, considerato che in difetto la domanda doveva e deve essere solo rigettata.
3. I due motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati e da rigettare.
Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva dedotto - a fondamento della proposta domanda (di declaratoria di cessazione del rapporto inter partes per la data del 10 novembre 1995, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. c), l. 3 maggio 1982, n. 203) - che il ON conduceva il fondo, oggetto di controversia in forza di contratto stipulato il 19 maggio 1949, rinnovato il 30 settembre 1964, e successivamente prorogato in forza di legge. Con la comparsa di costituzione 14 settembre 1998 il ON, pur ammettendo di essere conduttore del fondo di cui era richiesto il rilascio, avendo impostato le proprie difese, specie quanto alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale (in particolare richiesta della indennità per i miglioramenti apportati al fondo) in termini incompatibili con la negazione del rapporto di affitto, ed esonerando - di conseguenza - parte attrice dall'onere della relativa prova (cfr. Cass., 13 febbraio 1999, n. 1213; Cass., 15 gennaio 1996, n. 266), ha eccepito, testualmente, "la domanda di rilascio del terreno non può essere accolta, sia per il contesto contrattuale, sia perché paralizzata dal diritto di ritenzione...". Non controverso quanto precede è palese che correttamente - alla stregua delle dette risultanze - i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta, in causa, la prova dei fatti costitutivi della domanda azionata dalla GU, accertando che il rapporto aveva avuto inizio nel 1964 come non contestato dal resistente (e che lo stesso, quindi era cessato, in forza di tempestiva disdetta invita il 23 novembre 1993, il 10 novembre 1997).
Contrariamente a quanto apoditticamente si assume in ricorso, infatti, come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi che l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengono contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti (in questo senso, ad esempio, cfr. già la remota Cass., 30 ottobre 1981, n. 7554). Ne deriva che la circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza.
Nel rito del lavoro tale pacificità - come precisa la giurisprudenza più attenta - può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva di costituzione in primo grado ed in appello, in relazione all'onere posto dagli art. 416, ultimo comma, e 436, comma 2 c.p.c., a carico rispettivamente del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese" (cfr., ad esempio, Cass., 2 marzo 1995, n. 2415). Se - in particolare - nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro è onere del convenuto prendere posizione, nella memoria di costituzione di cui all'art. 416 c.p.c., "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e "proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto", esattamente i giudici del merito hanno ritenuto, nel caso concreto, generica la contestazione del ON e tale, pertanto, da far ritenere pacifica le circostanze dedotte da controparte.
A fronte - infatti - dell'assunto di controparte secondo cui il rapporto inter partes era sorto in forza di un contratto di affitto stipulato nell'anno 1949 e poi rinnovato nell'anno 1964 il ON poteva - alternativamente - o negare, in radice, la circostanza (escludendo, ad esempio di avere mai concluso un contratto di affitto con la controparte o con i danti causa di costei) e costringere, pertanto, la istante GU a provare la circostanza, o opporre che - in realtà - i rapporti tra le parti erano disciplinati da un diverso contratto, indicandone, almeno, gli estremi. Poiché nella specie il ON - come sopra evidenziato - da un lato ha ammesso l'esistenza del contratto ma, dall'altro, si è limitata ad affermare che la domanda attrice non poteva essere accolta "per il contesto contrattuale" è palese che lo stesso ha violato la prescrizione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., essendosi limitato a una "generica" contestazione, omettendo, altresì, di proporre "tutte le sue difese in fatto e in diritto".
Ancorché l'adempimento dell'onere in questione - diversamente a quanto è previsto, invece, dalla stessa norma per l'onere di proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali e di indicazione dei mezzi di prova, non è sanzionato da decadenza (Cass., 18 marzo 1996, n, 2254) e non può essere equiparato, quanto ad effetto probatorio, a una confessione della fondatezza dell'assunto attoreo (Cass., 13 marzo 1996, n. 2058), deve escludersi che nella specie la sentenza gravata si sia posta contro i ricordati principi, con conseguente violazione, come pure si deduce, delle norme che regolano l'onere della prova e che impongono alla parte attrice di dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa.
Deriva da quanto precede, infatti, in primis, che parte convenuta può, anche successivamente alla memoria di cui all'art. 416 c.p.c., e eventualmente in grado di appello, prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore e svolgere al riguardo tutte le proprie difese.
Atteso che nella specie il ON sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in appello, lungi dal prendere posizione in maniera precisa sulla questione della data di inizio del rapporto inter partes e di svolgere tutte le proprie difese al riguardo (quanto alla data in cui effettivamente il rapporto sarebbe sorto), si è limitato a dedurre che alcuni documenti menzionati nella sentenza di primo grado non erano stati offerti in comunicazione, è palese che non vi è stata, sotto il profilo de quo, alcuna violazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell'art. 416 c.p.c. Contemporaneamente occorre evidenziare che la circostanza che la violazione dell'onere di cui al più volte ricordato comma 3, art. 416 c.p.c. non possa essere equiparato ad una confessione, circa la fondatezza degli assunti di controparte, non esclude che il giudice - in applicazione dell'art. 116 comma 2, c.p.c. - possa desumere dalla stessa, argomenti di prova (Espressamente nel senso che una generica contestazione dei fatti allegati da controparte, nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. può essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come argomento di prova ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c., Cass., 19 agosto 1994, n. 7447,nonché Cass., 18 marzo 1996, n. 2254 e Cass., 19 agosto 1996, n. 7630 e, da ultimo, per una fattispecie per molti versi identica alla presente, Cass., 27 marzo 2001, n. 4438). Accertato che i giudici del merito hanno ritenuto non contestata in maniera specifica dal convenuto la data di inizio (e, quindi, di cessazione) del rapporto in primo grado e sulla base di questo comportamento del convenuto ritenuti provati gli assunti posti dalla attrice a fondamento della sua richiesta, è di palmare evidenza che tutte le rimostranze mosse dal ricorrente alla sentenza gravata, per avere - tra l'altro - fatto riferimento a documenti ad avviso dello stesso ricorrente non ritualmente prodotti, rimangono assorbiti, attesa la non pertinenza, al fine del decidere di tutti i richiami ai documenti in questione.
Quanto, ancora, alla circostanza che i giudici del merito non avrebbero motivato sulla ritenuta "novazione", per effetto della scrittura del 1964 dell'originario contratto del 1949 [certamente prodotto ritualmente in giudizio come accertato, in linea di fatto, dai giudici di secondo grado] si osserva che esattamente i giudici di appello hanno escluso l'interesse del ON a censurare la sentenza dei primi giudici sotto il profilo in questione, al fine di far risalire la reale data di cessazione del rapporto (e, quindi, a far decorrere l'obbligo risarcitorio di cui all'art. 1591 c.c.) da una data (10 novembre 1995) anteriore rispetto a quella (eventualmente erronea) ritenuta dal giudice di primo grado (10 novembre 1997).
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione.
In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022,;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526), con la precisazione, peraltro, che ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale. Occorre perciò fare riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494). In particolare, ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio. Pacifico quanto sopra è palese - non controversa la tempestività della disdetta a suo tempo inviata dalla concedente sia con riguardo alla data del 10 novembre 1995 che a quella del 10 novembre 1997 - che il ON era carente di interesse a sollecitare una riforma della sentenza gravata perché fosse accertato che il rapporto inter partes non era cessato il 10 novembre 1997, come ritenuto dai giudici di primo grado, ma anteriormente e, in particolare, il 10 novembre 1995.
Assume, al riguardo, il ricorrente, che è suo interesse censurare la pronunzia nella parte de qua sotto il profilo della violazione di cui all'art. 112 c.p.c., per non avere rispettato i giudici di primo grado l'obbligo della corrispondenza tra il "chiesto" e il "pronunziato".
A prescindere dal considerare che una tale censura doveva essere formulata in grado di appello e non, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione si osserva che è pacifico in causa che parte attrice aveva chiesto che il contratto inter partes fosse dichiarato cessato al "10 novembre 1995 o ad altra data di legge". È palese, pertanto, che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado allorché questo, sia pure, per ipotesi, erroneamente, ha ritenuto la cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 1997 anziché in quella, anteriore, espressamente indicata nel ricorso introduttivo (Nel senso, peraltro, che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice accerti la scadenza di un rapporto di affitto agrario, in applicazione della normativa applicabile al rapporto stesso, per una data diversa (e successiva) rispetto a quella indicata dall'attore, Cass. 11 febbraio 1999,n. 1172. Nello stesso senso, con riguardo ai contratti di locazione urbana, Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030).
4. Quanto alla domanda riconvenzionale, spiegata dal ON, per il conseguimento dell'indennità del caso, per i miglioramenti pretesamente apportati al fondo la stessa è stata rigettata per assenza di prova sia in ordine all'epoca in cui i miglioramenti stessi sarebbero stati eseguiti sia in merito al consenso della parte concedente, perché tali miglioramenti fossero eseguiti, anche atteso che la prova sul punto era stata inammissibilmente dedotta solo nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, esattamente non ammessa da quel giudice.
5. Con il terzo e quarto motivo, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente parte ON censura tale capo della sentenza gravata lamentando sotto il profilo di cui all'"art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 14 e ss. l. n. 18 del 1971 e 16 e ss. l. n. 203 del 1982" che "il ON aveva dedotto l'esistenza di rilevanti miglioramenti e richiesto indennità e diritto di costituzione".
Erroneamente, osserva il ricorrente, i giudici del merito hanno ritenuto essenziale, ai fini dell'accoglimento della propria domanda l'accertamento della data di esecuzione dei lavori e della loro autorizzazione, essendo - in realtà - sufficiente, perché potesse riconoscersi il diritto all'indennizzo, che gli stessi erano stati eseguiti in corso del rapporto (e, quindi, successivamente al 1949) e esistenti al momento della sua cessazione, atteso che controparte non aveva eccepito la prescrizione ex art. 1651 c.c.
6. L'assunto è infondato, e da disattendere.
A prescindere da ogni altra, pur pertinente, considerazione, la deduzione muove da una premessa assolutamente erronea in diritto e, in particolare, dall'assunto secondo cui l'art. 1651 c.c. - abrogato dall'art. 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11 - sarebbe tornata in vita a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, con la conseguenza che i miglioramenti, anche non autorizzati, indipendentemente dall'epoca della loro esecuzione, sarebbero sempre indennizzabili, a prescindere dall'epoca in cui sono stati posti in essere.
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 1651, comma 1, c.c. prevedeva, nella sua formulazione originaria che "se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione". Per effetto della l. 11 febbraio 1971, n. 11, si è previsto, diversamente, che:
- "la parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione .. all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve ... emettere parere .. sul progetto..." (art. 11, comma 2);
- "qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dovere eseguire le procedure previste .. dall'art. 11" (art. 14, comma 2);
- "sono abrogati (l') art. 1651 ... del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge" (art. 29, comma 2).
Portate all'attenzione della Corte costituzionale molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge n. 11 del 1971 la Corte ebbe ad osservare "fondata è invece la questione di costituzionalità rispetto al comma 2 dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col proprio lavoro e della famiglia "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo".
"Ora è vero - ebbe ad osservare la Corte - che l'art. 1651 c.c. prevede l'eventualità che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto e di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario anche per tali modesti lavori di miglioramento una serie di diritti di grande importanza".
"Si impone pertanto - ha concluso la Corte - la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, comma 2, per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 41 e 42 cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente" (C. cost. 22 dicembre 1977 n. 153). Da tale pronunzia è stata tratta, in diverse occasioni, anche in sede di legittimità, con formula tralaticia e senza considerare che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 che aveva abrogato expressis, tra le altre, anche tale norma, la conclusione che l'art. 1651 c.c. è stato ripristinato a seguito dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, l. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarata con sentenza n.
153 del 1977 della Corte costituzionale (Cass. 25 novembre 1998, n. 11963. Analogamente, Cass. 20 agosto 1991, n. 8940; Cass. 9 dicembre 1988, n. 6686; Cass. 9 dicembre 1988, nn. da 6686 a 6692; Cass. 7 febbraio 1986, n. 772; Cass. 25 giugno 1983, n. 4378). A fondamento di una tale conclusione Cass. 25 novembre 1998, n. 11963, nonché Cass. 20 agosto 1991, n. 8940, cit., osservano altresì, che l'art. 1651 c.c. non è stato modificato dall'art. 17, comma 7, l. n. 203 del 1982 (secondo cui, in particolare "le disposizioni del presente articolo (quanto al diritto dell'affittuario di ottenere un compenso per i miglioramenti) si applicano anche per le opere ... comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge") perché anche esso dichiarato incostituzionale da C. cost. 23 giugno 1988, n. 692 (nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente).
Tale indirizzo giurisprudenziale, peraltro, è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte la quale ha enunciato il diverso principio in forza del quale, in particolare, in tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario, quanto ai miglioramenti compiuti dopo il 1971, non può vantare diritto alla indennità, ove non abbia osservato le procedure di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Lo stesso non può neppure invocare, al riguardo, per tali miglioramenti, la disciplina dell'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971, non è applicabile ai miglioramenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore di questa ultima disposizione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577).
Tale principio deve essere nella specie ulteriormente confermato attese le considerazioni svolte sopra e, in particolare, tenuto presente che non è stata mai dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 11 del 1971 (che ha abrogato expressis l'art. 1651 c.c.) e che per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, della stessa legge n. 11 del 1971 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1651 c.c. solo con riguardo ai miglioramenti effettuati in epoca anteriore alla data di abrogazione del ricordato art. 1651 c.c. Pacifico quanto sopra è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine del decidere, la mera deduzione che il ON avesse eseguito dei miglioramenti, senza il rispetto delle procedure imposte dalle legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, in assenza di qualsiasi indicazione, quanto all'epoca in cui tali miglioramenti erano stati eseguiti.
7. Sempre come mezzo al fine di dimostrare l'erroneità della pronunzia gravata si evidenzia, da parte del ricorrente, che nella specie doveva darsi ingresso alla prova successivamente dedotta, ai sensi dell'art. 420 c.p.c. Il rilievo deve disattendersi.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
In primis si osserva che in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Il ricorrente per cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio c.d. "di autosufficienza" del ricorso per cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur sostenendo la certa ammissibilità, anche sotto il profilo di cui all'art. 420, comma 5, c.p.c., dei capitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere, ha omesso di trascrivere i detti capitoli nel contesto del ricorso e non ponendo, pertanto, questa Corte - cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - nelle condizioni di apprezzare ne' la reale ammissibilità delle prove stesse, ne' la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva come evidenziato dalla sentenza in questa sede gravata, che l'art. 420, comma 5, consente la deduzione di nuove prove, nel corso del giudizio, solo ove le parti non abbiano potuto proporle prima. Nella specie, per contro, è certo che tutte le circostanze relative al sorgere del diritto all'indennità per miglioramenti ed essenziali al fine di individuare la normativa applicabile nel tempo, nonché la produttività dell'opera all'atto del rilascio del fondo e la necessità o meno di un consenso preventivo e specifico ad ogni singola miglioria, dovevano e potevano essere dedotte fin dall'atto introduttivo, trattandosi dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
8. Da ultimo, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5, regio decreto n. 1366 del 1922, per non avere i giudici del merito fondato la propria decisione (favorevole agli assunti di esso concludente) sulla base della consulenza tecnica di parte allegata al proprio fascicolo.
Al pari dei precedenti l'assunto è manifestamente infondato. Prevede, in particolare, l'art. 5, del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, provvedimenti per la semplificazione dei servizi di cancelleria che "gli atti notorii e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato".
Pacifico quanto sopra è palese che non vi è stata, da parte del giudice del merito, alcuna violazione della richiamata disposizione, per avere ritenuto che il ON non avesse adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante, al fine di vedere accolta la domanda riconvenzionale proposta (cfr. art. 2697 c.c.) nonostante l'esistenza, in atti, della perizia stragiudiziale asseverata. La perizia stragiudiziale, infatti, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva ed il giudice di merito, quindi, non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass. 23 maggio 1998, n. 5151). Certo quanto sopra è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto - ancorché per implicito - irrilevante, al fine del decidere, quanto affermato dal consulente di parte. Dalla relazione in esame - infatti - potevano, eventualmente, trarsi elementi di indiziari di giudizio solo dopo che, in ottemperanza dei principi fondamentali del vigente ordinamento processuale (il quale solo in casi tassativi consente la formazione della prova fuori dal processo e dal contraddittorio delle parti, cfr. Cass., 16 maggio 2001, n. 6742) il ON avesse dimostrato, l'esistenza, in fatto, di tutte le circostanze costitutive del suo diritto ai reclamati indennizzi (in particolare epoca della loro esecuzione, incremento di valore del fondo al termine del rapporto, esistenza della preventiva autorizzazione alla esecuzione delle opere stesse da parte del concedente).
9. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, dispone la compensazione, tra le parti, di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2002