Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6742
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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L'ammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, l'esercizio del cui potere di ammissione di ufficio non è sindacabile in sede di legittimità.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (fattispecie in tema di prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente per un importo superiore a lire mille ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione agraria).

Commentario1

  • 1Processo civile, parte, morte, interruzione, erede, prova, atto notorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6742
Data del deposito : 16 maggio 2001

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