Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 2
L'ammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, l'esercizio del cui potere di ammissione di ufficio non è sindacabile in sede di legittimità.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (fattispecie in tema di prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente per un importo superiore a lire mille ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione agraria).
Commentario • 1
- 1. Processo civile, parte, morte, interruzione, erede, prova, atto notorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SABATINI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE HI IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada n. 38/a, presso l'avv. Angelo Settembrino, difesa dall'avv. Leonardo Baldari, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE ER, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Albertario n. 24, presso l'avv. Annalisa Pucillo, difeso dall'avv. Giacinto Tecce, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di S. Angelo Dei Lombardi, n. 343/98 del 3 febbraio 1998, deliberata il 14 luglio 1998 e pubblicata il 22 settembre 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Fioravente Del Giudice per delega dell'avv. V. Rago per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto 7 marzo 1996 DE HI IA conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Montella, LE ER: premesso che il convenuto aveva acquistato, per il prezzo di lire 12 milioni, da AN FI, un fondo rustico confinante con altro di proprietà di essa attrice, coltivatrice diretta, in violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, la DE HI dichiarava di volere riscattare il fondo in questione, ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590. In contumacia del convenuto l'adito pretore con sentenza 17 aprile - 14 maggio 1997 accoglieva la domanda, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia dal soccombente LE il tribunale di S. Angelo dei Lombardi con sentenza 3 febbraio 1998, deliberata il 14 luglio 1998 e pubblicata il 22 settembre 1998 in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda attrice.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi DE HI IA. Resiste, con controricorso il LE.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto, proposta da DE HI IA, per non avere la stessa fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto stesso.
Premesso che l'esistenza dei detti requisiti, integrando condizioni della azione, deve essere provata da chi intende esercitare il diritto di riscatto e che la mancanza di prova in ordine a tali requisiti deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in mancanza di specifica contestazione, quei giudici hanno evidenziato che la DE HI, pur avendo fornito la prova della propria qualità di coltivatrice diretta, non aveva in alcun modo dimostrato di possedere capacità lavorative adeguate in relazione ai fondi coltivati ne' di non avere venduto, biennio anteriore all'epoca in cui il diritto di prelazione poteva essere esercitato, fondi rustici.
2. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971 n. 817, in relazione agli artt. 2697, 2729, 2736 c.c. e
100, 115, 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nonché "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" la ricorrente lamenta che "la decisione impugnata è, viziata da clamorosi errori di diritto e di fatto che hanno pesantemente penalizzato gli interessi [di essa] ricorrente". Si denunzia, in particolare, con tale motivo, la sentenza gravata sia nella parte in cui, in contrasto con principi in molteplici occasioni affermati da questa Corte regolatrice, ha ritenuto che la circostanza che l'attrice non avesse venduto, nel biennio anteriore all'esercitato riscatto, fondi rustici, non potesse essere dimostrata mediante una dichiarazione [sostitutiva dell'atto di notorietà] ai sensi dell'art. 4, legge n. 15 del 1968, proveniente dalla stessa attrice, sia nella parte in cui non ha accolto la richiesta di deferimento del giuramento suppletorio, non potendo ritenere sussistente un principio di prova in ordine alla circostanza sopra indicata.
3. Il motivo è infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
3.1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è prevista dall'art. 4, della l. 4 gennaio 1968, n.15, secondo cui, in particolare, "l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20". In virtù della suindicata disposizione è, quindi, data facoltà al soggetto interessato a far accertare fatti, stati o qualità personali che siano a sua diretta conoscenza, di sostituire l'atto di notorietà - che consiste, come è dato desumere, in difetto di una regolamentazione legislativa generale, dalle varie norme che lo prevedono espressamente, in una dichiarazione giurata di un certo numero di testimoni, che attestano fatti rilevanti alla presenza di un pubblico ufficiale - con una sua dichiarazione, resa e raccolta secondo determinate forme, assumendosi le conseguenze di natura penale per il caso in cui quanto dichiarato risulti falso (art. 26, legge n. 15 del 1968). Premesso quanto sopra si osserva che nel passato, sussisteva contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in ordine all'efficacia probatoria che potesse essere riconosciuta in sede giudiziale a tali dichiarazioni, sostitutive di un atto di notorietà.
Ad un indirizzo, infatti, che riconosceva a tale dichiarazione valore indiziario, discrezionalmente valutabile dal giudice, se ne contrapponeva un altro che le negava qualsiasi efficacia probatoria. Il primo orientamento traeva argomento dall'attribuzione di valore di indizio, discrezionalmente utilizzabile dal giudice di merito, all'atto notorio, alla stregua di quanto avviene per le dichiarazioni scritte provenienti da terzi (In tale senso, ad esempio, Cass. 13 marzo 1975, n. 937; Cass. 3 maggio 1976, n. 1572;
Cass. 17 novembre 1976, n. 4275, nonché espressamente nel senso che la dichiarazione sostitutiva in questione avesse natura di indizio, idoneo a fondare una presunzione ai fini della prova del requisito concernente la mancata vendita nel biennio precedente di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, Cass. 11 giugno 1987, n. 5095; Cass. 4 maggio 1989, n. 2064; Cass. 25 gennaio 1991, n. 756; Cass. 1902 1993, n. 2028) Il contrario indirizzo, che negava alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualsiasi efficacia probatoria in sede giudiziale, era sorretto per
contro
- dal rilievo che la detta dichiarazione ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva assolutamente di efficacia, in sede giurisdizionale, nei rapporti tra privati, in ragione del principio secondo il quale alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (Cass. 3 luglio 1984, n. 3911, in tema di prova della qualità di coltivatore diretto ai fini della proroga di un contratto agrario, nonché Cass. 19 maggio 1987, n. 4551, sulla riferibilità di un certo reddito a una determinata azienda in una controversia tra privati sull'imputabilità di una obbligazione tributaria;
Cass. 27 maggio 1991 n. 5995, quanto alla prova dell'entità del reddito del danneggiato ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente in una controversia tra privati;
Cass. 3 giugno 1991, n. 6221, in tema di prova della qualità di erede;
Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, sulla prova della convivenza more uxorio con il defunto del soggetto che agisce per il risarcimento del danno derivato dalla morte;
Cass. 16 gennaio 1996, n. 298, in tema di prova dell'entità dei redditi ai fini dell'applicabilità della legislazione vincolistica delle locazioni).
Un tale contrasto, portato all'attenzione delle SS.UU. è stato da queste risolto nel senso che merita adesione l'orientamento che nega qualsiasi efficacia probatoria, in sede giudiziale, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda a dell'eccezione (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153). Ebbero, pertanto, ad affermare nella specie le SS.UU. che, in difetto di diversa specifica previsione di legge nessun valore probatorio può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione.
Sempre nella stessa occasione le SS.UU. sottolinearono, altresi, che "è appena il caso, di notare, che non possono valere a superare il suindicato principio circostanze di mero fatto, costituite dalla obbiettiva difficoltà della prova (circostanze che hanno forse pesato sulle sentenze che, in materia di prelazione agraria, hanno ritenuto consentita l'utilizzazione, quale prova presuntiva, della dichiarazione sostitutiva al fine della non agevole dimostrazione del fatto negativo della mancata alienazione di fondi nel biennio precedente), potendo questa essere comunque superata con il ricorso ai mezzi di prova consentiti".
Nè vale argomentare - si precisa sempre in parte motiva della ricordata pronunzia - che il soggetto che rende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si assume le conseguenze penali dell'eventuale dichiarazione non conforme al vero, sicché ciò consentirebbe di attribuire, in via di presunzione, garanzia di veridicità alla dichiarazione.
Tale considerazione può infatti giustificare l'attribuzione alla dichiarazione sostitutiva di efficacia probatoria equiparabile a quella dell'atto notorio (costituito da dichiarazioni di terzi che eguale responsabilità si assumono) nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ma non può valere a superare il rilevato ostacolo operante, in sede giudiziale, dove vige il richiamato fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni, con la conseguenza che non può ritenersi consentito di avvalersi di presunzioni il cui esito si risolva in un contrasto con il menzionato principio. Pacifico quanto sopra, atteso che i giudici del merito si sono, sostanzialmente, attenuti al riferito insegnamento giurisprudenziale, è evidente che il proposto motivo di ricorso deve essere rigettato. Sia considerato che lo stesso non sviluppa alcuna critica, alle numerose argomentazioni svolte nella sentenza sopra ricordata, sia che - contrariamente a quanto adombrato in sede di discussione orale - è irrilevante che la sentenza delle SS.UU. sia successiva alla pronunzia in questa sede gravata, atteso che la regola posta dall'art. 11, comma 1, preleggi con riguardo alle fonti normative non può applicarsi alle pronunzie di questa Corte regolatrice, ancorché adottate a Sezioni Unite.
Sempre al riguardo, infine, non può tacersi che la interpretazione sopra accolta dell'art. 4, l. 4 gennaio 1968, n. 15, trova conferma nel nuovo art. 111, cost., secondo cui, in particolare, da un lato, "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità ..." (comma 2) e, dall'altro "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio ..." (comma 5, prima parte), certo essendo che le indicate "condizioni di parità" sarebbero gravemente compromesse ove si ritenesse consentito a una parte, mediante una dichiarazione unilaterale, precostituirsi una prova da utilizzare in giudizio.
3.2. Quanto, ancora, all'ulteriore profilo di censura (omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere i giudici a quibus motivato sulla richiesta di giuramento suppletorio) lo stesso è inammissibile. A prescindere, infatti, dal considerare che la ricorrente non ha affatto offerto una semiplema probatio dei propri assunti, quanto alla mancata vendita nel biennio anteriore all'esercitato riscatto di fondi rustici, atteso il nessun valore probatorio, neppure indiziario che può attribuirsi, al fine del decidere, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in atti, si osserva che l'ammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Deriva, da quanto precede, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che non è censurabile in sede di legittimità il mancato deferimento di tale giuramento, anche in caso di espressa richiesta della parte e di assenza di motivazione in proposito (Cass. 22 luglio 1999, n. 7886. Nello stesso senso, Cass. 5 febbraio 2000, n. 1300, nonché Cass., 11 giugno 1999, n. 5752).
4. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione degli art. 8 e 31 l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2719 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", lamenta che "la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto carente la prova del requisito della forza lavorativa della riscattante e della sua famiglia, adeguata alla coltivazione sia dei propri fondi che di quello rispetto al quale è stato esercitato il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto".
Si osserva, infatti, al riguardo:
- dal combinato disposto di cui agli artt. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, si ricava che il fondo per il quale il coltivatore diretto confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri, eventualmente già posseduti in proprietà o enfiteusi, non devono superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità della sua famiglia, per cui erroneamente i giudici a quibus hanno fatto generico riferimento ai fondi coltivati dalla DE HI e non a quelli in proprietà della stessa;
- i giudici del merito sono pervenuti a negare, nel caso concreto, la sussistenza della capacità lavorativa prescindendo totalmente dall'analisi delle quantità di terreno da assommare, dalle colture praticate, dalle tecniche utilizzate per la coltivazione e omettendo qualsiasi cenno ai documenti e alle prove raccolte;
- dalla prova testimoniale espletata in primo grado è emerso, da un lato, che il terreno oggetto di riscatto è stato sempre incolto, dall'altro, che la DE HI è titolare di una azienda agricola;
- dagli atti pubblici prodotti risulta che i terreni di proprietà della DE HI assommano, complessivamente a are 73.50, di cui 49.10 di natura seminativo e 24.40 castagneto da frutto mentre quelli da inglobare assommano a are 32.30 di cui are 16.60 seminativo e are 15.70 castagneto da frutto. Ne deriva, prosegue la ricorrente, sulla base delle tabelle SCAU della provincia di Avellino che essa ricorrente, di anni 59 al momento della compravendita in contestazione disponeva di 104 giornate lavorative annue, mentre i terreni di proprietà richiedevano 21 giornate lavorative annue e quelli di riscatto 8 giornate lavorative.
5. La censura è inammissibile, per difetto di interesse.
5.1. Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione).
5.2. Pacifico quanto sopra osserva la Corte che nella specie i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice, di riscatto, sulla base di due concorrenti, e tra di loro autonome, rationes decidendi.
Da un lato, perché la DE HI non aveva dato idonea prova della mancata vendita, nel biennio anteriore all'esercitato riscatto di fondi rustici aventi un reddito fondiario superiore a lire mille, dall'altro, perché - comunque - mancava qualsiasi prova in ordine al requisito relativo alla capacità lavorativa adeguata propria e della propria famiglia.
Rigettato, come è stato rigettato, il primo motivo di ricorso (che investiva la prima della riferite rationes decidendi), è palese che il secondo motivo è divenuto inammissibile per difetto di interesse, come anticipato.
Anche nella eventualità lo stesso dovesse risultare ammissibile (riproponendo, in realtà, questioni già prospettate in grado di appello e non nuove questioni di fatto estranee a quel giudizio) e, inoltre, fondato - infatti - non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata la quale rimarrebbe pur sempre ferma in base alla precedente ratio decidendi, di cui si è dimostrata la correttezza.
6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in lire 173.000=, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001