Versione
9 marzo 1971
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Versione
9 marzo 1972
9 marzo 1972
Art. 29.
Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.
Sono abrogati gli articoli 1632 , 1633 , 1650 , 1651 e 1653 del codice civile , nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.
Sono abrogati gli articoli 1632 , 1633 , 1650 , 1651 e 1653 del codice civile , nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Giurisprudenza • 44
- 1. Trib. Lecce, sentenza 15/06/2022, n. 1796Provvedimento: […] i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario coltivatore diretto senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se sia stata osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971, poi dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario), non potendo al riguardo invocarsi l'art. 1651 c.c. che, abrogato per effetto dell'art. 29 legge n. 11 del 1971, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 14, comma 2, […]Leggi di più...
- consenso proprietario·
- art. 16 L. 203/82·
- giurisdizione agraria·
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- indennità per miglioramenti fondi rustici·
- D.M. 55/2014·
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- affitto fondi rustici