Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste rapporto di causalità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costuisca di per sè, in termini di "alto grado di credibilità razionale", "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento che, con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che, nella fase preparatoria di un intervento chirurgico, aveva omesso di intervenire tempestivamente procedendo ad intubazione del paziente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2004, n. 10212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10212 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 21/12/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1850
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 039346/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ RA N. IL 01/07/1946;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO SE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pietro Alessandrini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Roma con sentenza 28 maggio 2004 - giudicando sull'appello proposto da AZ RA contro la sentenza 9 maggio 2003 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di omicidio colposo in danno di OC SE - ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte ha ritenuto accertato che il dr. AZ, medico anestesista, nel corso della fase preoperatoria di un intervento di resezione trans uretrale della prostata da eseguire presso la casa di cura villa Tiberia di Roma il 1 luglio 1997, avesse cagionato per colpa il decesso di OC perché, in contrasto con le regole dell'arte medica:
1) aveva fatto cambiare posizione al paziente dopo un tempo valutabile tra un minuto e quattro minuti rilevando che il tempo medio previsto dai manuali di anestesia si aggira sui venti minuti;
ciò non aveva consentito la stabilizzazione degli effetti del liquido anestetico che era quindi risalito al cervello con effetti letali;
2) aveva omesso di intervenire con la dovuta tempestività procedendo ad intubazione (e non ad iniezione endovenosa) con la somministrazione dei farmaci idonei a contrastare la patologia insorta;
3) aveva somministrato una dose di anestetico vicina ai massimi consentiti in zona troppo alta rispetto alla norma provocando una salita troppo rapida dell'anestetico.
2) Contro questa sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha dedotto le seguenti censure nei confronti della sentenza indicata:
- la violazione degli artt. 129, 516 e 620 (rectius 606) lett. b, d ed e del c.p.p. nonché "omessa pronuncia su rilevanti questioni" per avere, la Corte di merito, violato il principio della corrispondenza tra accusa e pronunzia in quanto, pur essendo stato contestato un fatto commissivo, è stato invece ritenuto in sentenza che l'evento fosse stato cagionato da una condotta omissiva;
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d ed e, in relazione all'art. 603 c.p.p. e agli artt. 24 e 111 della Costituzione per avere, la sentenza impugnata, rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "per consentire la verifica dei testi della difesa, perché gli stessi non hanno riferito le circostanze da cui il Tribunale, trae il convincimento del repentino spostamento del paziente. E, poi per eseguire un'ulteriore consulenza che, avrebbe senz'altro consentito di dissipare le contraddizioni sulle cause del decesso del paziente o, meglio, risolvere il dilemma prospettato dai periti del P.M. e quelli del Giudice di primo grado". La rinnovazione avrebbe consentito alla difesa la possibilità di interloquire nei confronti dell'accusa anche per la continua modifica delle ipotesi di colpa formulate nei confronti dell'imputato;
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c ed e del codice di rito perché la sentenza impugnata non avrebbe accertato in termini di certezza l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del Dott. AZ e l'evento valutando in modo non corretto il contenuto delle deposizioni testimoniali e respingendo illegittimamente la richiesta della difesa di "nominare una terza commissione medico- legale che valutasse le risultanze delle due consulenze, per avere quella certezza di nesso di causalità tra comportamento del medico e decesso, escluso dall'una e ritenuto sussistente dall'altra". La modifica dell'imputazione non avrebbe poi consentito all'imputato di difendersi per la trasformazione dell'ipotesi di accusa da commissiva ad omissiva;
e già questa contraddizione avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato.
Il ricorrente elenca poi analiticamente, nell'ambito del medesimo motivo di ricorso, le contraddizioni contenute nella perizia disposta dal giudice e quelle che si ricavano dal confronto con la consulenza di parte e perviene alla conclusione che "l'interpretazione dei consulenti del Tribunale, è un'arbitraria intuizione personale, comprovata dalla contradditorietà delle modalità che, non sono sorrette, tra l'altro, da leggi scientifiche, applicate alla fattispecie" per cui, in conclusione, i giudici di merito si sarebbero affidati a principi probabilistici non attenendosi ai criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte sul rapporto di causalità.
Il ricorrente ha successivamente depositato motivi aggiunti nei quali ribadisce che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ai principi stabiliti dalle sezioni unite della Corte di cassazione in tema di prova dell'esistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento, non avrebbe correttamente definito le condotte colpose attribuite all'imputato e avrebbe comunque travisato i fatti di causa.
3) Il ricorso proposto è infondato e, sotto alcuni profili, anche inammissibile. È opportuno peraltro esaminare congiuntamente le censure che si riferiscono ai vari temi proposti con il ricorso e con i motivi aggiunti;
temi che non appaiono di facile lettura per la loro sovrapposizione.
Il primo problema da esaminare è quello relativo alla corrispondenza tra accusa e decisione;
principio che, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato in quanto, essendo stato contestato un fatto commissivo, è stato invece ritenuto in sentenza che l'evento fosse stato cagionato da un fatto omissivo.
Com'è noto la giurisprudenza di legittimità adotta, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, criteri non formali o meccanicistici ma criteri sostanziali e si ispira al principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio ricordato è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall'accusa contestatagli come avviene nei casi in cui dell'addebito si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. 4^, 27 febbraio 2002 n. 7725, Burali;
sez. 2^, 12 ottobre 2000 n. 11082, Fichera;
15 marzo 2000 n. 5329, Imbimbo).
Ancora attuali sono le parole usate nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19 giugno 1996, Di Francesco, rv. 206092, secondo cui "con riferimento al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione". Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno con immutazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. 1^, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone;
sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone). Nel caso di specie, premesso che le condotte ritenute colpose si inseriscono a pieno titolo nell'attività professionale svolta dal ricorrente è da rilevare che, dal testo della sentenza impugnata, risulta come il ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado si sia difeso adeguatamente sotto ogni profilo dell'accusa anche con l'assistenza di due consulenti tecnici le cui valutazioni sono state prese in considerazione dai giudici di merito nelle loro decisioni. Non può quindi ritenersi verificata la violazione lamentata. Tanto più che la censura riguarda prevalentemente, più che la contestazione delle condotte addebitate, la loro qualificazione come condotta omissiva o commissiva. Qualificazione che non comporta, anche se erronea, le conseguenze ipotizzate dal ricorrente che possono aversi solo quando il fatto sia effettivamente e oggettivamente diverso da quello contestato e non quando il medesimo sia stato diversamente e in ipotesi erroneamente qualificato. 4) Parimenti infondato, sotto entrambi i profili proposti, è il motivo (riferibile alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d del codice di rito) che si riferisce al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia per riesaminare i testimoni già escussi nel giudizio di primo grado sia per nominare un consulente (rectius perito) da parte dei giudici di appello. È noto che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione del quadro probatorio da parte del giudice inficiando il giudizio formulato senza l'assunzione della prova decisiva richiesta. Va però ricordato che, nel caso in esame, il ricorrente lamenta che non siano stati nuovamente sentiti i testimoni, già esaminati nel corso del giudizio di primo grado, perché, secondo il suo assunto, nel nuovo esame i testimoni non avrebbero reso le dichiarazioni che i giudici di merito hanno indicato.
Già dalla sua formulazione il motivo si appalesa inammissibile perché con esso il ricorrente vorrebbe reintrodurre, utilizzando il giudizio di legittimità, l'assunzione di una prova in relazione alla quale o vi è stata una carenza nell'utilizzazione delle facoltà difensive (esame o controesame o riesame) nel corso dell'istruttoria dibattimentale ovvero l'esercizio di tali poteri ha avuto un esito per lui sfavorevole. In entrambi i casi non si è in presenza della "mancata assunzione" di una prova ma o di un'omissione difensiva ovvero della richiesta di riassunzione di una prova ipotizzando un possibile diverso esito.
La censura potrebbe essere ritenuta ammissibile nel caso in cui la richiesta riguardasse una prova già assunta ma la richiesta fosse riferita a fatti diversi (e, ovviamente, decisivi) da quelli già presi in esame nel corso della prima assunzione ovvero nel caso in cui gli approfondimenti richiesti non avessero formato oggetto del primo esame ma non certo allorché i fatti siano gli stessi e si intenda esclusivamente, come nel caso in esame, rimettere in discussione il contenuto della prima testimonianza. Ma la censura è infondata anche sotto il secondo profilo (relativo al diniego della nomina di un nuovo perito). Va infatti rilevato che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che la perizia possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall'art. 606. La lettera d citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art. 495 comma 2 c.p.p. e pertanto si riferisce alle prove a discarico mentre la perizia non può essere considerata tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (in tal senso v. Cass., sez. 3^, 28 ottobre 1998, Patrizi;
sez. 1^, 23 ottobre 1997, Geremia;
sez. 5^, 30 aprile 1997, Ritossa;
sez. 6^, 26 novembre 1996, Tornabene;
sez. 1^, 17 giugno 1994, Jahrni). La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con la censura in esame;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito fondasse la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. Ciò formerà oggetto dell'esame degli altri motivi di ricorso.
5) La condotta dell'imputato, tenuta nel corso del tragico evento e accertata dai giudici di merito, non è sostanzialmente contestata nel ricorso e nei motivi aggiunti;
in questi atti si contesta invece recisamente che tali condotte possano essere ritenute colpose perché assunte in violazione delle regole dell'arte medica. Deve però ritenersi che la valutazione della Corte di merito sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato sia incensurabile in questa sede perché condotta con adeguati criteri logico giuridici.
La sentenza impugnata ha infatti condiviso la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto colposa la condotta del Dott. AZ per aver somministrato un quantitativo eccessivo di anestetico in zona troppo elevata, per aver fatto cambiare troppo rapidamente la posizione del paziente da seduto a quella per l'intervento e per l'intempestiva somministrazione di idonei farmaci effettuata per via endovenosa e non per intubazione come sarebbe stato necessario. Hanno però ritenuto, i giudici di appello, che all'imputato fossero addebitabili anche altre condotte colpose che il primo giudice non aveva ritenuto tali ed in particolare la somministrazione di mille millilitri di soluzione fisiologica mentre la dose richiesta era di 1.500 millilitri;
hanno inoltre affermato che - pur accettando la valutazione dei periti secondo i quali il luogo dove è stata iniettata la soluzione iperbarica e la quantità di soluzione iperbarica iniettata non potessero considerarsi, da sole considerate, causa esclusiva dell'evento - l'effetto sinergico tra di loro avesse avuto un'efficacia concausale nella rapida risalita della soluzione. Il ricorrente contesta queste conclusioni ribadendo che le scelte tenute in quell'occasione risponderebbero ai canoni della scienza medica ma i giudici di merito hanno escluso la correttezza di queste conclusioni. Trattasi di valutazione incensurabile in sede di legittimità perché logicamente argomentata con il richiamo alle conclusioni dei periti (e dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero); conclusioni fondate, riferiscono i giudici di appello, sulla letteratura medica e adeguatamente apprezzate e valutate criticamente nella sentenza impugnata.
Per altro verso le fasi del preintervento operatorio sono state ricostruite, oltre che sugli accertamenti compiuti da periti e consulenti tecnici, anche in base alle dichiarazioni dei testimoni escussi e alle annotazioni contenute nella cartella clinica. Non potrebbe quindi il giudice di legittimità sostituirsi ai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dei medesimi non essendo incorsa, la sentenza impugnata, in alcun vizio logico che peraltro neppure il ricorrente riesce ad individuare limitandosi, con le censure in esame, a proporre una diversa ricostruzione degli eventi e una rivalutazione della condotta del ricorrente diretta ad escluderne le caratteristiche colpose invece motivatamente ritenute tali dai giudici di merito.
6^) Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda l'esistenza del rapporto di causalità la cui esistenza viene contestata sotto diversi profili dal ricorrente.
Va premesso che, come è noto, per dirimere il contrasto insorto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, FR (depositata l'il settembre 2002), hanno posto un punto fermo sulla complessa problematica del rapporto di causalità proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del già accennato problema teorico della natura reale, o meramente normativa, dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'copertò dal sapere scientifico del tempo".
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', guanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità cd. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità". È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla cd. "probabilità logica" che, rispetto alla cd. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". Mentre l'insufficienza, la contradditorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. Ciò premesso il problema che si pone nel presente processo è quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull'efficienza causale delle condotte colpose accertate ricollegandole all'evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata.
Orbene è possibile affermare che i giudici di appello si siano ispirati a questi criteri con argomentazioni che si inseriscono nel percorso giurisprudenziale conclusosi con la sentenza delle sezioni unite perché hanno ritenuto che già le condotte colpose inizialmente contestate costituissero, da sole, condicio sine qua non del verificarsi dell'evento che, con l'adozione delle tecniche consigliate dalla letteratura medica non si sarebbe verificato. Tanto più processualmente certa deve ritenersi la possibilità di ricollegare alla condotta del Dott. AZ il verificarsi dell'evento ove si tenga altresì conto delle condotte, aventi parimenti efficacia concausale, successivamente accertate dai periti e che la Corte di merito ha motivatamente ritenuto aver avuto parimenti effetto determinante nel verificarsi dell'evento. Nè può affermarsi, come fa il ricorrente, che le cause dell'evento accertate dai giudici di appello contrastino con quelle ritenute dai primi giudici essendo evidente, per le considerazioni in precedenza svolte trattando dell'elemento soggettivo del reato, che i giudici di appello le hanno ritenute tutte congiuntamente esistenti e causalmente efficienti;
ne' il ricorrente indica alcun vizio logico idoneo a supportare il suo giudizio di contradditorietà della motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005