Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario che, senza il consenso del concedente, abbia apportato miglioramenti al fondo in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - il cui art. 29, tuttora vigente, in quanto non toccato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977 della Corte Costituzionale, ha abrogato l'art. 1651 cod. civ. - può vantare il diritto alla relativa indennità a tenore della citata disposizione codicistica, mentre, nella ipotesi in cui tali miglioramenti siano successivi alla data indicata, l'insorgenza del diritto alla indennità postula la osservanza della procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA SOMMELLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA BERNADETTE 76, presso lo studio dell'avvocato RODÀ MARIA CARMELA, difeso dall'avvocato FALCONE UGO, con studio in 89128 REGGIO CALABRIA VIA F. ACRI,8, giusta 1544 delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 2/4/1998, depositata il 16/05/98; RG. 281/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO;
udito l'Avvocato UGO FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.11.1994 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Palmi NI NN chiedeva dichiararsi cessato alla data del 6.5.1996 - essendo stipulato nel 1950 - il contratto di affitto relativo al proprio fondo con annesso fabbricato rurale in agro di Taurianova condotto da HI FR e condannà7Jt* quest'ultimo al rilascio.
Resisteva il HI, il quale contestava la domanda attorea e proponeva per parte sua domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, oltre a chiedere, in subordine, l'indennizzo ex art. 43 della l. n. 203/1982. Con sentenza depositata il 28.3.1996 l'adita Sezione accoglieva la domanda della NI e dichiarava improcedibile quella riconvenzionale del HI.
La Corte d'appello di Reggio Calabria - Sezione specializzata agraria con sentenza 2.4 - 16.5.1998 rigettava il gravame del soccombente, limitato alla domanda riconvenzionale, ritenuta comunque procedibile (o proponibile).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il HI svolgendo tre motivi.
Ha resistito con controricorso l'intimata NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, basato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1651 c.c. e degli artt. 11 e 14 della l. n. 11/1971 e della l. n. 203/1982, il ricorrente assume che, essendo l'unica norma vigente all'epoca dei compiuti miglioramenti l'art. 1651 c.c., nessuna procedura doveva essere da lui seguita per gli stessi. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il HI deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di prova, dalla Corte territoriale ritenuta non chiesta e non fornita e invece da lui esplicitamente ed espressamente chiesta per provare l'esecuzione delle opere di miglioramento e la loro data di realizzazione.
I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, vanno accolti per quanto di ragione.
Argomenta la sentenza impugnata che il diritto all'indennità va escluso non risultando preveduta dal contratto di affitto, stipulato nel 1950, alcuna attività di miglioramento posta a carico del HI e [sicché è in questo senso che va inteso, più precisamente, l'addebito circa l'omissione della prova mosso in sentenza] questi, dal canto suo, "non ha ampliato i capitoli di prova chiedendo di provare (anche) eventuali successivi mutamenti delle pattuizioni".
Secondo la Corte territoriale, dunque, stante la mancata loro previsione all'atto del contratto o successivamente, non sussisterebbe in capo al HI il diritto a pretendere l'indennità per miglioramenti.
Il ragionamento del giudice di appello, in questi termini, è in sè viziato, giacché è proprio la mancata pattuizione contrattuale che legittima la pretesa del predetto.
A colui che chiede in giudizio il pagamento dell'indennità per le migliorie apportate al fondo si richiede soltanto di provare, 3econdo lo schema dell'art. 2697 c.c., il consenso del concedente o l'autorizzazione dell'Ispettorato agrario all'esecuzione dei miglioramenti, e non sempre.
Nel caso in esame, in cui infatti erano in discussione una parte di miglioramenti - per i quali, come per gli altri, l'odierno ricorrente aveva chiesto in primo grado ed ha riproposto in appello di provare per testi la loro esecuzione e la correlativa data di realizzazione - compiuti prima del 1971, ricadenti come tali nella previsione, vigente all'epoca, della norma dell'art. 1651 c.c., che non dispone [o disponeva] dovesse essere richiesto il consenso del concedente o dovesse essere seguito la procedura di legittimazione, il HI non doveva dare la prova ne' del mutamento delle condizioni contrattuali, ne' dell'autorizzazione o del consenso del concedente.
Pacifico, invece, che a tale onere lo stesso HI non poteva sottrarsi - ed è assodato che non vi abbia adempiuto - per i miglioramenti eseguiti dopo il 1971, in relazione ai quali l'art. 11 della legge n. 11/1971 e l'art. 16 della legge n. 203/1982
prescrivono l'accordo delle parti o il parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario, con la conseguenza che la mancanza degli stessi impedisce - diversamente da quel che sostiene il medesimo ricorrente - il sorgere del diritto all'indennità. Per essi, del resto, non si ritiene, alla stregua peraltro di dottrina, di condividere la ricorrente affermazione secondo cui, a seguito della sopravvenuta - con la sentenza n. 153/1977 della Corte Costituzionale dichiarazione di illegittimità costituzionale del 2^ comma dell'art. 14 l. n. 11/71, è ridivenuto operante, dopo essere stato abrogato dall'art. 29 di tale stessa legge, l'art. 1651 c.c. (poiché secondo tale tesi, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto con la perdita fin dall'origine dell'efficacia della norma vengono travolti anche gli effetti abrogativi che essa produceva).
Ma di contro va difatti osservato che a) con la sentenza 153/77 il giudice delle leggi ha dichiarato illegittimo il 2^ comma dell'art. 14 l. 11/71, che attribuiva all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di eseguire miglioramenti che fosse in grado di compiere con il lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia, senza alcun onere procedurale [ovvero corrispondenti ai cd. piccoli miglioramenti di cui all'art. 19 l. 203/82]; b) la caducazione dell'art. 1651 c.c. è stata opera dell'art. 29 l. 11/71, non toccato dalla pronuncia costituzionale;
c) la rimanente normativa della legge n. 11 del 1971, a seguito della menzionata sentenza della Corte
Costituzionale e prima che entrasse in vigore la normativa della legge n. 203 del 1982, è rimasta pienamente in vigore, "per cui non appare chiaro in che modo potesse assumersi la 'reviviscenza' della disciplina codicistica espressamente abrogata dall'art. 29" detto. In definitiva, per i miglioramenti compiuti dopo il 1971 l'affittuario non può vantare diritto all'indennità (ma può vantarlo, come visto, solo per quelli anteriori a detta epoca) non avendo osservato le procedure di cui agli artt. 11 e ss. l. 11/71 e quelle previste nell'art. 16 l. 203/82, ne' a lui può applicarsi per essi l'art. 1651 c.c., il quale, caducato dal nostro ordinamento a seguito e per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 29 l. 11/71, "non è tornato a farne parte", essendo il detto art. 29 tuttora pienamente in vigore.
Conseguentemente, accolti nei suddetti limiti i primi due motivi, restando assorbito in tale pronuncia il terzo motivo (col quale è denunciata violazione delle norme sulla soccombenza, quanto alla condanna alle spese), la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio per nuovo esame, in base alle esposte considerazioni, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà inoltre alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001