Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2577
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Sentenza 21 febbraio 2001

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In tema di affitto di fondi rustici, l'affittuario che, senza il consenso del concedente, abbia apportato miglioramenti al fondo in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - il cui art. 29, tuttora vigente, in quanto non toccato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977 della Corte Costituzionale, ha abrogato l'art. 1651 cod. civ. - può vantare il diritto alla relativa indennità a tenore della citata disposizione codicistica, mentre, nella ipotesi in cui tali miglioramenti siano successivi alla data indicata, l'insorgenza del diritto alla indennità postula la osservanza della procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2577
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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