Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 2
La parte che agisce con l' "actio negatoria servitutis" non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.Al convenuto incombe, invece , l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante , in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere , in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENEDETTO CROCE 28, presso lo studio dell'avvocato Daria LUCIANI, difesa dall'avvocato OSCAR CANTIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA IG, LA NA IA, LA AN, quali eredi di ON NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CORSO 42, presso lo studio dell'avvocato M. TEMPERILLI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE BI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1783/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato in data 8/9/1983 IC IR conveniva in giudizio PA NO chiedendone la condanna alla demolizione di un corpo di fabbrica appoggiato al muro perimetrale dell'edificio comune sito in S. Felice Circeo, vicolo Vigna la Corte 9 e 10, nonché al rifacimento del soffitto del locale cantina di proprietà di essa istante danneggiato a seguito dei lavori di ristrutturazione del sovrastante appartamento della convenuta, oltre al risarcimento dei danni.
Radicatasi la. lite ed espletata c.t.u., l'adito Tribunale di Latina rigettava la domanda con sentenza n. 576/93 avverso la quale la IC proponeva appello. La PA non si costituiva nel giudizio di gravame.
La corte di appello di Roma, con sentenza n. 1783/96, in riforma dell'impugnata decisione, accoglieva la domanda della IC osservando: che la PA aveva realizzato un portico in muratura su terreno di sua proprietà a confine con il muro maestro del fabbricato condominiale, immettendo in detto muro una parte dei travetti del solaio di copertura dell'opera e facendo poggiare l'altra parte dei travetti stessi in un muro di nuova costruzione;
che l'opera era illegittima e ne andava ordinata la demolizione per violazione delle norme di cui agli articoli 1102 e 1120 c.c.; che, come accertato dal c.t.u., la PA aveva sostituito il pavimento sovrastante il locale cantina dell'appellante ponendo un nuovo solaio poggiante sulle sottostanti travi in legno che avevano subito lesioni tali da imporre il rifacimento del soffitto del detto locale cantina che l'appellata andava pertanto condannata all'esecuzione di tali lavori di rifacimento, nonché al risarcimento del pregiudizio economico subito dalla IC per non aver potuto usare la cantina dalla data del fatto.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da PA NO con ricorso, affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito, con controricorso illustrato da memoria, UL NA, UL NA AR e UL RO quali eredi di IC IR.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 949 c.c. per omessa motivazione sulla sussistenza della prova in ordine alla proprietà dell'immobile in capo alla IC. Deduce la ricorrente che nella specie, trattandosi di un'azione di carattere reale inquadrata dalla corte di appello come negatoria servitutis, incombeva all'istante IC l'onere di fornire la prova della proprietà del cespite immobiliare in questione. La mancata dimostrazione 'i tale proprieta', ad avviso della PA, deve essere rilevata di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio quale presupposto della legittimazione ad agire.
Il motivo è infondato.
La natura dell'azione proposta dalla IC comporta l'applicazione di regole concernenti la ripartizione e l'intensità dell'onere probatorio diverse da quelle richiamate dalla ricorrente. Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido tra le tante: sentenza 22/4/1992 n. 4803 Infatti nell'azione negatoria ex articolo 949 c.c. - che spetta anche al condomino per sentir affermare l'illegittimità dell'uso anomalo della cosa comune da parte di altro partecipante - la proprietà dell'attore non è oggetto della. controversia limitata al solo accertamento della sussistenza dei diritti vantati dal convenuto sulla cosa comune. Nelle dette azioni, quindi, l'attore deve solo provare il diritto di proprietà ai limitati fini della dimostrazione del suo titolo di legittimazione processuale: la prova della proprietà ha la preminente funzione di dimostrare la sussistenza del potere, in all'attore, di chiedere la cessazione (e l'eliminazione delle conseguenze) dell'attività lesiva e non già l'esistenza della titolarità della proprietà, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante (in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale) di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore. Ove poi il convenuto sostenga di poter compiere l'attività stessa in quanto egli, e non l'attore, è proprietario della cosa, l'incidenza e l'intensità dell'onere probatorio, sul punto proprietà, si spostano a suo carico. Da tali principi discende quello secondo qui nell'azione negatoria l'attore può fornire la prova della proprietà con qualunque mezzo, ivi compresi gli elementi di carattere presuntivo.
La corte di appello si è attenuta ai detti principi ritenendo, sia pur per implicito, gli elementi acquisiti al processo idonei, in relazione al loro collegamento, a provare la comproprietà della IC dell'edificio in questione sul cui muro perimetrale la comproprietaria (ossia la ricorrente) ha appoggiato la costruzione eseguita nel contiguo fondo di sua esclusiva proprietà. Siffatta idoneità deve in particolare ravvisarsi nel caso in esame tenuto conto del comportamento processuale della PA non avendo quest'ultima mai contestato nei giudizi di merito la sussistenza in capo alla IC del diritto di comproprietà dell'edificio comune e del possesso di un'unità immobiliare in detto edificio. La prova della titolarità in capo alla IC del diritto di proprietà del bene in questione (acquistato in base ad un titolo valido) è stata quindi implicitamente e correttamente ritenuta raggiunta dai giudici del merito in virtù della pacifica signoria dell'istante sul detto bene;
della mancata contestazione da parte della PA;
della produzione in giudizio dei titoli di acquisto da parte della IC (denuncia di successione e nota di trascrizione atto di compravendita relativi all'immobile de quo); delle tesi difensive sviluppata dalla PA e della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione di norme di diritto, si deduce che la corte di merito ha errato nel richiamare gli articoli 1102 e 1120 c.c. con riferimento ad una fattispecie inquadrabile sotto l'aspetto normativo di cui all'articolo 884 c.c. (lex specialis rispetto alle norme in tema di comunione) che disciplina le condizioni alle quali il comproprietario di un muro comune deve uniformarsi per costruire appoggiandosi con il nuovo manufatto ed inserendo le travi di sostegno.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La corte di appello, nel ritenere illegittima la costruzione della PA addossata al muro perimetrale del fabbricato condominiale e nell'ordinarne la rimozione, ha correttamente applicato le disposizioni dettate dagli articoli 1102 e 1120 c.c. decidendo conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui i muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, di cui costituiscono parte organica, per tale funzione e destinazione, sicché possono essere utilizzati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte del fabbricato di una proprietà esclusiva, ma non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l'utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unità distinta rispetto all'edificio comune, in quanto comporterebbe la costituzione di una servitù a carico di detto edificio, per la quale occorre il consenso di tutti i comproprietari. Pertanto il condominio (nella specie la PA) che voglia appoggiare una costruzione - realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva - al muro comune di un edificio, di cui egli sia comproprietario, non può farlo senza il consenso degli altri condomini, non essendo applicabile a tale fattispecie il disposto dell'articolo 884 c.c. che attribuisce al comproprietario il diritto di appoggiare le sue costruzioni al muro comune (tra le ultime:
sentenza 26/3/1994 n. 2953) La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure mosse dalla PA nel motivo di ricorso in esame.
Dal rigetto del secondo motivo del ricorso consegue logicamente il rigetto anche del terzo e del quarto con i quali si denuncia rispettivamente:
1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per aver la corte romana errato nel ritenere "alterata" la sostanza e la funzione del muro comune. Tale affermazione, secondo la ricorrente, è del tutto generica oltre che inesatta atteso che il muro perimetrale di un edificio condominiale non è intoccabile e ben può il condomino aprire porte, finestre, vedute, balconi ecc. Del pari incomprensibile è, secondo la PA, l'affermazione della corte di appello relativa all'asserito impedimento di altri condomini di fare uso della cosa comune: il muro perimetrale, porta finestra al fine di consentire di raggiungere la copertura del piccolo portico di nuova costruzione.
2) Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la corte di appello chiarito le caratteristiche dell'apertura esistente sul muro (della quale riceve luce ed aria il vano cantina) e, precisamente, se trattasi di veduta (tale da consentire l'ispectio e la prospectio) o di finestra lucifera (che può essere occlusa o resa conforme all'articolo 901 c.c.). La Corte rileva che l'eventuale accoglimento dei detti motivi di ricorso non porterebbe comunque alla cassazione della sentenza impugnata con la quale la domanda della IC è stata accolta e l'opera realizzata dalla PA è stata ritenuta illegittima per le seguenti ragioni "costituenti tutte violazione delle nome di cui agli articoli 1102 e 1120 c.c.": a) perché si traduce nell'imposizione di una servitù su cosa comune (il muro maestro del fabbricato) a vantaggio di un fondo di proprietà esclusiva di un condomino (ossia della PA) e senza il consenso degli altri condomini (ossia della IC); b) perché altera la sostanza e la forma della cosa comune in relazione alla sua funzione e destinazione originaria;
c) perché impedisce agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune;
d) perché viene a menomare la possibilità per il vano cantina di ricevere aria e luce dall'interno attraverso l'apertura esistente nel muro.
La decisione della corte di appello relativa al punto sub a) - con il quale è stata ritenuta illegittima l'opera eseguita dalla PA - è ineccepibile e da sola è idonea a sorreggere l'impugnata sentenza indipendentemente dal giudizio sull'esattezza o meno delle altre autonome affermazioni sopra riportate sub b), c) e d). L'eventuale fondatezza delle cesure mosse dalle istanti e tali ultime affermazioni della corte di merito, non vale a scalfire la sentenza impugnata atteso che l'altra autonoma ed indipendente ragione giuridica - di cui al punto sub a) oggetto del secondo motivo del ricorso e sopra ritento infondato - è da sola sufficiente a giustificare la decisione della corte territoriale. Occorre altresì osservare, in relazione alla doglianza concernente l'asserita omessa motivazione circa la definizione dell'apertura sul muro in questione dalla quale riceve aria e luce il vano cantina della IC, che la domanda riconvenzionale proposta dalla PA volta alla chiusura di detta apertura è stata rigettata dal Tribunale con decisione non impugnata dalla ricorrente. Tale domanda, correttamente non esaminata dalla corte di appello, non può essere riproposta in questa sede di legittimità nella quale, come è noto, i motivi di ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l'atto di appello e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti.
Con il quinto motivo di ricorso, denunciando omessa o insufficiente motivazione, la PA sostiene che la corte di merito ha condannato essa ricorrente al rifacimento del soffitto della cantina senza tener conto di quanto emerso dalla relazione del c.t.u. circa la vetustà della palificazione in legno di tale soffitto: i lavori di sostegno, quindi, dovrebbero essere eseguiti a spese comuni secondo quanto disposto dal codice civile.
La censura è infondata e si risolve essenzialmente nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamento di fatti e delle risultanze probatorie - concernenti, in particolare, le risultanze della disposta c.t.u. in relazione alle cause sia delle gravi lesioni delle travi in legno del soffitto del locale cantina della IC, sia dello stato di instabilità di detto soffitto - che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.
La corte di appello, dopo aver precisato che la PA aveva sostituito il pavimento sovrastante il locale cantina della IC ponendo in opera un nuovo solaio non autoportante ma poggiante per l'intero carico sulla sottostanti travi in legno, ha ritenuto - con ragionamento ineccepibile e con argomenti congrui, coerenti ed adeguati - che le dette travi avevano finito per subire lesioni di tale gravità da imporre il rifacimento del soffitto del locale stesso.
La corte territoriale è pervenuta alle dette conclusioni attraverso un iter logico e giuridico immune da visi ed all'esito di un'attenta indagine delle risultanze degli accertamenti effettuati dal c.t.u. Agli apprezzamenti posti a base della decisione della corte romana la ricorrente contrappone le proprie difformi valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di esse rispetto a quello compiute dal giudice di appello non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato in sede di merito che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È infine evidente la genericità della censura relativa alla lamentata carenza di motivazione sul punto decisivo concernente da un lato l'asserita vetustà della palificazione in legno del soffitto del locale cantina della IC e, da altro lato, lo stato del legno. La ricorrente non ha specificato le risultanze istruttore - riportandole integralmente - dalle quali emergerebbero le riferite circostanze di fatto che, se valutate, avrebbero comportato una soluzione della vertenza diversa da quella adottata. In proposito è appena il caso di rilevare che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare le prove (da trascrivere integralmente) non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività delle prove documentali o testimoniali non o erroneamente considerate. Nel caso in esame la ricorrente non ha precisato il contenuto specifico della relazione del c.t.u. con riferimento, in particolare, all'individuazione delle cause dello stato di instabilità del soffitto in questione da attribuire - secondo la PA - anche alla vetustà della palificazione in legno ed allo stato di letto legno diventato sughero per effetto dei tarli.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 134.450 oltre lire 2.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999