Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5945
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Sentenza 15 giugno 1999

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In ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa.

Deve ritenersi rilasciata per il giudizio di cassazione la procura apposta a margine del ricorso, nella quale si faccia espresso riferimento alla sentenza impugnata, e con la quale la parte dà mandato al difensore a rappresentarla e difenderla "nel presente giudizio".

La tardiva notifica del ricorso per cassazione non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, nel caso in cui, in presenza di cause inscindibili, il ricorrente aveva già provveduto a notificare tempestivamente il ricorso ad un'altra delle parti.

È correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia ritenuto corresponsabile di un sinistro stradale il conducente il quale, pur avendo reagito secondo l'istinto comune dinanzi ad un ostacolo imprevisto ed imprevedibile (e cioè frenando bruscamente), ben avrebbe potuto però controllare la propria reazione attraverso un maggior controllo della coscienza vigile (nel caso di specie l'ombrellone di un bar, spostato dal vento perché non fissato al suolo, era finito sul parabrezza di una vettura in transito, il cui conducente aveva frenato bruscamente ed invaso la opposta corsia di marcia. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., ha ascritto la responsabilità del sinistro per l'80% al proprietario del bar, e per il restante 20% al conducente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5945
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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