Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La violazione del comma terzo dell'art. 416 cod. proc. civ. - secondo cui il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda - non può essere equiparato ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte, ma non esclude che il giudice, in applicazione dell'art. 116, comma secondo cod. proc. civ., possa desumere da tale comportamento argomenti di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO OM, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Concetta Papa, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA HIRTA s.a.s., in persona del legale rappresentante MI LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Cipolla n. 16, presso il dott. DO ID, difeso dall'avv. Francesco Petrella, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria n. 1996/98 del 23 settembre - 5 ottobre 1998 (R.G. 2063/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2 giugno 1995 la s.a.s. HIRTA, premesso di essere proprietaria di un fondo in comune di Caserta, località Masseria Rinchiusa, condotto in affitto da TO OM in forza di contratto concluso anteriormente all'annata agraria 1939, esposto che lo stesso non aveva più i requisiti di cui all'art. 6, della l. 3 maggio 1982, n. 203 per condurre il fondo in questione, e riferito,
altresi, che aveva intimato allo stesso rituale disdetta ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 203 del 1982, chiedeva che il tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il predetto TO, in via principale, dichiarasse cessato al 6 maggio 1992 il contratto inter partes, in via subordinata, pronunciasse la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 203 del 1982. Chiedeva, altresi, la società attrice in ogni caso, la condanna del convenuto al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni e all'abbattimento delle opere abusive realizzate. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto resisteva alle avverse pretese deducendone l'infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento degli indennizzi di legge per i miglioramenti apportati al fondo e alla casa colonica.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 12 giugno - 14 luglio 1997 accoglieva la domanda dichiarando cessato il contratto alla data del 6 maggio 1992, con rigetto della domanda riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia dal soccombente TO la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 23 settembre - 5 ottobre 1998 in parziale accoglimento delle proposte censure compensava per metà, tra le parti le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la decisione dei primi giudici. Osservavano, in particolare, quei giudici, da un lato, che il TO pur negando, che il rapporto tra le parti fosse sorto nell'epoca indicata dalla società attrice (prima dell'annata agraria 1939/40) aveva solo genericamente contestato la circostanza, astenendosi dall'indicare in quale data, in realtà, il rapporto inter partes fosse sorto. Quanto, ancora, alla domanda riconvenzionale la stessa non poteva trovare accoglimento atteso che la genericità della deduzione, con omessa indicazione della data in cui sarebbero stati eseguiti i miglioramenti descritti, impediva qualsiasi pronunzia al riguardo.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, TO OM.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la s.a.s. CASA HIRTA, in persona del legale rappresentante PASQUARIELLO MI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto raggiunta la prova, in causa, che il contratto di affitto oggetto di controversia avesse avuto inizio anteriormente all'annata agraria 1939 - 40 e, per l'effetto, dichiarato cessato il rapporto nel 1992, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c. [nonché] vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". In particolare:
- con la memoria di costituzione di primo grado esso concludente "aveva contestato specificamente che il rapporto fosse sorto nel 1939/40 come allegato dalla ricorrente, così adempiendo all'onere di precisa contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.";
- è onere dell'attore fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre il dovere per il convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda non comprende anche quello di allegare fatti diversi;
- è stato disatteso dai giudici del merito l'insegnamento contenuto in Cass. n. 2058 del 1996, secondo cui, in particolare, l'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 416 c.p.c. di prendere posizione nella memoria di costituzione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione non può essere equiparata, quanto all'effetto probatorio, a una confessione della fondatezza dell'assunto attoreo, ne' può esimere il giudice dalla verifica dell'assolvimento da parte del ricorrente del proprio onere in ordine ai fatti costitutivi del diritto dallo stesso azionato.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva dedotto - a fondamento della proposta domanda (di declaratoria di cessazione del rapporto inter partes per la data del 10 novembre 1992, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. a), l. 3 maggio 1982, n. 203) - che il TO conduceva il fondo, oggetto di controversia da epoca anteriore al 1939.
Con la comparsa di costituzione 24 maggio 1996 il TO, pur ammettendo di essere conduttore del fondo di cui era richiesto il rilascio, avendo impostato le proprie difese, specie quanto alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale [in particolare richiesta della indennità di cui all'art. 17, legge n. 203 del 1982] in termini incompatibili con la negazione del rapporto di affitto, ed esonerando - di conseguenza - parte attrice dall'onere della relativa prova (cfr. Cass., 13 febbraio 1999, n. 1213; Cass., 15 gennaio 1996, n. 266), ha eccepito, testualmente, "si impugna e si contesta la data di inizio del rapporto così come ex adverso indicata e, quindi, la relativa scadenza al lo maggio 1992".
Non controverso quanto precede è palese che correttamente - alla stregua delle dette risultanze - i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta, in causa, la prova dei fatti costitutivi della domanda azionata dalla società HIRTA.
Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengono contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti (in questo senso, ad esempio, cfr. già la remota Cass., 30 ottobre 1981, n. 7554). Ne deriva che la circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza.
Nel rito del lavoro tale pacificità - come precisa la giurisprudenza più attenta - può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva di costituzione in primo grado ed in appello, in relazione all'onere posto dagli art. 416, ultimo comma, e 436, comma 2 c.p.c., a carico rispettivamente del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese" (cfr., ad esempio, Cass., 2 marzo 1995, n. 2415). Se - in particolare - nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro è onere del convenuto prendere posizione, nella memoria di costituzione di cui all'art. 416 c.p.c., "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e "proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto", esattamente i giudici del merito hanno ritenuto, nel caso concreto, "generica" la contestazione del TO. A fronte - infatti - dell'assunto di
contro
-parte secondo cui il rapporto inter partes era sorto in forza di un contratto di affitto stipulato anteriormente all'anno 1939 il TO poteva - alternativamente - o negare, in radice la circostanza (escludendo, ad esempio di avere mai concluso un contratto di affitto con la controparte o con i danti causa di costei) e costringere, pertanto, la istante HIRTA s.a.s. a provare la circostanza, o opporre che - in realtà - i rapporti tra le parti erano disciplinati da un diverso contratto, indicandone, almeno, gli estremi.
Poiché nella specie il TO - come sopra evidenziato - da un lato ha ammesso l'esistenza del contratto ma, dall'altro, ha "contestato la data di inizio del rapporto come ex adverso indicata" è palese che lo stesso ha violato la prescrizione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., essendosi limitato a una "generica"
contestazione, omettendo, altresì, di proporre "tutte le sue difese in fatto e in diritto".
È esatto quanto si afferma in ricorso allorché si invoca che l'adempimento dell'onere in questione - diversamente a quanto è previsto, invece, dalla stessa norma per l'onere di proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali e di indicazione dei mezzi di prova, non è sanzionato da decadenza (Cass., 18 marzo 1996, n, 2254) e non può essere equiparato, quanto ad effetto probatorio, a una confessione della fondatezza dell'assunto attoreo (Cass., 13 marzo 1996, n. 2058), ma deve escludersi che nella specie la sentenza gravata si sia posta contro i ricordati principi, con conseguente violazione, come pure si deduce, dell'art. 416 c.p.c. Deriva da quanto precede, infatti, in primis, che parte convenuta può, anche successivamente alla memoria di cui all'art. 416 c.p.c., e eventualmente in grado di appello, prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore e svolgere al riguardo tutte le proprie difese.
Atteso che nella specie il TO sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in appello, lungi dal prendere posizione in maniera precisa sulla questione della data di inizio del rapporto inter partes e di svolgere tutte le proprie difese al riguardo (quanto alla data in cui effettivamente il rapporto sarebbe sorto), si è limitato a "contestare" la data indicata nel ricorso introduttivo, è palese che non vi è stata, sotto il profilo de quo, alcuna violazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell'art. 416 c.p.c. Contemporaneamente occorre evidenziare che la circostanza che la violazione dell'onere di cui al più volte ricordato comma 3, art. 416 c.p.c. non possa essere equiparato ad una confessione, circa la fondatezza degli assunti di controparte, non esclude che il giudice - in applicazione dell'art. 116 comma 2, c.p.c. - possa desumere dalla stessa, argomenti di prova (Espressamente nel senso che una generica contestazione dei fatti allegati da controparte, nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. può essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come argomento di prova ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c., Cass., 19 agosto 1994, n. 7447,nonché Cass., 18 marzo 1996, n. 2254 e Cass., 19 agosto 1996, n. 7630).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)", censurando in particolare l'affermazione, contenuta nella pronunzia gravata, secondo cui non avendo, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 12 giugno 1997, il difensore del resistente reiterato la propria eccezione di diversa data di inizio del rapporto, l'eccezione stessa doveva ritenersi abbandonata.
4. La censura è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla data di scadenza del rapporto oggetto di controversia e alla dimostrazione della infondatezza del primo motivo di appello due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.
Accertata, come si è accertato sopra, in sede di rigetto del primo motivo di ricorso, la fondatezza della prima ratio decidendi, è palese che è inammissibile - per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) - il secondo motivo di ricorso, ora in esame, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua.
5. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando"vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia"censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha rigettato la proposta domanda riconvenzionale sul rilievo che non era stata dedotta la anteriorità dei miglioramenti eseguiti alla legge n. 11 del 1971 e non era mai stata indicata neppure in appello la precisa data di essi.
Oppone il ricorrente che, in realtà:
- in primo grado nella comparsa di risposta (oltre che dalla relazione di consulenza tecnica) risulta che "le opere di cui si lamenta la abusiva realizzazione sono opere migliorative autorizzate e comunque realizzate in epoca anteriore al 1971, destinate a deposito di attrezzi e ricovero di bestiame";
- in secondo grado, con il secondo motivo di appello era stato espressamente dedotto "come specificato sia in comparsa di costituzione che in sede di discussione, i miglioramenti apportati dall'affittuario risalgono a epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, per cui non necessitano ne' della autorizzazione del concedente, ne' delle procedure amministrative".
6. Il rilievo non coglie nel segno.
Precisato che nella specie si denunzia un error in procedendo si osserva che nella specie la già ricordata memoria ex art. 416 c.p.c. di parte TO sub 3, "Domanda riconvenzionale", precisa: "il resistente e la famiglia hanno apportato al fondo e alla casa colonica notevoli miglioramenti e in particolare ..."; "l'ammontare dei miglioramenti è pari a lire ... come risulta da perizia tecnica di parte ..."; "la domanda riconvenzionale è stata oggetto di tentativo ex art. 46 che ha avuto esito negativo ..."; "al conduttore spetta l'indennità di cui all'art. 17 l. 203/82 così come quantificata dal c.t. di parte ovvero in quella maggiore o minore da quantificarsi a mezzo di c.t.u.".
Non solo, pertanto, come esattamente evidenziato dalla sentenza gravata, nella specie nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. non vi era alcun riferimento all'epoca - anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - in cui i pretesi miglioramenti sarebbero stati eseguiti, ma l'espresso richiamo all'art. 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203, contenuto nella parte espositiva dello scritto, è incompatibile con l'assunto che l'indennizzo era richiesto con riguardo a miglioramenti posti in essere prima del 1971 (e indennizzabili, pertanto, ai sensi dell'art. 1651 c.c.). Sono infatti, soggetti al ricordato art. 17, della l. 3 maggio 1982, n. 203 esclusivamente i miglioramenti eseguiti a norma dell'art. 16 della stessa legge con l'osservanza delle procedure ivi previste e, pertanto, necessariamente in epoca successiva alla detta legge.
Nè, infine, è rilevante quanto - si assume - dedotto in atto di appello (in contrasto con quanto affermato dai giudici di secondo grado che, al riguardo, precisano "nemmeno nel ricorso introduttivo dell'atto di appello il TO ha indicato la data di effettuazione dei supposti miglioramenti"), atteso che la deduzione integra pur sempre una nuova domanda preclusa in appello, ex art. 437 c.p.c.
7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 26.000=, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001