Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2010, n. 5045
CASS
Sentenza 10 novembre 2010

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L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2010, n. 5045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5045
    Data del deposito : 10 novembre 2010

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