Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2010, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/11/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1392
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 36698/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO OM, N. IL 16/05/1973;
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 332/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 22/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnata relativamente alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione. OSSERVA
1- NT OM propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, del 22 maggio 2009, che ha dichiarato improcedibile il ricorso ex D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, proposto avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza di Agrigento ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Le ragioni di tale declaratoria sono state individuate, nel provvedimento impugnato, nella mancata notifica all'ufficio finanziario competente, a cura dell'interessato, della copia del ricorso e del provvedimento della medesima Corte territoriale con il quale era stata fissata la data di discussione del ricorso stesso. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando come egli avesse provveduto a chiedere all'ufficio matricola della casa circondariale di Agrigento, presso la quale si trovava ristretto, di trasmettere all'ufficio finanziario presso l'Avvocatura dello Stato copie dei documenti sopra richiamati.
2 - Il ricorso è fondato.
In realtà, il ricorrente aveva provveduto, essendo detenuto, a chiedere air ufficio matricola dell'istituto di pena la trasmissione all'ufficio finanziario delle copie, allegate alla richiesta, del ricorso proposto e del provvedimento dell'avviso dell'udienza del 22 maggio 2009 fissata dalla Corte d'appello per la discussione del ricorso. Tale richiesta rappresenta l'equipollente della notifica, alla quale il OM non avrebbe potuto personalmente provvedere stante la sua condizione di detenuto, peraltro straniero. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011