Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 5682
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Sentenza 23 febbraio 2023

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Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.

In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.

Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.

All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.

Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che siasi in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 5682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5682
    Data del deposito : 23 febbraio 2023

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