Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2023, proposto da IT OL, RE ET, IO FF, OA ED, TE Romani, rappresentati e difesi dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Floro Flori, Silvana Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si riferisce nel ricorso all’esame che i ricorrenti sono tutti militari in quiescenza che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino a fine carriera, in sedi dislocate nella Regione Marche. Tutti quanti, pur essendo in possesso dei requisiti così come previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 si sono visti negare il beneficio di cui in questa sede si domanda l’accertamento/riconoscimento.
Rappresentano i ricorrenti di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura deteriore rispetto al dovuto, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione di sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio attribuibili anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, cessato a domanda ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 (“ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990. 3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 … omissis ).
I dinieghi sono, ad avviso dei ricorrenti, illegittimi giacché essi possiedono i requisiti di legge sottesi al riconoscimento del diritto azionato, ovvero sia il requisito soggettivo, nonché il requisito oggettivo ovvero l’aver tutti raggiunto, al momento del congedo, l’età anagrafica di 55 anni, nonché i 35 anni di servizio utile.
Avverso i dinieghi opposti dall’Inps, sono mosse censure compendiate nel seguente unico motivo di diritto: Violazione di legge ovvero Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 – Violazione di Legge ovvero Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 232/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento di presupposti – Violazione dell’art. 36 della Costituzione. Ingiustizia manifesta.
Si sono costituiti in resistenza sia l’Amministrazione della Difesa, sia l’Inps.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, dopo la discussione orale, il ricorso è passato in decisione.
L’Amministrazione della Difesa ha chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alla presente tipologia di controversie, ha escluso la legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro del ricorrente, dal momento che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente Previdenziale.
Va dichiarata la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione delle Amministrazioni della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri costituite, secondo quanto già statuito da questa Sezione (cfr. tra le molte, sent. 4 novembre 2024, n. 846).
L’Inps ha, invece, eccepito “ la prescrizione quinquennale di legge, decorrendo il relativo termine dalla cessazione dei rapporti di lavoro ”.
L’eccezione va respinta, in quanto “ la prescrizione del diritto inizia a decorrere non dalla data di collocamento a riposo ma dalla data dell’ultimo pagamento del TFS eseguito dall’Istituto previdenziale ”, ( ex multis , T.A.R. Marche, sez. I, 4 novembre, n. 856).
Dalla documentazione versata in atti dall’Inps il 10 febbraio 2025 emerge che tutti i mandati di pagamento della seconda rata T.F.S. per tutti i ricorrenti sono compresi tra il 2019 e il 2021, mentre la domanda di ricalcolo è stata dai ricorrenti presentata nel 2022 e il ricorso è stato incardinato il 29 giugno 2023, quindi, gli atti interruttivi della prescrizione, stragiudiziali e giudiziali, sono intervenuti ampiamente entro il quinquennio.
Nel merito il ricorso è fondato, alla stregua dei numerosi precedenti, aderenti al caso all’esame, di questa Sezione, tra cui si citano le sentenze nn. 852, 849, 846 tutte del 4 novembre 2024, n. 838 del 31 ottobre 2024, tutte non appellate.
Va, quindi, ribadito, in questa sede che “L’applicabilità alle forze di polizia ad ordinamento militare dell’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 è, infatti, espressamente contemplata dall’art. 1911, comma 3, del Decreto Legislativo 66/2010, a mente del quale «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472».Tale disposizione è espressione, in definitiva, della volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento per le forze di polizia ad ordinamento militare rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 2317), (T.A.R., Parma, sez. I , 12/02/2024, n. 29). Interpretazione, questa, avallata anche dalla giurisprudenza del giudice dell’appello, secondo cui “la disciplina di cui è causa non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare, in senso diametralmente opposto, una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza (v. sul punto ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2023, n. 10916; id, 11 aprile 2024, n. 3318)”, (Consiglio di Stato, sez. II, 17/04/2024, n. 3492; in termini C.G.A.R.S., sez. giur., 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326), (T.A.R. Marche, sez. I, 31 ottobre 2024, n. 838).
In conclusione, estromessa l’Amministrazione della Difesa, per le ragioni esposte il ricorso va accolto e per l’effetto riconosciuto il diritto al beneficio ex art. 6 bis D.L. 387/1987, invocato dai ricorrenti.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 183; Cassazione civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; Consiglio di Stato sez. III, 13 maggio 2015, n. 2404).
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e al consolidamento recente dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromessi il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri per difetto di legittimazione passiva, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO